TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300126

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300126
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300126
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 00126/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00118/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dei signori P D R, L M e G C rappresentati e difesi dagli avvocati P C e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Piazza di Centa n. 13/1 presso lo studio dei predetti avvocati;

contro

Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, dall’avvocato A C dell’Avvocatura del Comune di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Belenzani, n. 19, presso la sede dell’Avvocatura medesima;

nei confronti

Birra Forst S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Gerhard Brandstätter, Massimo Lo Russo, Andreas Widmann e T T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- quanto al ricorso introduttivo, del permesso di costruire in data 17 maggio 2022, rilasciato dal Servizio edilizia privata del Comune di Trento in favore della società Birra Forst S.p.A., avente ad oggetto i lavori di risanamento e restauro e ampliamento laterale in pp.ed. 118, 120, 511 e pp.ff. 769/1, 770, 771, 772, 775, 778/1, 1253 CC Ravina, via Margone n. 5,, nonché di tutti i pareri presupposti e, in particolare, i pareri rilasciati dal Servizio opere urbanizzazione primaria del Comune di Trento, assunti ai protocolli 7273 del 12 gennaio 2022, 26340 del 31 gennaio 2022 e 81879 del 23 marzo 2022, e il parere favorevole rilasciato dall’Ufficio mobilità sostenibile del Servizio progetto mobilità e rigenerazione urbana del Comune di Trento, assunto al protocollo 45099 del 17 febbraio 2022, di tutti gli atti ed elaborati progettuali approvati e di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti, della nota del Comune di Trento, Servizio edilizia privata e SUAP, Ufficio edilizia privata, prot. 362797 in data 29 dicembre 2022, recante le risposte alle osservazioni presentate dai ricorrenti, con la nota prot. 358848 in data 23 dicembre 2022, in relazione alla SCIA in variante al permesso di costruire, presentata dalla controinteressata in data 26 settembre 2022, nonché del parere del Servizio opere di urbanizzazione primaria del Comune di Trento prot. 320939 del 18 novembre 2022, delle note del Servizio edilizia privata e SUAP, Ufficio edilizia privata, prot. 293627 del 24 ottobre 2022 e prot. 334409 del 30 novembre 2022, del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all’art. 86, comma 8, della legge provinciale n. 15/2015, di estremi ignoti, e di ogni altro atto presupposto, successivo e comunque connesso e/o conseguente, ivi compresi gli atti già impugnati col ricorso introduttivo.

e per l’accertamento dell’insussistenza dei presupposti per l’esercizio delle attività oggetto della SCIA e dell’obbligo del Comune di Trento di esercitare i poteri inibitori ovvero in autotutela.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e della controinteressata Birra Forst S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 il dott. C P e uditi l’avvocato P C per i ricorrenti, l’avvocato A C per il Comune di Trento e l’avvocato T T per la società controinteressata, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I signori P D R, L M e G C sono rispettivamente proprietari della p.ed. 141, della p.m. 1 della p.ed. 117/2 e della p.ed. 239 CC. Ravina, accessibili dalla via Margone, strada che conduce dall’abitato di Ravina (ubicato nel territorio comunale di Trento) al complesso edilizio denominato “Torre di Ravina” , già sede di un circolo sportivo e ricreativo privato.

Con il ricorso principale i predetti signori P D R, L M e G C riferiscono innanzi tutto che tale complesso edilizio è stato acquisito dalla società Birra Forst S.p.A. (di seguito denominata controinteressata), che ne ha progettato il risanamento, restauro ed ampliamento al fine di insediarvi una birreria, sebbene il complesso stesso risulti accessibile soltanto dalla via Margone, strada con carreggiata di ridotta larghezza, priva di marciapiede per tutta la sua lunghezza e, come tale, inidonea a sopportare il significativo incremento del traffico veicolare connesso all’intervento edilizio de quo .

I ricorrenti rappresentano altresì che essi, a seguito dell’ostensione della documentazione allegata alla domanda di rilascio del prescritto titolo edilizio, hanno constatato come il progetto dell’intervento non rappresentasse l’effettivo stato dei luoghi e comunque non fosse risolutivo delle predette criticità viabilistiche, ragion per cui il signor P D R in data 3 febbraio 2022 ha presentato all’Amministrazione comunale osservazioni, denunciando plurimi profili, rilevanti anche per la sicurezza delle persone. Ciononostante il Comune di Trento ha rilasciato l’impugnato permesso di costruire, limitandosi ad impartire alcune prescrizioni, in larga parte inefficaci, se non addirittura irrealizzabili.

