TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300126
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 00126/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dei signori P D R, L M e G C rappresentati e difesi dagli avvocati P C e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Piazza di Centa n. 13/1 presso lo studio dei predetti avvocati;
contro
Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, dall’avvocato A C dell’Avvocatura del Comune di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Belenzani, n. 19, presso la sede dell’Avvocatura medesima;
nei confronti
Birra Forst S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Gerhard Brandstätter, Massimo Lo Russo, Andreas Widmann e T T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- quanto al ricorso introduttivo, del permesso di costruire in data 17 maggio 2022, rilasciato dal Servizio edilizia privata del Comune di Trento in favore della società Birra Forst S.p.A., avente ad oggetto i lavori di risanamento e restauro e ampliamento laterale in pp.ed. 118, 120, 511 e pp.ff. 769/1, 770, 771, 772, 775, 778/1, 1253 CC Ravina, via Margone n. 5,, nonché di tutti i pareri presupposti e, in particolare, i pareri rilasciati dal Servizio opere urbanizzazione primaria del Comune di Trento, assunti ai protocolli 7273 del 12 gennaio 2022, 26340 del 31 gennaio 2022 e 81879 del 23 marzo 2022, e il parere favorevole rilasciato dall’Ufficio mobilità sostenibile del Servizio progetto mobilità e rigenerazione urbana del Comune di Trento, assunto al protocollo 45099 del 17 febbraio 2022, di tutti gli atti ed elaborati progettuali approvati e di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente;
- quanto al ricorso per motivi aggiunti, della nota del Comune di Trento, Servizio edilizia privata e SUAP, Ufficio edilizia privata, prot. 362797 in data 29 dicembre 2022, recante le risposte alle osservazioni presentate dai ricorrenti, con la nota prot. 358848 in data 23 dicembre 2022, in relazione alla SCIA in variante al permesso di costruire, presentata dalla controinteressata in data 26 settembre 2022, nonché del parere del Servizio opere di urbanizzazione primaria del Comune di Trento prot. 320939 del 18 novembre 2022, delle note del Servizio edilizia privata e SUAP, Ufficio edilizia privata, prot. 293627 del 24 ottobre 2022 e prot. 334409 del 30 novembre 2022, del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all’art. 86, comma 8, della legge provinciale n. 15/2015, di estremi ignoti, e di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente, ivi compresi gli atti già impugnati col ricorso introduttivo.
e per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’esercizio delle attività oggetto della SCIA e dell’obbligo del Comune di Trento di esercitare i poteri inibitori ovvero in autotutela.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e della controinteressata Birra Forst S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il dott. C P e uditi l’avvocato P C per i ricorrenti, l’avvocato A C per il Comune di Trento e l’avvocato T T per la società controinteressata, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori P D R, L M e G C sono rispettivamente proprietari della p.ed. 141, della p.m. 1 della p.ed. 117/2 e della p.ed. 239 CC. Ravina, accessibili dalla via Margone, strada che conduce dall’abitato di Ravina (ubicato nel territorio comunale di Trento) al complesso edilizio denominato “Torre di Ravina” , già sede di un circolo sportivo e ricreativo privato.
Con il ricorso principale i predetti signori P D R, L M e G C riferiscono innanzi tutto che tale complesso edilizio è stato acquisito dalla società Birra Forst S.p.A. (di seguito denominata controinteressata), che ne ha progettato il risanamento, restauro ed ampliamento al fine di insediarvi una birreria, sebbene il complesso stesso risulti accessibile soltanto dalla via Margone, strada con carreggiata di ridotta larghezza, priva di marciapiede per tutta la sua lunghezza e, come tale, inidonea a sopportare il significativo incremento del traffico veicolare connesso all’intervento edilizio de quo .
I ricorrenti rappresentano altresì che essi, a seguito dell’ostensione della documentazione allegata alla domanda di rilascio del prescritto titolo edilizio, hanno constatato come il progetto dell’intervento non rappresentasse l’effettivo stato dei luoghi e comunque non fosse risolutivo delle predette criticità viabilistiche, ragion per cui il signor P D R in data 3 febbraio 2022 ha presentato all’Amministrazione comunale osservazioni, denunciando plurimi profili, rilevanti anche per la sicurezza delle persone. Ciononostante il Comune di Trento ha rilasciato l’impugnato permesso di costruire, limitandosi ad impartire alcune prescrizioni, in larga parte inefficaci, se non addirittura irrealizzabili.
