TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-13, n. 202405156

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-13, n. 202405156
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405156
Data del deposito : 13 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2024

N. 05156/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06971/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6971 del 2020, proposto da
Lead Marketing s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via F. Gaeta n. 7;



contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento n. 28253 del 27.5.2020, comunicato in data 3.6.2020, con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a definizione del procedimento contraddistinto con il n. PS/11573, ha deliberato:

“a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento posta in essere dalla società Leads Marketing S.r.l.s. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, e 23, comma 1, lettere g) e i), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Leads Marketing S.r.l.s. una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.000 € (venticinquemila euro)”;

di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, anche di natura interlocutoria ed ancorché ignoto, relativo alla procedura di cui in oggetto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe Lead Marketing s.r.l. ha impugnato il provvedimento del 27.5.2020 con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato la sussistenza di una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, comma 1, e 23, comma 1, lettere g) e i), del Codice del Consumo, irrogando alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.000.

La ricorrente ha esposto che oggetto del procedimento erano le modalità di commercializzazione, sul sito internet www.biobeauteshop.com, dell’integratore alimentare denominato Idro Keratin, “ a base di cheratina idrolizzata che serve per la ripigmentazione dei peli e dei capelli su tutto il corpo ”, attraverso claim pubblicitari che, secondo quanto accertato dall’Autorità, sarebbero stati ingannevoli, in relazione alla natura, alle caratteristiche del prodotto offerto ed ai risultati attesi.

La ricorrente aveva commercializzato l’integratore alimentare diffondendo il seguente messaggio: “ ridona il colore naturale ai tuoi capelli senza sostanze tossiche e senza controindicazioni …fa riacquistare colore ai tuoi capelli ”, tanto che “ con l’uso continuativo del prodotto viene meno la necessità di fare uso delle tinte che sono tossiche ”.

L’Autorità aveva contestato, inoltre, la non veridicità dell’affermazione del professionista in ordine all’approvazione del prodotto da parte del Ministero della Salute e le modalità di vendita on line dell’integratore, offerto al prezzo promozionale di euro 59,99, con l’invito al consumatore ad attivarsi prontamente, stante la disponibilità limitata del bene (1000 pezzi).

A sostegno del ricorso sono state proposte le seguenti censure:

1.violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22 e 23 d.lgs. 6.9.2005 n. 206 (Codice del consumo) - violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d.lgs. 6.9.2005 n. 206 - violazione di legge (art. 41 Cost.) - eccesso di potere.

Il messaggio promozionale contestato non

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