2. Del provvedimento impugnato i ricorrenti chiedono quindi l’annullamento, affidando la propria domanda ai seguenti motivi.

I) Violazione degli articoli 57 e 58 delle N.d.A. del P.R.G. del Comune di Trento, degli articoli 74 e 78 della legge provinciale n. 15/2015, nonché dell’art. 86 del D.P.P. n. 8-61/Leg. del 19 maggio 2017;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irrazionalità, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste.

L’intervento oggetto dell’impugnato permesso di costruire non è compatibile con lo strumento urbanistico vigente, né coerente con la vigente normativa urbanistica.

Difatti, sebbene la controinteressata nella domanda di permesso di costruire abbia dichiarato che l’intervento ricade in zona “H2 - Zone destinate a verde privato Cartiglio 125” , tuttavia i fondi contraddistinti dalle pp.ff. 771 e 772 C.C. Ravina ricadono in Zona di PRG “E1 - Zone agricole di interesse primario” . In particolare, esaminando congiuntamente la tavola di progetto D.10.01 “planimetria generale, inquadramento urbanistico” e la figura 2.2 “accessi e recessi dell’attività in progetto” , contenuta all’interno della relazione sulla viabilità, emerge chiaramente che l’intervento interessa anche la p.f. 771 C.C. Ravina, in corrispondenza dell’entrata ed uscita sulla Via Margone, in quanto la controinteressata, al fine disimpegnare la sezione stradale e consentire anche l’inversione di marcia, intende realizzare un’area di manovra collocata in corrispondenza della rampa inerbita attualmente esistente sulla p.f. 771, in prossimità del confine con la p.f. 1253.

Tuttavia nelle zone agricole non sono consentite opere di sistemazione e movimentazione del terreno che non risultino strettamente funzionali all’ordinario esercizio dell’attività agricola, e comunque per un’altezza non superiore al metro. In particolare, ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. l), della legge provinciale n. 15/2015, sono consentite “le opere di bonifica e sistemazione del terreno connesse con il normale esercizio dell’attività agricola, come precisate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 85” , e l’art. 86 del D.P.P. n. 8-61/Leg. in data 19 maggio 2017 (recante, per l’appunto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale) dispone: A) al comma 1, che “ai fini dell’applicazione dell’articolo 78, comma 2, lettera l), della legge provinciale, sono opere di bonifica e interventi di sistemazione del terreno connessi con il normale esercizio dell’attività agricola gli interventi finalizzati a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni, che comportano modeste modifiche dello stato dei luoghi e che, in genere, prevedono il livellamento del terreno mediante compensazione interna all’area considerata fra materiale asportato e riportato con limitati apporti di terreno vegetale” ;
B) al comma 2, che sono compresi tra gli interventi di cui al precedente comma, altresì, “i livellamenti di terreno per la messa a coltura, purché non siano superiori a un metro” (lett. b), nonché “altre opere di modesta entità finalizzate a migliorare le possibilità di lavorazione dei terreni nell’area soggetta a bonifica, comprese le terre armate per la messa in sicurezza di capezzagne, rampe o viabilità interna all’appezzamento con riporti non superiori ad un metro” (lett. f). Inoltre, ai sensi dell’art. 57, comma 5, delle N.d.A. del P.R.G. del Comune di Trento, “fatte salve le possibilità di intervento previste per gli imprenditori agricoli, nelle aree agricole non è ammesso nessun intervento edilizio funzionale a edifici ricadenti in zone edificabili limitrofe” , mentre il successivo art. 58, nel disciplinare gli interventi edilizi ammessi nelle zone agricole di interesse primario, si riferisce alle sole imprese agricole, zootecniche ovvero alle attività agrituristiche.

Dunque il progettato intervento di riempimento e livellamento della p.f. 771 non rientra in alcuna delle descritte fattispecie, perché non è connesso ad alcuna attività agricola, bensì funzionale all’apertura di un pubblico esercizio, e comunque richiede un riporto di terreno ampiamente superiore al metro, sicché l’impossibilità realizzare tale intervento (per incompatibilità dello stesso con la destinazione urbanistica dell’area) non può che determinare l’illegittimità dell’impugnato permesso di costruire.

II) Violazione dell’art. 83 delle N.d.A. del P.R.G. del Comune di Trento, nonché dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992;
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifeste.

