TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-09-14, n. 201200614

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-09-14, n. 201200614
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200614
Data del deposito : 14 settembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01056/2000 REG.RIC.

N. 00614/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01056/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2000, proposto da:
Monsu' Alvaro, Forte Raffaele, C O, S P, B G, rappresentati e difesi dagli avv. M D, Barbara Schiada', con domicilio eletto presso lo studio del primo in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'accertamento del diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica dirigenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti hanno adito questo Tribunale per l’accertamento del diritto al trattamento economico corrispondente alla qualifica dirigenziale, nonchè per la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria.

Per resistere al ricorso, si è costituita l’amministrazione intimata, che ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.

Con sentenza n° 1062/2004, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte irricevibile per tardività.

Con sentenza n° 8259/2010, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello interposto dai ricorrenti, dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo e annullato la sentenza n° 1062/2004 con rinvio per la decisione di merito.

Con ricorso per riassunzione, i ricorrenti hanno riproposto le domande già svolte, limitandone la sfera temporale alla data del 30 giugno 1998, in considerazione del riparto di giurisdizione di cui al d.lgs. n° 80/1998.

Con memoria di costituzione in seguito alla riassunzione del ricorso, l’amministrazione intimata, previa eccezione di inammissibilità, ha domandato, comunque, il rigetto del ricorso, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012, sentiti i difensori, come da verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

Va, preliminarmente, disattesa l’eccezione di inammissibilità per asserita carenza di legittimazione passiva del Ministero intimato, avuto riguardo all’epoca in cui sono sorte le pretese azionate in giudizio e alla data di proposizione del ricorso introduttivo.

Nel merito, il ricorso è fondato.

I ricorrenti sono stati nominati vincitori del concorso speciale per il conferimento di n° 999 posti di Primo Dirigente del ruolo amministrativo del Ministero delle Finanze indetto con D.M. 19 gennaio 1993, come da graduatoria approvata e pubblicata sul supplemento straordinario n° 1 al Bollettino Ufficiale del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1999.

Ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1993, quarta serie speciale n° 8, la nomina nella qualifica dirigenziale decorre dal 21 maggio 1992 agli effetti giuridici e “dalla data di assunzione delle funzioni agli effetti economici”.

I ricorrenti hanno assunto le funzioni dirigenziali con le decorrenze rispettivamente indicate in impugnativa e rimaste, in fatto, incontestate.

Per tale ragione, va accertato il diritto dei ricorrenti al trattamento economico afferente alla qualifica dirigenziale, dai medesimi posseduta a far data dal 21 maggio 1992, con decorrenza dalle rispettive date di assunzione delle funzioni dirigenziali e sino al 30 giugno 1998.

L’amministrazione intimata è, pertanto, tenuta al pagamento delle differenze retributive fra il trattamento percepito ed il trattamento economico corrispondente alla qualifica dirigenziale, con interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo i principi statuiti dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n° 3 del 15 giugno 1998 e Adunanza Plenaria n° 18 del 13 ottobre 2011.

Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto, perché fondato.

Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto delle difese svolte dalle parti.

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