TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2011-01-27, n. 201100096

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2011-01-27, n. 201100096
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201100096
Data del deposito : 27 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00023/2011 REG.RIC.

N. 00096/2011 REG.ORD.CAU.

N. 00023/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 23 del 2011, proposto da:


Valentina Coriano', rappresentata e difesa dall'avv. V P, presso il cui studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 19, è elettivamente domiciliata;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' del Salento, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via Rubichi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota prot. n. 2788 del 24 novembre 2010 a firma del Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento con la quale è stato denegato il diritto e/o l'interesse pretensivo della ricorrente a veder convalidato il proprio curriculum accademico, nonché conseguentemente a poter sostenere l'esame di laurea in Giurisprudenza nella prossima sessione prevista per marzo 2011;
di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale ed in paritcolare della nota prot. n. 2220 del 12 ottobre 2010;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' del Salento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. M S e uditi per le parti i difensori Parato e Libertini.;


Premesso che viene impugnata la nota rettorile con la quale si individuano le ragioni (carenza di crediti formativi) per cui la ricorrente non può essere ammessa all’esame finale di laurea magistrale in giurisprudenza;

Considerato, ad un primo esame, che al caso di specie sembra applicabile la disciplina di cui al DM 25 novembre 2005, a norma del quale sono necessari 300 crediti formativi (CFU) al fine di accedere al predetto esame finale;

Considerato che, in siffatto contesto, la ricorrente non sembra avere acquisito alcuni crediti formativi (e questo in base alla tabella di conversione relativa all’anno accademico 2006/2007, con specifico riferimento ai corsi di filosofia del diritto e diritto canonico) e che tali crediti formativi rientrano nelle attività indispensabili ai sensi dell’allegato 2 al DM 25 novembre 2005;

Fermo restando l’obbligo, in capo alla stessa amministrazione universitaria, di indicare le modalità attraverso le quali poter utilmente comare le ridette lacune formative;

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