Una parte della p.f. 771, interessata dall’intervento di riempimento e realizzazione di un terrapieno, ricade in fascia di rispetto stradale in quanto tale particella confina con la Via Margone, per la quale, in quanto “strada esistente all’esterno delle aree specificatamente destinate all’insediamento” , è prevista una fascia di rispetto di larghezza pari a 7 ml (cfr. l’art. 83, comma 2, delle N.d.A. del P.R.G. del Comune di Trento).

Ai sensi dell’art. 21, comma 1, del codice della strada, “senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità” , e nell’ambito del Comune di Trento (ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 26 del codice della strada) la struttura preposta “all’emissione di concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico e all’autorizzazione di accessi carrai su strade comunali” è il Servizio parchi e strade.

Tuttavia nella documentazione relativa al procedimento di rilascio del permesso di costruire qui impugnato non si rinviene alcuna autorizzazione o parere del Servizio parchi e strade, né di altro Servizio comunale, sicché risulta violato anche l’art. 21 del codice della strada, stante la mancanza dell’autorizzazione necessaria per la realizzazione del terrapieno in fascia di rispetto stradale.

Né tale autorizzazione può ritenersi racchiusa nel parere del Servizio opere urbanizzazione primaria prot. 7273 del 12 gennaio 2022, ove non è stato in alcun modo affrontato il tema dell’occupazione della fascia di rispetto stradale. Inoltre - seppure si opinasse diversamente, stante l’inciso, contenuto in tale parere, secondo il quale «per le zone urbanistiche E1 ed H2, il P.R.G., non prevede restrizioni in ordine alla viabilità» - l’autorizzazione all’occupazione della fascia di rispetto stradale (peraltro nemmeno identificata nella propria estensione) si porrebbe in aperto contrasto con la normativa urbanistica in quanto, ai sensi dell’art. 83 delle N.d.A. del P.R.G. del Comune di Trento, nelle aree individuate quali fasce di rispetto stradale è consentita la realizzazione delle sole “recinzioni” , delle “opere di infrastrutturazione del territorio” e degli “impianti tecnologici a rete a servizio dell’agricoltura, risultando comunque esclusi tutti i manufatti non strettamente collegati” a tali impianti (cfr. comma 1), oltre alle “sistemazioni delle pertinenze esterne degli edifici che costituiscono interventi liberi ai sensi della legge provinciale” ed ai “parcheggi scoperti, purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili e sempreché non comportino la costruzione di manufatti, né fuori terra né interrati” (cfr. comma 2). Difatti il previsto terrapieno non ricade in alcuna di tali ipotesi in quanto: A) non è funzionale all’attività agricola, bensì ad un esercizio pubblico;
B) non rientra tra le opere di infrastrutturazione del territorio, come definite dall’art. 11 del D.P.P. 8-61/Leg. in data 19 maggio 2017, in quanto non è ricompreso nella definizione di opere di “viabilità, ivi compresi eventuali raccordi, le aree per la manutenzione stradale con i relativi impianti” ;
C) non è qualificabile quale intervento di sistemazione delle pertinenze esterne rientrante nella definizione di “attività edilizia libera” , in quanto determina una variazione delle quote ampiamente superiore al limite di 50 cm, di cui all’art. 78, comma 2, lett. d), della legge provinciale n. 15/2015.

III) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifeste.

L’Amministrazione, consapevole delle caratteristiche della via Margone e dell’inidoneità della stessa a sopportare l’incremento del traffico veicolare conseguente all’apertura del nuovo esercizio pubblico, nel rilasciare il permesso di costruire ha imposto quattro prescrizioni, ivi comprese - oltre alla già richiamata realizzazione dell’area di manovra all’ingresso della Torre - l’installazione all’inizio di via Margone di “segnaletica luminosa che indichi la disponibilità di parcheggio per i veicoli che vogliono accedere alla struttura” , in modo da evitare che la strada venga inutilmente percorsa dalle auto degli avventori.

Peraltro, affinché tale prescrizione si riveli efficace, la segnaletica dovrebbe essere ubicata in un’area di dimensioni tali da consentire ai veicoli di operare un’agevole inversione di marcia nel caso di indisponibilità di posti auto all’interno della struttura. Invece il tratto iniziale di via Margone non presenta tali caratteristiche, atteso che la carreggiata ha una larghezza compresa tra 3,60 e 6 ml, ulteriormente ridotta dai veicoli che sovente vi sostano. Pertanto l’assenza di un adeguato spazio per l’inversione di marcia dei veicoli rende la prescrizione in questione del tutto inefficace, se non addirittura foriera di ulteriori criticità per la viabilità dell’abitato di Ravina.

