TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-07-01, n. 202402350
Ordinanza cautelare
19 febbraio 2024
Sentenza
1 luglio 2024
Ordinanza cautelare
20 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza
17 marzo 2025
Ordinanza cautelare
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2024
N. 02350/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00163/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 163 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Arcifa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scicli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento n.-OMISSIS-con cui il Responsabile del “Settore V° - Tecnico” e Titolare E.Q. del Comune di Scicli ha ingiunto l'ordine di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi relativamente all''immobile ubicato in-OMISSIS-di proprietà dei ricorrenti, nonché della proposta di emissione dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi con prot. n. -OMISSIS-non comunicato né conosciuto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. Francesco Fichera e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di compravendita del -OMISSIS-odierni ricorrenti, hanno acquistato un immobile sito nel Comune di Scicli, contrada Arizza, particella -OMISSIS-Con riferimento a tale immobile i sig.ri -OMISSIS- danti causa, avevano presentato in dat-OMISSIS-un’istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n. 724 del 1994, correlata dal relativo pagamento dell’oblazione e degli oneri di urbanizzazione, e dalla richiesta di nulla osta presentata innanzi la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa (prot.-OMISSIS-).
Con nota del -OMISSIS- il Comune di Scicli ha richiesto alla sig.ra-OMISSIS- un’integrazione documentale ai fini dell’istruttoria della predetta istanza, trasmessa da quest’ultima in pari data, non addivenendo alla conclusione del relativo procedimento.
Con separato provvedimento il Comune di Scicli ha notificato agli odierni ricorrenti, in data -OMISSIS-l’ordine di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi n.-OMISSIS- avente ad oggetto il medesimo immobile, riscontrando la mancanza di titolo autorizzativo e l’assenza di una richiesta di sanatoria o di condono edilizio.
2. Con ricorso notificato in data -OMISSIS- e depositato il giorno successivo i ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare dei relativi effetti, i seguenti atti: 1) il suddetto provvedimento n.-OMISSIS-con cui il Responsabile “Settore V° - Tecnico” e Titolare E.Q. del Comune di Scicli ha ingiunto l’ordine di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi relativamente all’immobile ubicato in-OMISSIS-di proprietà dei ricorrenti, nonché la proposta di emissione dell’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi prot. n. -OMISSIS-non comunicato né conosciuto; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Tali atti sono stati avversati per i seguenti motivi: 1) Violazione dell’art. 7 e ss. della L. 241/1990; violazione dell’art. 9 e ss. della L.R. 7/2019; illegittimità ex art. 21 octies L. 241/90 ; 2) Violazione e mancata applicazione degli artt. 38 e 44 della L. 47/1985; erroneità dei presupposti; violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e dell’art. 3 della L.R. 7/2019; difetto di istruttoria; violazione dell’art. 39 della L. 23.12.1994, n. 724; violazione dell’art. 5 del D.P.R. 37/2001; violazione dell’art. 97 Cost., violazione dei principi del buon andamento e dell’imparzialità della p.a ..
2.1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotto che il Comune di Scicli ha adottato l’ordine di demolizione impugnato senza aver precedentemente comunicato l’avvio del relativo procedimento amministrativo, con violazione delle garanzie partecipative a danno dei ricorrenti. È evidenziato, in particolare, che nell’ingiunzione a demolire venga fatto riferimento a una “ Proposta di emissione dell’Ordine di Demolizione e Ripristino dello Stato dei