TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-07-28, n. 201510319
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Testo completo
N. 10319/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11416/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11416 del 2013 proposto da S R, rappresentata e difesa dagli avvocati A P e F A, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Largo dei Lombardi n. 4;
contro
il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale è per legge domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Centrale Gestione Accise e Monopoli Tabacchi, Ufficio Gestione Monopolio Rivendita Tabacchi, sul ricorso gerarchico presentato dalla ricorrente in data 17 luglio 2013 per l’annullamento del provvedimento di diniego del rilascio del nulla-osta per la voltura della rivendita tabacchi n. 2433, ubicata in Roma, via Tocco Da Casauria n. 84, nonché del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio Regionale del Lazio, prot. n. 49701 del 17 giugno 2013, con il quale è stato negato il rilascio del predetto nulla-osta;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2015 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente in punto di fatto premette quanto segue: A) ella è titolare della rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 2433 ubicata in Roma, alla via Tocco da Casauria n. 84, assegnata a trattativa privata con decorrenza 19 giugno 2011 e scadenza 18 giugno 2020; B) tale attività di rivendita di generi di monopolio viene svolta attraverso un insieme organizzato di beni aziendali, dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa, qualificabile come un ramo d’azienda; C) ella è titolare anche della concessione relativa alla ricevitoria del lotto n. 138, ubicata in Roma, via della Farnesina n. 27 e svolge tale attività attraverso un separato e distinto ramo d’azienda; C) ella ha deciso di cedere l’attività commerciale ubicata in via Tocco da Casauria n. 84 (ossia la tabaccheria) e, a tal fine, nell’aprile 2013 ha chiesto, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 1293/1957, il nulla osta alla voltura della relativa concessione a nome dell’acquirente; D) tuttavia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con provvedimento prot. n. 49701 del 17 giugno 2013, in applicazione dell’art. 31, comma 2, della legge n. 1293 del 1957, come sostituito dall’art. 8 della legge n. 25/1986, ha rigettato tale richiesta con la seguente motivazione: «questo Ufficio non può dar seguito al rilascio del previsto nulla osta, poiché la Signora Reale S è titolare anche della ricevitoria lotto n. 138 in Roma e, ai sensi della vigente normativa, l’applicazione dell’art. 31 summenzionato trova esecuzione quando il titolare delle privative rinunzi alla gestione di entrambe le concessioni, anche se, come nel presente caso, le stesse sono ubicate in sedi diverse. Ciò stante, questo Ufficio non può dar seguito al rilascio del previsto nulla osta e, nulla pervenendo entro dieci giorni dal ricevimento della presente, si procederà all’archiviazione della voltura della rivendita n. 2433 in Roma»; E) avverso tale provvedimento ella ha proposto un ricorso gerarchico, ma nessuna risposta è pervenuta dall’Amministrazione nei termini di legge.
2. Avverso i provvedimenti impugnati la ricorrente deduce le seguenti censure.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione , perché: A) il provvedimento di diniego è assolutamente immotivato, perché non costituisce un’idonea motivazione il semplice riferimento alla disposizione dell’art. 31 della Legge n. 1293/1957, come sostituito dall’art. 8 della legge n. 25/1986, che non regolamenta la fattispecie in esame, né tantomeno esclude il rilascio del nulla osta nel caso in cui un titolare di più concessioni non rinunci (come nel caso in esame) alla gestione di tutte le concessioni; B) l’Amministrazione ha comunque violato l’obbligo di provvedere sul ricorso gerarchico.
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 della legge n. 1293/1957; eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta , perché l’Amministrazione non poteva negare il rilascio del nulla osta sul presupposto della titolarità di due distinte concessioni in capo alla ricorrente, in quanto l’obbligo di cessione di entrambe le concessioni, pur se ubicate in locali diversi, non si rinviene in nessuna disposizione normativa. In particolare la ricorrente sostiene che l’Amministrazione ha forzato il dettato dell’art. 31, comma 2, della legge n. 1293 del 1957, come sostituito dall’art. 8 della legge n. 25/1986 - secondo il quale “Quando si verifichi cessione di azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l’Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il concessionario consegua, alle condizioni in vigore, l’assegnazione della rivendita a trattativa privata” - perché: A) nel caso in esame le due concessioni hanno un diverso oggetto e sono ubicate in locali differenti e distanti l’uno dall’altro, sicché non v’è motivo che giustifichi l’imposizione dell’obbligo di rinunciare ad entrambe, trattandosi di un caso tipico di cessione di ramo d’azienda; B) in altri termini, è ben vero che l’art. 31 della legge n. 1293/1957 non prevede l’automatico rilascio del nulla osta, ma è altrettanto vero che il potere discrezionale ivi previsto deve essere esercitato in funzione del perseguimento dell’interesse pubblico, sicché l’Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione oggettiva e puntuale della operazione di cessione d’azienda e nel caso in esame tale valutazione è stata