IV) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, irrazionalità, illogicità ed ingiustizia manifeste.

Nel parere del Servizio opere urbanizzazione primaria prot. 7273 del 12 gennaio 2022 si legge che via Margone «presenta una sezione carrabile variabile da ml. 4,30 ad oltre i ml. 5,00, per cui è garantito l’interscambio veicolare in condizioni di sicurezza, anche alla luce dello studio sull’analisi dei flussi di traffico allegato alla documentazione di progetto». Tuttavia ciò non corrisponde al vero in quanto la carreggiata in questione presenta una larghezza minima di 3,60 ml, e non già di 4,30 ml, sicché non è affatto consentito il transito simultaneo di veicoli nelle due direzioni.

Inoltre nell’analisi dei flussi di traffico allegata alla richiesta di permesso di costruire si ipotizza l’accesso a piedi alla struttura da parte di circa sessanta avventori nell’ora di punta, e ciò comporta che sulla via Margone vi sarà una compresenza di veicoli e pedoni che nei tratti di strada di minor larghezza non potrà avvenire in condizioni di sicurezza, viepiù in ragione del fatto che su tale tratto di strada non insiste un marciapiede. A ciò si aggiunge che: A) l’ulteriore prescrizione impartita dal Comune, relativa alla realizzazione di un impianto di illuminazione su via Margone, determinerà un ulteriore restringimento dell’asse stradale;
B) la predetta analisi dei flussi di traffico non considera che la via Margone viene utilizzata anche per raggiungere il ristorante Villa Margon e l’azienda agrituristica Margone, che offre un servizio di bed &
breakfast;
C) i dati presi a riferimento per l’analisi dei flussi di traffico non sono aggiornati anche in ragione della nuova viabilità connessa alla realizzazione della Cittadella del Vino delle Cantine Ferrari;
D) il dato di circa 64 veicoli all’ora, indicato dalla controinteressata, non risulta comunque attendibile in quanto il predetto ristorante lavora su più turni e, quindi, l’accesso di nuova clientela per il turno successivo determina una sovrapposizione con la clientela che, presente al turno precedente, lascia la struttura. Dunque, anche sotto tali profili, l’istruttoria che ha condotto al rilascio dell’impugnato titolo edilizio risulta carente sotto più profili.

3. Il Comune di Trento si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con memoria depositata in data 9 settembre 2022, ivi rappresentando, in particolare, che: A) effettivamente il progetto dell’intervento prevede la realizzazione dell’area di manovra e di tre posti auto su una particella che ricade in Zona di PRG “E1 - Zone agricole di interesse primario” e, quindi, si pone «in contrasto con quanto disposto dagli artt. 57 e 58 delle Norme tecniche di attuazione del PRG» ;
B) tale rilievo non è però idoneo a rendere illegittimo l’intero titolo edilizio, e comunque la controinteressata ha comunicato di avere predisposto una «variante ordinaria ai sensi dell’art. 92 della L.P. 15/2015 che riguarda le sistemazioni esterne relative all’ingresso del complesso edilizio e la modifica dell’accesso carraio dell’interrato» , sicché le doglianze espresse nel ricorso verrebbero superate dalla variante, per la quale occorre presentata un’apposita SCIA.

In replica al terzo motivo il Comune ha osservato che l’inciso «all’inizio di via Margone» , contenuto nella prescrizione invocata dai ricorrenti, è da intendersi nel senso che la segnaletica andrà collocata nella parte inziale della via, e ciò per evitare che le autovetture possano inserirsi senza più possibilità di invertire la marcia. Inoltre la collocazione della segnaletica andrà comunque definita in loco , «nell’ottica di individuare la migliore soluzione possibile al fine di consentire ai veicoli di operare una agevole inversione di marcia».

Infine il Comune ha replicato al quarto motivo precisando che nel corso di un sopralluogo dedicato in data 10 agosto 2022 sono state ripetute le misurazioni relative alla via Margone, il cui esito conferma che la carreggiata presenta una larghezza minima di 4,30 ml e che l’analisi dei flussi di traffico allegata al progetto presentato dalla controinteressata risulta «adeguatamente argomentata» .

4. La controinteressata Birra Forst S.p.A., si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 12 settembre 2022 preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire dei ricorrenti e, oltre a replicare diffusamente alle suesposte censure, ha confermato il proprio intento di presentare una SCIA, che determinerebbe la cessazione della materia del contendere in relazione ai primi due motivi del ricorso.

