TAR Ancona, sez. I, sentenza 2009-10-16, n. 200901118
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01118/2009 REG.SEN.
N. 00213/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 213 del 2008, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dall’avv. I L, elettivamente domiciliato in Ancona alla Via Marsala n. 12, presso l’avv. A C;
contro
- la QUESTURA di ANCONA, in persona del Questore pro-tempore, e il MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio, alla Piazza Cavour n. 29, sono domiciliati ex lege;
- la PREFETTURA di ANCONA, in persona del Prefetto pro-tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto di Ancona in data 6.12.2007 con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto da R M avverso il decreto del Questore di Ancona in data 12.6.2007, concernente reiezione dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo;
……………………………………………per la condanna…………………………………………
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno arrecato dall’atto impugnato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ancona e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/06/2009 il dott. G D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe indicato il sig. R M ha impugnato il decreto in data 6.12.2007 con cui il Prefetto di Ancona ha respinto il gravame gerarchico proposto da esso istante avverso il provvedimento del Questore di Ancona in data 12.6.2007, concernente reiezione della richiesta di rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo, deducendone la illegittimità per eccesso di potere e violazione di legge sotto molteplici profili;con il ricorso è stata chiesta, inoltre, la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno arrecato dall’atto impugnato.
Si sono costituiti in giudizio la Questura di Ancona e il Ministero dell’Interno, che hanno dedotto la infondatezza del ricorso, chiedendone la reiezione.
DIRITTO
1.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Osserva il Collegio che le disposizioni di cui agli artt. 8 - 13 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) configurano un sistema nell’ambito del quale si deve riconoscere all’Autorità di P.S. una relativa discrezionalità in ordine al diniego, o alla revoca, delle licenze o autorizzazioni ivi contemplate, salva l’esigenza di una motivazione rigorosamente attendibile, per cui si deve escludere che le licenze in parola possano essere negate o revocate solo quando ricorrano i presupposti nominativamente indicati dalla legge (Cons. St., Sez. IV, 28 marzo 1990, n. 221).
Aggiungasi che il pericolo di abuso delle armi, che costituisce giusta e responsabile preoccupazione per le autorità incaricate del rispetto dell’ordine pubblico e della incolumità delle persone, non solo deve essere comprovato, ma richiede un’adeguata valutazione non del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto sospettato, che possa giustificare un giudizio necessariamente prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità.
2.- Nel caso in esame detta valutazione è carente;il provvedimento impugnato (confermando la valutazione effettuata dal Questore di Ancona) ha ritenuto che il R non dia il necessario affidamento di non abusare delle armi per i suoi pregiudizi penali.
Senonché, come si evince dalla documentazione in atti, tutti i procedimenti penali promossi nei confronti del ricorrente si sono conclusi con declaratoria di estinzione per prescrizione o con decreto di archiviazione, sicché all’epoca della emanazione dell’atto impugnato egli risultava incensurato ed immune da pendenze penali;aggiungasi che il R non si è mai reso responsabile di violazioni della normativa in materia di uso e detenzione di armi, e che nel decennio anteriore alla presentazione dell’istanza di rilascio della licenza di porto di fucile ad uso sportivo, disattesa dalla P.A. con il provvedimento oggetto di sindacato in questa sede, egli ha goduto sempre di buona condotta (i fatti che hanno dato luogo ai procedimenti penali summenzionati hanno avuto luogo nel 1998).
3.- Alla luce delle circostanze di fatto sopra esposte il Collegio considera che il provvedimento impugnato è viziato da eccesso di potere sia per travisamento dei fatti (avendo ravvisato la inaffidabilità del ricorrente, in ragione di pregiudizi penali non più sussistenti) che per carenza di istruttoria e di motivazione, essendosi ritenuto “sic et simpliciter” che il R non fosse affidabile circa il corretto uso delle armi, alla luce dei pregressi episodi, senza tenere conto della buona condotta protrattasi per l’ultimo decennio e senza una motivazione congrua ed adeguata sull’attuale capacità del medesimo di abusare delle armi;il ricorso deve essere pertanto accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato decreto del Prefetto di Ancona in data 6.12.2007, restando assorbite le censure non esaminate.
4.- La domanda di risarcimento del danno, contestualmente proposta con il ricorso in esame, deve invece essere respinta.
Infatti, la tutela risarcitoria ha una funzione sussidiaria rispetto alla tutela giurisdizionale accordata con l’annullamento dell’atto impugnato, nel senso che gli effetti conformativi derivanti dal giudicato di annullamento garantiscono la tutela della posizione di interesse legittimo e che, qualora a causa del decorso del tempo o di altri motivi, tale forma di tutela non sia, in tutto o in parte, possibile o comunque residuino dei danni, la stessa posizione di interesse legittimo viene protetta, anche o solo, con la tutela risarcitoria (Cons. St., Sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338).
Nella fattispecie, la caducazione dell’atto impugnato, conseguente alla presente sentenza, ha un effetto integralmente ripristinatorio della posizione giuridica del ricorrente, che può ottenere dalla P.A. il rilascio del titolo autorizzatorio da lui rivendicato;né è ravvisabile un danno risarcibile per il periodo in cui il ricorrente stesso è stato privato della licenza, considerate la relativa celerità della definizione del presente giudizio e la circostanza che il porto di fucile è stato richiesto per il solo uso sportivo.
5.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.