2. Del provvedimento impugnato i ricorrenti chiedono quindi l’annullamento, affidando la propria domanda ai seguenti motivi.
I) Violazione degli articoli 57 e 58 delle N.d.A. del P.R.G. del Comune di Trento, degli articoli 74 e 78 della legge provinciale n. 15/2015, nonché dell’art. 86 del D.P.P. n. 8-61/Leg. del 19 maggio 2017; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irrazionalità, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste.
L’intervento oggetto dell’impugnato permesso di costruire non è compatibile con lo strumento urbanistico vigente, né coerente con la vigente normativa urbanistica.
Difatti, sebbene la controinteressata nella domanda di permesso di costruire abbia dichiarato che l’intervento ricade in zona “H2 - Zone destinate a verde privato Cartiglio 125” , tuttavia i fondi contraddistinti dalle pp.ff. 771 e 772 C.C. Ravina ricadono in Zona di PRG “E1 - Zone agricole di interesse primario” . In particolare, esaminando congiuntamente la tavola di progetto D.10.01 “planimetria generale, inquadramento urbanistico” e la figura 2.2 “accessi e recessi dell’attività in progetto” , contenuta all’interno della relazione sulla viabilità, emerge chiaramente che l’intervento interessa anche la p.f. 771 C.C. Ravina, in corrispondenza dell’entrata ed uscita sulla Via Margone, in quanto la controinteressata, al fine disimpegnare la sezione stradale e consentire anche l’inversione di marcia, intende realizzare un’area di manovra collocata in corrispondenza della rampa inerbita attualmente esistente sulla p.f. 771, in prossimità del confine con la p.f. 1253.
Tuttavia nelle zone agricole non sono consentite opere di sistemazione e movimentazione del terreno che non risultino strettamente funzionali all’ordinario esercizio dell’attività agricola, e comunque per un’altezza non superiore al metro. In particolare, ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. l), della legge provinciale n. 15/2015, sono consentite “le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell’attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 85” , e l’art. 86 del D.P.P. n. 8-61/Leg. in data 19 maggio 2017 (recante, per l’appunto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale) dispone: A) al comma 1, che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 78, comma 2, lettera l), della legge provinciale, sono opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell’attività agricola gli interventi finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni, che comportano modeste modifiche dello stato dei luoghi e che, in genere, prevedono il livellamento del terreno mediante compensazione interna all’area considerata fra materiale asportato e riportato con limitati apporti di terreno vegetale” ; B) al comma 2, che sono compresi tra gli interventi di cui al precedente comma, altresì, “i livellamenti di terreno per la messa a coltura, purché non siano superiori a un metro” (lett. b), nonché “altre opere di modesta entità finalizzate a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni nell’area soggetta a bonifica, comprese le terre armate per la messa in sicurezza di capezzagne, rampe o viabilità interna all’appezzamento con riporti non superiori ad un metro” (lett. f). Inoltre, ai sensi dell’art. 57, comma 5, delle N.d.A. del P.R.G. del Comune di Trento, “fatte salve le possibilità di intervento previste per gli imprenditori agricoli, nelle aree agricole non è ammesso nessun intervento edilizio funzionale a edifici ricadenti in zone edificabili limitrofe” , mentre il successivo art. 58, nel disciplinare gli interventi edilizi ammessi nelle zone agricole di interesse primario, si riferisce alle sole imprese agricole, zootecniche ovvero alle attività agrituristiche.
Dunque il progettato intervento di riempimento e livellamento della p.f. 771 non rientra in alcuna delle descritte fattispecie, perché non è connesso ad alcuna attività agricola, bensì funzionale all’apertura di un pubblico esercizio, e comunque richiede un riporto di terreno ampiamente superiore al metro, sicché l’impossibilità realizzare tale