5. I ricorrenti e l’Amministrazione resistente hanno presentato memorie in vista della pubblica udienza del 9 febbraio 2023, che è stata però rinviata in modo da consentire ai ricorrenti di presentare motivi aggiunti per contestare la SCIA in variante al permesso di costruire, presentata dalla controinteressata in data 26 settembre 2022.

6. I ricorrenti con i motivi aggiunti depositati in data 14 marzo 2022 - premesso che essi hanno presentato osservazioni per contestare l’illegittimità della SCIA in variante al permesso di costruire, presentata dalla controinteressata in data 26 settembre 2022 - hanno chiesto l’annullamento degli ulteriori atti in epigrafe affidando la propria domanda ai seguenti motivi: violazione degli articoli 80, 85, e 92, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015 nonché dell’art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001;
violazione della prescrizione speciale di cui al permesso di costruire oggetto di variante;
eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, irrazionalità, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste.

In particolare, secondo i ricorrenti, la SCIA presentata dalla controinteressata riguarda una variazione al progetto già assentito, consistente nell’eliminazione dell’area di manovra localizzata presso l’ingresso del compendio edilizio e oggetto della prescrizione speciale impartita dal permesso di costruire, e la sua sostituzione con altra area di manovra, localizzata in corrispondenza dei parcheggi interni e, quindi, ben distante dall’accesso alla struttura. Pertanto la variante non rispetta la prescrizione speciale - relativa alla realizzazione di «un’area di manovra all’ingresso della nuova struttura per l’inversione di marcia dei veicoli» - che è stata dall’Amministrazione ritenuta necessaria al fine di «limitare l’insorgere di ingorghi» sulla via Margone ed in prossimità dell’ingresso al complesso edilizio. Difatti la localizzazione dell’area di manovra presso l’ingresso «risultava imprescindibile per consentirsi agli avventori di avere piena visuale del transito di altri veicoli e in tal modo programmare l’accesso dalla e alla via pubblica» , mentre lo spostamento dell’area di manovra all’interno del parcheggio non soddisfa tali esigenze, stante l’assenza di visuale su via Margone.

Inoltre la possibilità di effettuare un’inversione di marcia all’interno dell’area di parcheggio era già prevista nel progetto approvato col permesso di costruire, ma l’Amministrazione ha comunque ritenuto di inserire la predetta prescrizione speciale in ragione della diversa finalità dell’area di manovra prescritta. Pertanto la variante, lungi dall’integrare una «miglioria da un punto di vista viabilistico» , come invece si legge nella relazione tecnica allegata alla SCIA, si pone in frontale contrasto con il descritto vincolo imposto dal Comune in sede di rilascio del titolo edilizio, mentre ai sensi del combinato disposto degli articoli 80, 85, e 92, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015 l’utilizzo della SCIA per interventi in variante è consentito solo a condizione che gli interventi stessi non contrastino con le prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Lo stesso Comune di Trento, nel riscontrare le osservazioni dei ricorrenti, ha ritenuto di confermare l’efficacia e la legittimità del contestato titolo, assumendo che la SCIA «non si pone in contrasto con la prescrizione del permesso di costruire dal momento che non va ad eliminare lo spazio di manovra, che di fatto viene traslato all’interno dell’area con destinazione di zona H2 posta in adiacenza dell’ingresso». Invece il contrasto con il titolo edilizio è palese in quanto lo spostamento dello spazio di manovra su un’area non corrispondente all’ingresso della struttura non assolve in alcun modo al fine per il quale la prescrizione speciale era stata introdotta, anche perché l’eliminazione dell’area di manovra in prossimità dell’ingresso della struttura determina un ulteriore aggravamento della viabilità sulla via Margone: il che comporta un indubbio pericolo per la sicurezza pubblica, attesa l’inidoneità della strada a sopportare l’incremento del traffico veicolare conseguente all’apertura del nuovo esercizio pubblico.

7. Il Comune di Trento con memoria depositata in data 1° giugno 2023, premesso che la realizzazione dell’area di manovra è stata inizialmente proposta dalla controinteressata, ha eccepito l’infondatezza delle censure dedotte con i motivi aggiunti osservando che: A) con la presentazione della SCIA l’area di manovra è stata spostata dal limite della via Margone all’interno della zona H2, e ciò si traduce in un miglioramento del progetto in quanto la variante persegue non già il fine (evidenziato dai ricorrenti) di garantire la fluidità del transito veicolare e la sicurezza sulla via pubblica, bensì il fine di disimpegnare la sezione stradale e consentire anche l’inversione di marcia;
B) in ogni caso lo spostamento dell’area di manovra all’interno del parcheggio mantiene la prossimità dell’area stessa all’ingresso della struttura, così disimpegnando la parte più prossima alla via pubblica e, quindi, migliorando la viabilità.

