TAR Ancona, sez. II, sentenza 2024-02-27, n. 202400182
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Pubblicato il 27/02/2024
N. 00182/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2023, proposto da
Comune di Jesi, rappresentato e difeso dall'avvocato M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'esecuzione
della ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 1552/2023 resa inter partes del Tribunale di Ancona all' esito del procedimento n. 4360/2022 r.g., pubblicata in data 6.6.2023, con la quale la Regione Marche è stata condannata al pagamento in favore del comune di Jesi della somma di euro 17.521,85 oltre interessi dalla domanda, risalente al 30.1.2003, oltre spese giudiziali liquidate in euro 2.000 per compensi oltre accessori ed euro 145,50 per spese, ed oltre il rimborso dell'imposta di registro, nell' importo di euro 526;
NONCHE' PER OTTENERE
la nomina di Commissario ad Acta al quale sia conferito incarico di dare esecuzione all' ordinanza sopra indicata, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2024 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza 1552/2023 resa del Tribunale di Ancona all' esito del procedimento n. 4360/2022 r.g., pubblicata in data 6.6.2023, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento in favore del comune di Jesi della somma di euro 17.521,85 oltre interessi dalla domanda, oltre spese giudiziali liquidate in euro 2.000 per compensi oltre accessori ed euro 145,50 per spese. Chiede inoltre il rimborso delle spese di registrazione della sentenza per l’importo di euro 526.
A tutt’oggi, rileva parte ricorrente, il Ministero non ha dato esecuzione alla indicata ordinanza, con la conseguenza che sussistono i presupposti per l’azione di ottemperanza. In particolare, parte ricorrente documenta la notifica della copia conforme (a seguito della modificazione dell’art. 475 c.p.c. introdotta con il d. lgs. 149/2022) ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione e del decorso del termine dilatorio stabilito dall’ art. 14 del d. l. 669/1996, in data 7.6.2022, e dichiara l’assenza di appello contro il provvedimento.
Stante quanto precede chiede:
-che sia ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze. di eseguire l’ordinanza del Tribunale di Ancona n. 1552/2023 del 6 giugno 2023, passata in giudicato.
-in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari per l’esecuzione della indicata pronuncia;
-la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese del presente giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 25 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il Collegio deve constatare la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa principale con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente.