TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-11-15, n. 202215026
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Testo completo
Pubblicato il 15/11/2022
N. 15026/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09793/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9793 del 2017, proposto da
CONSORZIO CENTRO ARTIGIANALE FLAMINIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tedeschi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Orazio, 3;
contro
- ENTE REGIONALE PARCO NATURALE DI VEIO, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Elisa Caprio, domiciliataria ex lege presso la sede dell’Avvocatura regionale sita in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
per l'annullamento
- della deliberazione del Presidente dell'Ente Regionale Parco di VE del 28 giugno 2017, n. 41 e in pari data pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'ente, in particolare nella misura in cui non ha tenuto conto delle osservazioni al Piano del Parco di VE presentate dal Consorzio Centro Artigianale AM in data 7 febbraio 2013;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare:
- della deliberazione del Commissario Straordinario 13 febbraio 2012, n. 5, di adozione della proposta di piano di assetto del Parco Naturale di VE ai sensi degli artt. 14 e 26 della l.r. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 ss.mm. ii. e del d.lgs. n. 152 del 2006 ss.mm.ii.;
- del parere motivato V.A.S., ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 152 del 2006, espresso con determinazione del direttore della Direzione ambiente e sistemi naturali 14 dicembre 2016, n.G14883 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 dicembre 2016, n. 101 – supplemento n. 2;
- della relazione Generale al Piano del Parco di VE, allegata alla suddetta deliberazione;
- del rapporto Ambientale al Piano del Parco di VE, allegato alla suddetta deliberazione;
- delle tavole del Piano del Parco di VE, allegate alla suddetta deliberazione;
- della dichiarazione di sintesi al Piano del parco di VE e alla Valutazione Ambientale Strategica, allegata alla suddetta deliberazione;
- delle norme tecniche attuative e delle relative schede d'intervento del Piano del Parco di VE, allegate alla suddetta deliberazione;
nonché per la condanna
- dell'Ente Regionale Parco di VE e/o della Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, a valutare, nell'ambito del procedimento relativo all'approvazione del Piano del Parco di VE, non ancora conclusosi, le osservazioni presentate dal Consorzio Centro Artigianale AM in data 7 febbraio 2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio dell’Ente Regionale Parco Naturale VE e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.a) Con ricorso notificato il 26 settembre 2017 e depositato il successivo 13 ottobre il Consorzio Artigianale AM (di seguito anche “Consorzio”) ha esposto:
- di essere costituito da un gruppo di proprietari (delle aree così indicate in catasto: Foglio catastale 220; p.lle 562, 431, 444, 445, 676, 677, 67, 433, 434, 435, 111, 113, 110, 331, 368, 112, 370, 150, 376, 48, 334, 143, 325, 690, 333, 327, 330, 328, 3, 114, 147, 148, 67, 163, 353, 355, 35, 9, 472, 47, 100, 365, 635, 689, 49);
- di avere curato, sin dalla sua costituzione, avvenuta nel 1979, gli interessi dei consorziati per gli aspetti associativi tendenti all’attuazione delle originarie previsioni di utilizzazione e alle possibili destinazioni d’uso che nel tempo si sono succedute, nell’ambito territoriale in cui ricadono le proprietà dei consorziati.
- che il comprensorio consortile è costituito da un quadrilatero delimitato per due lati consecutivi dalla via Flaminia nuova, un terzo lato da via Due Ponti e un quarto lato a sud da un fossato;
- che le aree in questione risulterebbero destinate, sin dal 1965, dall’allora vigente P.R.G. del Comune di Roma, in parte a zona “E/1” (espansione con piani comprensoriali unitari) ed in parte a zona “L/2” (piccola industria ed artigianato).
Tanto premesso, il Consorzio ricorrente sostiene che nel 1976 (variante P.R.G.) e nel 1983 il Comune di Roma avrebbe sempre confermato tale vocazione edilizia sicché, a far data dal 1976, l’area sarebbe stata progressivamente interessata da autorizzazioni comunali all’insediamento di attività industriali/artigianali non inquinanti (deposito di prodotti per l’edilizia, deposito di legnami, deposito e autorimesse per autobus, artigianato di servizio per automezzi, clinica per animali, etc.…) e sarebbe diventata, anche a causa del consolidamento delle realizzazioni edilizie lungo la fronteggiante via di Tor di Quinto, un comparto produttivo a tutti gli effetti.
1.b) Il Consorzio espone, ancora, che le aree di proprietà dei consorziati risultano incluse nell’ambito di perimetrazione del Parco di VE (di seguito anche “Parco”) istituito con legge della regione Lazio 6 ottobre 1997 n. 29 (art. 44, comma 1, lett a) contenente norme in materia di aree naturali protette regionali. Con la medesima l.r. è stato altresì istituito l’“Ente Regionale del Parco di VE”, cui è stata demandata la competenza a gestire la predetta area protetta.
Secondo l’assunto del Consorzio ricorrente, ai sensi dell’art. 26, co. 2 della suddetta l.r., l’Ente di gestione avrebbe dovuto redigere il Piano dell’area naturale protetta entro il termine di 9 mesi dall’insediamento degli organi dell’Ente stesso e entro lo stesso termine il piano avrebbe dovuto anche essere adottato e trasmesso alla Regione che, a sua volta, si sarebbe dovuta sostituire all’Ente nell’adozione del piano, in caso di inutile decorso del termine suddetto (co. 3, art. 26).
Tuttavia il Piano non risulta ancora essere stato adottato dall’Ente Parco, né la Regione avrebbe esercitato i poteri sostitutivi sicché, stante il lungo tempo trascorso, le attività all’interno del consorzio sarebbero proseguite e sarebbe stato attuato l’ammodernamento delle infrastrutture produttive aziendali e dei servizi, sia pure nel rispetto delle norme di tutela e di salvaguardia di cui all’artt. 8 e 44 della l.r. n. 29 del 1997.
1.c) Espone ancora il Consorzio che nel quadro delle vicende relative al Parco di VE, con nota prot. n. 2656 del 21 luglio 2009, l’Ente regionale Parco naturale di VE ha trasmesso all’ufficio competente della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, il rapporto preliminare relativo al Piano del Parco, avviando la fase di consultazione ai fini V.A.S.
Tale fase si è conclusa con la formalizzazione, da parte dell’Autorità Competente (Regione Lazio – Area di Valutazione d’impatto ambientale), del documento conclusivo di scoping , acquisito agli atti dell’Autorità Procedente (Ente Parco di VE) in data 29 marzo 2010.
Successivamente, con delibera 13 febbraio 2012, n. 5. il Commissario Straordinario dell’Ente Regionale Parco del VE ha adottato il Piano del Parco, che include le aree di proprietà degli aderenti al Consorzio nell’ambito di perimetrazione del Parco di VE, con assegnazione alla sottozona “D3” (“Aree per la valorizzazione il recupero del patrimonio edilizio esistente al fine di incentivare le utilizzazioni agricole , o le attività con esse compatibili – Aree per le attrezzature e Infrastrutture per la fruizione – Aree da sottoporre a progetti di recupero ambientale”).
In particolare, nelle aree in questione, ai sensi dell’art. 28, par. 8.3 delle norme tecniche attuative (come modificate dalla V.A.S.), sarebbero comprese:
“ 1) le aree a vocazione e utilizzazione agricola; 2) le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di strutture e servizi, compatibili con l’ambiente, volte all’esercizio di attività sportive e ricreative, alla fruizione pubblica dell’area naturale protetta e al miglioramento dell’offerta dei servizi; 3) le aree da sottoporre a progetti di recupero ambientale, secondo quanto previsto dalla scheda di intervento n. 3 allegata alle norme tecniche ”.
Con nota del 14 dicembre 2012 l’Ente del Parco comunicava all’Autorità competente, ai sensi dell’art. 13, co. 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, il piano del Parco adottato e il rapporto ambientale relativo al piano in oggetto.
L’avviso di deposito della predetta documentazione, unitamente alla sintesi non tecnica, veniva pubblicato sul B.U.R. del Lazio n. 74 del 20 dicembre 2012 per consentire ai soggetti interessati di avanzare osservazioni, sia ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 152 del 2006 e quindi ai fini della V.A.S., sia ai sensi dell’art. 26, co. 4 della l.r. n. 29 del 1997, ossia ai fini dell’adozione del piano del parco.
1.d) Conseguentemente, con due distinti atti depositati entrambi in data 7 febbraio 2013 (docc. 12 e 13), il Consorzio ha proposto osservazioni al Parco contestando l’inclusione delle aree di titolarità in sottozona D/3, per mancanza radicale di caratterizzazione agricola e interesse naturalistico delle aree incluse
Lamenta il Consorzio che dette osservazioni non abbiano trovato positiva considerazione.
Dalla documentazione in possesso sarebbe possibile solamente ricavare che durante la fase di consultazione pubblica sono pervenute 55 osservazioni (tra cui quelle del Consorzio) da controdedurre, poi articolate dall’Autorità Competente in 701 punti da analizzare singolarmente, in virtù della loro complessità.
Si evincerebbe anche che una valutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 26, co. 4 della l.r. n. 29 del 1997, se c’è stata, sarebbe avvenuta unicamente nella I