8. Anche la controinteressata con memoria depositata in data 1° giugno 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti osservando che: A) anche nell’attuale configurazione progettuale l’area di manovra si trova in adiacenza all’ingresso della struttura, in quanto è stata spostata solo per pochi metri verso il parcheggio;
B) la prescrizione speciale invocata dai ricorrenti non è stata prevista per garantire la piena visuale sulla strada pubblica, bensì al fine di consentire agli avventori, in caso di esaurimento dei posti macchina nel parcheggio, di fare inversione di marcia e ritornare sulla via Margone, senza dover circolare all’interno del parcheggio.

9. I ricorrenti con memoria depositata in data 15 giugno 2023 - oltre a rimarcare che la fondatezza del primo motivo del ricorso principale è stata ammessa dal Comune di Trento nelle proprie difese ed è comunque comprovata dalla sopravvenuta presentazione della suddetta SCIA in variante - hanno insistito per l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti evidenziando, in particolare, che la nuova localizzazione dell’area di manovra non è funzionale nemmeno al fine indicato in memoria dalla controinteressata, in quanto l’area stessa viene ubicata all’inizio del parcheggio, ossia «in un punto in cui i clienti si troverebbero a dover valutare se disimpegnare l’area senza aver prima potuto verificare la presenza o meno di posteggi liberi».

10. Alla pubblica udienza del 6 luglio 2023 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio ritiene che si possa prescindere dall’esame dell’eccezione processuale di carenza di legittimazione ad agire, sollevata dalla controinteressata con la memoria depositata in data 12 settembre 2022, perché nessuna delle suesposte censure può condurre all’annullamento degli atti impugnati con i ricorsi in epigrafe indicati.

2. Innanzi tutto giova rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale ( ex multis , T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 7 marzo 2023, n. 31), la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo allorché la parte ricorrente abbia ottenuto il bene della vita, sì da rendere del tutto inutile la prosecuzione del giudizio, stante il venir meno della lite: difatti la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., si differenzia ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che invece si verifica quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per la parte ricorrente.

Ciò posto, il Collegio ritiene che la SCIA in variante al permesso di costruire presentata dalla stessa controinteressata in data 26 settembre 2022 - avente ad oggetto una diversa ubicazione dell’area di manovra per le autovetture, la quale (come evidenziato dal Comune di Trento in replica alle osservazioni dei ricorrenti) risulta traslata «all’interno dell’area con destinazione di zona H2 posta in adiacenza dell’ingresso» - se, da un lato, rende palese la fondatezza quantomeno del primo motivo del ricorso principale, come del resto riconosciuto dal Comune di Trento nella memoria depositata in data 9 settembre 2022, dall’altro, non può condurre ad una parziale declaratoria della cessazione della materia del contendere con riferimento ai primi due motivi del ricorso principale, a differenza di quanto affermato dalla controinteressata nella memoria depositata in data 12 settembre 2022. Difatti l’interesse finale dei ricorrenti, che è comunque costituito dall’annullamento dell’impugnato permesso di costruire, postula comunque l’accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, con il quale i ricorrenti medesimi contestano la legittimità della SCIA, mentre l’accoglimento delle censure dedotte con i primi due motivi del ricorso principale non produrrebbe più alcuna utilità per i ricorrenti, avendo tali censure ad oggetto la realizzazione di un’area di manovra la cui ubicazione è mutata a seguito della presentazione della predetta SCIA.

2. Passando alle censure dedotte con i motivi aggiunti, i ricorrenti deducono che la traslazione dell’area di manovra, come prevista dalla SCIA, si porrebbe in contrasto con la prescrizione speciale relativa alla realizzazione di «un’area di manovra all’ingresso della nuova struttura per l’inversione di marcia dei veicoli» , prescrizione che l’Amministrazione ha ritenuto necessaria al fine di «limitare l’insorgere di ingorghi» sulla via Margone ed in prossimità dell’ingresso al complesso edilizio. Difatti, secondo i ricorrenti, l’originaria localizzazione dell’area di manovra in prossimità dell’ingresso al complesso edilizio consentiva, a differenza di quella poi prevista nella SCIA, «agli avventori di avere piena visuale del transito di altri veicoli e in tal modo programmare l’accesso dalla e alla via pubblica» ;
inoltre lo spostamento dell’area di manovra su un’area non corrispondente all’ingresso della struttura non perseguirebbe il fine per il quale la prescrizione speciale era stata imposta, perché comporterebbe un ulteriore aggravamento della viabilità sulla via Margone, così determinando un indubbio pericolo per la sicurezza pubblica.

