TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2015-06-19, n. 201502593
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02593/2015 REG.PROV.CAU.
N. 06042/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6042 del 2015, proposto da:
G C, rappresentato e difeso dagli avv. F C, A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, viale dei S.S. Pietro e Paolo, 7;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
S D, rappresentato e difeso dall'avv. D V, con domicilio eletto presso G C in Roma, Via Muggia, 33;
Eugenia Pontassuglia, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
Marco Del Gaudio, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Marone, Andrea Marone, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, Via Sicilia, 50;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delibera del 08.04.15 con la quale veniva approvata la proposta del 11.03.15 della terza commissione relativa alla procedura per la copertura di tre posti di sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Superiore della Magistratura e di S D e di Marco Del Gaudio;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che , in disparte la questione della regolarità della notificazione a tutti i contro interessati e dell’ammissibilità dell’intervento in giudizio del dott. Del Gaudio, il ricorso è comunque ammissibile , attesa l’avvenuta costituzione in giudizio di almeno uno dei contro interessati;
Ritenuto che, allo stato, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare ;
Ritenuto in particolare che il ricorso, riferito alla delibera del CSM in data 8 aprile 2015, benché non allegata e non conosciuta nel suo ordito motivazionale, e quindi articolato in relazione alla motivazione della proposta della terza commissione oggetto di approvazione, non appare assistito dal prescritto fumus di fondatezza;
Ritenuto che la previsione di cui all’art. 10 c. 3 del d.l. 7/2015 , che ha prescritto per i magistrati della Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo requisiti di professionalità correlate anche alla trattazione di procedimenti in materia di criminalità terroristica, è successiva all’avvio della procedura selettiva de qua e non è assistita da esplicita disposizione di applicabilità alle procedure in corso di svolgimento;e che la Commissione competente non avrebbe potuto , in corso di procedimento, introdurre profili di valutazione dell’attitudine e della professionalità diversi ed ulteriori rispetto a quelli operanti all’atto della pubblicazione delle vacanze e della presentazione delle domande di partecipazione dei candidati alla selezione;
Ritenuto peraltro che l’atto di interpello non ha costituito oggetto di impugnazione; e che le valutazioni di opportunità di eventuale revoca della procedura non sono apprezzabili in questa sede;
Ritenuto ancora che le valutazioni effettuate dal CSM si pongono non in assoluto ma in una prospettiva di comparazione fra i partecipanti alla selezione;e che l’apprezzamento recessivo delle valutazioni effettuate in ordine alle “esperienze di collaboratori di giustizia, ordinamento penitenziario, misure di prevenzione” , nella richiamata prospettiva di comparazione, allo stato non appaiono irragionevoli anche considerato che riguardano in parte attività extra giudiziarie;
Ritenuto inoltre che la comparazione fra i concorrenti non deve essere effettuata in modo analitico, con riguardo a ciascuno dei parametri prestabiliti, dovendo assumere carattere globale e complessivo e risultare, quindi, dalla considerazione in maniera integrata dei requisiti richiesti;
Ritenuto infine che non appare fondato l’ultimo motivo di ricorso riferito al requisito di legittimazione del dott. Dolce, atteso quanto previsto nel bando in esito al quale era stato disposto il trasferimento del medesimo alla sede di Palmi;