TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-01-09, n. 202300306
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2023
N. 00306/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03758/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3758 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Univelica S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti L C, A C e S P, con domicilio eletto in Roma, piazza Mazzini 8;
contro
Comune di Pomezia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. B B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale n. 1366 del 11.10.2019, notificata in data 22.10.2019, con cui il Comune di Pomezia, Settore 6 – Ambiente e Urbanistica ha dichiarato decaduta la ricorrente dalla titolarità della concessione demaniale marittima n. 26 del 2009, Registro Repertorio Concessioni n. 7731 del 2009, POM 45;
- nonché ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 26.06.2020:
- dell'ordinanza sindacale n. 40 del 26.5.2020, adottata dal Sindaco del Comune di Pomezia, avente ad oggetto: “ interdizione delle concessioni demaniali marittime oggetto di decadenza ”;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli di cui sopra, ancorché non cognito.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 26.4.2021:
- del provvedimento della Città di Pomezia – Settore VI – Ambiente e Urbanistica – Sezione Demanio Marittimo prot. n. 0016681/2021, comunicato il 17.2.2021, avente ad oggetto: “ Definizione della domanda ex art. 100, commi 5 e 7, DL 104/2020. Rif.ti: 87407 – 98438 – 104889 del 2020 – prot. 0010127 – 0012826 del 202 1”;
- della nota prot. della Città di Pomezia – Settore VI – Ambiente e Urbanistica – Sezione Demanio Marittimo prot. n. 0010127/2021, avente ad oggetto: “Preavviso di rigetto dell'istanza ex art. 10, c. 8, DL 104/2020, relativamente al mancato pagamento di canoni concessori”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pomezia e dell’Agenzia del Demanio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2022 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con tempestivo atto di trasposizione, innanzi a questo Tribunale, del ricorso straordinario al Capo dello Stato, la società ricorrente, quale titolare della concessione n. 26 del 2009, Reg. Conc. Rep. 7731 del 2009, Pom. 45, legittimante l’occupazione di un’area demaniale marittima di mq 3.748,50, con sede in Pomezia - loc. Torvaianica, Roma, Lungo Mare delle Meduse 36/A, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1366 del 11.10.2019, notificata in data 22.10.2019, con cui il Comune di Pomezia, Settore 6 – Ambiente e Urbanistica l’ha dichiarata decaduta dalla concessione in parola, ai sensi dell’art. 49 comma 2 L.R. Lazio n. 13/2007, in quanto, la stessa, in violazione degli obblighi assunti con la concessione:
a) avrebbe realizzato opere prive di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione sismica ed inoltre avrebbe modificato sine titulo la destinazione d'uso di taluni locali, per come emerso in occasione dell’attività di verifica e controllo svolta dalla Capitaneria di Porto e della Polizia Locale in occasione del sopralluogo di cui al verbale del 6.06.2017, n. 54395;
b) avrebbe omesso il pagamento del canone demaniale marittimo per gli anni dal 2010 al 2018, per un importo complessivo di € 132.072;
c) avrebbe omesso di integrare annualmente il deposito cauzionale versato all’Erario a garanzia degli impegni sorti per effetto della concessione.
Il ricorso risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.
- “A – Con riferimento all’asserita alterazione, senza alcuna autorizzazione, dello stato dei luoghi dedotti nel titolo concessorio
I. Violazione di legge con riferimento all’art. 47, lett. c) del Codice della navigazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per assenza dei presupposti”;
Diversamente da quanto contestato dall’amministrazione, con la comunicazione prot. n. 0082654 del 25.09.2014, la ricorrente avrebbe dato puntuale ed integrale seguito alle statuizioni ripristinatorie di cui all’ordinanza n. 4/2013, per come risulterebbe comprovato tanto dal tenore delle comunicazioni di inizio e fine lavori quanto dagli esiti del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, definito nel senso dell’archiviazione, giusta richiesta del 15.12.2016, proprio in ragione