Nessuna di tali censure può essere accolta alla luce delle seguenti considerazioni.

Non può dubitarsi che la terza prescrizione imposta con il permesso di costruire ( «sia realizzata un’area di manovra all’ingresso della nuova struttura per l’inversione di marcia dei veicoli» ), al pari della quarta prescrizione ( «sia installata, all’inizio di via Margone, segnaletica luminosa che indichi la disponibilità di parcheggio per i veicoli che vogliono accedere alla struttura, la cui posizione dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio Opere Urbanizzazione Primaria» ) debba intendersi come indicato dai ricorrenti, ossia nel senso che essa è finalizzata a «limitare l’insorgere di ingorghi» sulla via Margone ed in prossimità dell’ingresso al complesso edilizio. Tuttavia non vi è motivo di ritenere che la traslazione dell’area di manovra si ponga in contrasto con la terza prescrizione e, soprattutto, che tale modifica del progetto vanifichi la funzione della prescrizione stessa, specie se quest’ultima viene letta congiuntamente alla quarta prescrizione.

Innanzi tutto la circostanza che la prescrizione in questione contenga un riferimento alla localizzazione dell’area di manovra «all’ingresso della nuova struttura» non è sufficiente, di per sé, per ritenere che tale localizzazione sia funzionale a consentire «agli avventori di avere piena visuale del transito di altri veicoli e in tal modo programmare l’accesso dalla e alla via pubblica» : difatti la dichiarata finalità della prescrizione stessa è quella di consentire «l’inversione di marcia dei veicoli» degli avventori della birreria, ossia di coloro che, pur avendo imboccato la via Margone per recarsi presso la birreria, apprendono dall’apposita segnaletica luminosa da installare all’inizio di via Margone che non troveranno parcheggio all’interno della struttura e che, quindi, dovranno tornare indietro.

Inoltre, posto che la funzione dell’area di manovra è quella di «limitare l’insorgere di ingorghi» sulla via Margone ed in prossimità dell’ingresso al complesso edilizio ogniqualvolta i veicoli degli avventori della birreria debbano eseguire un’inversione di marcia, non è dato comprendere per quale ragione tale funzione sarebbe vanificata dalla circostanza che l’area di manovra, invece di essere ubicata in adiacenza all’ingresso della struttura, venga localizzata a distanza di pochi metri dall’ingresso, fermo restando che - come correttamente evidenziato dalla controinteressata nella memoria depositata in data 1° giugno 2023 - anche nell’attuale configurazione progettuale è assicurata la visuale del transito su via Margone in quanto gli avventori che escono dalla struttura ricettiva devono comunque dare la precedenza ai veicoli che transitano su tale strada (come del resto era previsto nell’originaria configurazione progettuale).

Piuttosto, come si legge nella relazione tecnica allegata alla SCIA, la variante effettivamente si configura come una «miglioria da un punto di vista viabilistico» in quanto lo spostamento dell’area di manovra in direzione del parcheggio della struttura appare idoneo ad evitare in misura più efficace che si creino ingorghi: difatti - come evidenziato dalla controinteressata nella memoria depositata in data 1° giugno 2023 - nell’originaria configurazione progettuale le manovre di inversione di marcia sarebbero state eseguite in prossimità alla via Margone, mentre nella nuova configurazione progettuale le medesime manovre verranno eseguite a distanza dalla via pubblica. Risulta, quindi, smentita anche l’ulteriore affermazione dei ricorrenti secondo la quale la traslazione dell’area di manovra comporterebbe un pericolo per la sicurezza pubblica.

3. Parimenti infondato, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, è il terzo motivo del ricorso principale, con il quale viene dedotto che, affinché la terza prescrizione imposta con il permesso di costruire si riveli efficace, la segnaletica luminosa indicante la disponibilità di parcheggi per i veicoli degli avventori dovrebbe essere collocata in un’area di dimensioni tali da consentire ai veicoli stessi di operare un’agevole inversione di marcia nel caso di indisponibilità di posti auto all’interno della struttura, mentre il tratto iniziale di via Margone non presenta tali caratteristiche.

A prescindere da ogni considerazione in merito alle repliche svolte dalla controinteressata nella memoria depositata in data in data 12 settembre 2022, ove viene posto in rilievo che il tratto iniziale di via Margone ben si presta ad essere utilizzato come area di manovra e consente di effettuare l’inversione di marcia, secondo il Collegio la censura in esame muove dall’erroneo presupposto che, nel caso della segnalata indisponibilità di posti auto, gli avventori della birreria dovrebbero, sempre e comunque, effettuare immediatamente un’inversione di marcia, ossia anche nel caso in cui ciò non sia possibile, evidentemente in ragione delle ridotte dimensioni del tratto iniziale della via Margone e/o delle elevate dimensioni del veicolo. Invece la terza e la quarta prescrizione - le quali, come già evidenziato in precedenza, sono entrambe finalizzate a «limitare l’insorgere di ingorghi» sulla via Margone ed in prossimità dell’ingresso al complesso edilizio - ben possono essere lette congiuntamente, ossia nel senso che la predetta segnaletica luminosa, oltre ad indicare la disponibilità di parcheggi per i veicoli degli avventori della birreria, potrà indicare altresì che, in caso di indisponibilità di parcheggi e di impossibilità di effettuare l’inversione di marcia nel tratto iniziale della strada, è comunque possibile effettuare tale manovra all’interno della struttura.

4. Né miglior sorte meritano le restanti censure, dedotte con il quarto motivo del ricorso principale.

Quanto alla prima censura - incentrata la carreggiata in questione presenterebbe una larghezza minima di 3,60 ml, e non già di 4,30 ml, sicché non sarebbe consentito il transito simultaneo di veicoli nelle due direzioni - il Collegio osserva innanzi tutto che, come evidenziato dal Comune di Trento nella memoria depositata in data 9 settembre 2022, in data 10 agosto 2022, ossia dopo il deposito del ricorso principale (intervenuto in data 4 agosto 2022) sono state ripetute le misurazioni relative alla via Margone, il cui esito conferma che la carreggiata presenta una larghezza minima di 4,30 ml, ma i ricorrenti non hanno contestato le risultanze di tali misurazioni, compendiate nel verbale di sopralluogo versato in atti dal Comune di Trento in data 9 settembre 2022.

Inoltre, come correttamente evidenziato dalla controinteressata nella memoria depositata in data 12 settembre 2022, l’impossibilità di un passaggio simultaneo di due autovetture in un singolo tratto della via Margone non sarebbe stato comunque idoneo, di per sé, ad impedire il rilascio dell’impugnato permesso di costruire, non foss’altro perché il complesso di “Torre Ravina” era già sede di un circolo sportivo e ricreativo (circostanza ben nota ai ricorrenti), ragion per cui la strada anche in passato è stata utilizzata dai soci del circolo stesso.

Quanto poi alle ulteriori censure, volte a dimostrare l’inattendibilità dell’analisi dei flussi del traffico su via Margone, il Collegio - tenuto conto dei ben noti limiti che incontra il sindacato di legittimità del Giudice amministrativo sulle valutazioni dell’Amministrazione connotate da discrezionalità tecnica - ritiene che le censure in esame non siano idonee a smentire la valutazione espressa dal Comune di Trento nella memoria depositata in data 9 settembre 2022, secondo la quale la predetta analisi risulta «adeguatamente argomentata».

Difatti la predetta analisi si presenta assai dettagliata, tiene conto dei dati risultanti dal Piano urbano della mobilità del Comune di Trento e comunque prevede specifiche misure volte a ridurre i potenziali rischi connessi a eventuali incrementi dei flussi di traffico ( «Data la larghezza contenuta della via, considerando anche l’eventuale presenza di pedoni, si ritiene opportuno mantenere il limite di velocità di 30 km/h attualmente presente;
La committenza propone di realizzare un adeguato impianto di illuminazione pubblica lungo i 300 m di via Margone in oggetto per incrementare ulteriormente la sicurezza degli utenti sia dotati di un mezzo di trasporto che a piedi;
Il progetto prevede la creazione di una zona per la manovra dei mezzi nei pressi della nuova struttura utile per disimpegnare la sezione stradale e consentire anche l’inversione di marcia;
La Committenza propone, infine, l’installazione di una segnaletica luminosa che indichi la capienza del parcheggio interno alla nuova struttura in modo tale che, in caso di parcheggio pieno, gli utenti non transitino con i mezzi a motore dalla via in oggetto»
), misure che poi si sono tradotte nelle quattro prescrizioni imposte con l’impugnato permesso di costruire ( «1. venga mantenuto su via Margone il limite di velocità di 30 km/h attualmente presente;

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