TAR Napoli, sez. I, sentenza 2016-11-30, n. 201605539
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Testo completo
Pubblicato il 30/11/2016
N. 05539/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01079/2016 REG.RIC.
N. 01162/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B C S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, C.F. CRZCRD58T12A271H, R P, C.F. PGNRCR50T23H037C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A. Civai, in Napoli, via Porzio, Isola E\2, Fabbr. Futura C;
contro
So.Re.S S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F A, C.F. PRAFBA68E28F839X, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, largo Torraca 71;
nei confronti di
Roche Diagnostics Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, C.F. RCLJPM73T20F205U, Antonio Donato Coscia, C.F. CSCNND88C19F205L, Carlo Maria Iaccarino, C.F. CCRCRL65E31F839M, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, 55;
sul ricorso numero di registro generale 1162 del 2016, proposto da:
A Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Pinto, C.F. PNTFDN52L16H703R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E. Furno, in Napoli, via C. Console, 3;
contro
So.Re.S S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Leopoldo Di Bonito, C.F. DBNLLD58A06G964V, con domicilio eletto presso il suo studio, in Napoli, viale A. Gramsci, 19;
nei confronti di
Roche Diagnostics Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla, C.F. RCLJPM73T20F205U, Antonio Donato Coscia, C.F. CSCNND88C19F205L, Carlo Maria Iaccarino, C.F. CCRCRL65E31F839M, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia, 55;
B C S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, C.F. CRZCRD58T12A271H, R P, C.F. PGNRCR50T23H037C, con domicilio eletto presso Antonio Civai in Napoli, via Porzio, Isola E\2, Fabbr. Futura C;
per l'annullamento
della determina n. 15/2016: aggiudicazione definitiva della fornitura in noleggio quinquennale di sistemi diagnostici per chimica clinica, tossicologia, preanalitica, con somministrazione di reagenti e materiali di consumo dedicati (lotto LC1).
Visti i ricorsi principali, i motivi aggiunti, i ricorsi incidentali e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della So.Re.S S, della Roche Diagnostics Spa e della B C S;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a r.g. n. 1079/2016, la B Coulter s.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, inerenti alla procedura aperta, indetta con determinazione dirigenziale n. 69 dell’8 maggio 2015 dalla Società Regionale per la Sanità – So.Re.Sa. s.p.a. (in appresso, So.Re.Sa.), per l’affidamento, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, della fornitura in noleggio quinquennale di sistemi diagnostici per chimica clinica, tossicologia, preanalitica, con somministrazione di reagenti e materiali di consumo dedicati: - determinazione del direttore generale della So.Re.Sa. n. 15 del 28 gennaio 2016, recante l’aggiudicazione definitiva del lotto LC1 in favore della Roche Diagnostics s.p.a. (classificatasi al primo posto della graduatoria concorsuale con un punteggio complessivamente pari a 96,82, di cui 60,00 per l’elemento tecnico e 36,82 per l’elemento economico); - verbali di gara n. 3 del 20 luglio 2015, n. 5 del 31 agosto 2015, n. 6 del 3 settembre 2015, n. 10 del 24 novembre 2015; - nota del r.u.p., prot. n. SRA-0001149-2016, del 1° febbraio 2016, recante la comunicazione di aggiudicazione definitiva in favore della Roche Diagnostics s.p.a.
Richiedeva, altresì, il risarcimento in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario del danno derivante dall’operato asseritamente illegittimo della stazione appaltante.
2. A sostegno dell’azione proposta, la ricorrente, classificatasi al secondo posto della graduatoria di gara (con un punteggio complessivamente pari a 71,15, di cui 31,15 per l’elemento tecnico e 40,00 per l’elemento economico), lamentava, in estrema sintesi, che la stazione appaltante: - non avrebbe correttamente considerato, in primis, in fase di verifica dell’ammissibilità dell’offerta, e, poi, in fase di valutazione qualitativa della stessa, che, in violazione delle specifiche tecniche minime dettate dalla lex specialis per le apparecchiature richieste in fornitura, il modello di analizzatore (COBAS 6000) proposto dall’aggiudicataria Roche Diagnostics per l’esecuzione degli esami di immunometria sarebbe stato sprovvisto del richiesto alloggiamento refrigerato dei reagenti chimici; - avrebbe erroneamente valutato le caratteristiche tecniche degli articoli offerti dalla B Coulter, in relazione ai parametri qualitativi riportati sub n. 9 (“Dosaggio troponina ultrasensibile CV < 10% al 99° percentile”), n. 12 (“Dosaggio del TSH di quarta generazione con sensibilità < 0,0015 UL/ml”), n. 14 (“Unica provetta di campione (no aliquote) per l’esecuzione di tutti i test (chimica clinica; immunometria; ISE) solo per gli analizzatori del tipo 2 (750 test/ora) e 3 (1.500 test/ora)”), n. 15 (“Trasferimento automatico dei dati di reagenti, calibratori e controlli tramite bar-code bidimensionale, senza intervento dell’operatore (analizzatore immunometria)”) delle “Caratteristiche strumentali oggetto di valutazioni di tutti e tre gli analizzatori” di cui all’allegato A7 (“Questionario offerta tecnica”) al disciplinare di gara ed all’allegato 1/C (“Scheda caratteristiche strumentali”) al capitolato speciale.
3. Costituitasi l’intimata So.Re.Sa., eccepiva l’infondatezza del ricorso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto.
Si costituiva, altresì, la controinteressata Roche Diagnostics, la quale, oltre ad eccepire l’infondatezza dell’azione esperita ex adverso, gravava in via incidentale, con atto notificato il 22 marzo 2016 e depositato il 6 aprile 2016, l’ammissione in gara della B Coulter, deducendo, segnatamente, che quest’ultima avrebbe offerto un numero di confezioni di reagenti insufficiente in rapporto alle prescrizioni quantitative dettate dalla lex specialis ed avrebbe, nel contempo, formulato una offerta indeterminata, perplessa e contraddittoria con riferimento ai quantitativi ed ai prezzi indicati per svariati test diagnostici.
4. Con ricorso iscritto a r.g. n. 1162/2016, la A s.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, inerenti alla medesima procedura di affidamento gravata dalla B Coulter: - determinazione del direttore generale della So.Re.Sa. n. 15 del 28 gennaio 2016, recante l’aggiudicazione definitiva del lotto LC1 in favore della Roche Diagnostics; - provvedimento di aggiudicazione provvisoria e verbali di gara, nella parte in cui la Roche Diagnostics non era stata esclusa dalla competizione e l’offerta tecnica della B Coulter aveva riportato un punteggio superiore a quello spettantele.
Richiedeva, altresì, il risarcimento in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario del danno derivante dall’operato asseritamente illegittimo della stazione appaltante.
5. A sostegno dell’azione proposta, la ricorrente, classificatasi al terzo posto della graduatoria di gara (con un punteggio complessivamente pari a 67,35, di cui 34,62 per l’elemento tecnico e 32,74 per l’elemento economico), lamentava, in estrema sintesi, che la stazione appaltante: - in violazione delle specifiche tecniche minime dettate dalla lex specialis per le apparecchiature richieste in fornitura, nonché in contraddizione con le determinazioni assunte in una precedente gara, non avrebbe correttamente considerato che il modello di analizzatore (COBAS 6000) proposto dall’aggiudicataria Roche Diagnostics per l’esecuzione degli esami di immunometria sarebbe stato sprovvisto del richiesto alloggiamento refrigerato (ossia a temperatura pari a 2-8 °C) dei reagenti chimici e, siccome in grado di mantenere questi ultimi a temperatura soltanto controllata (pari a 20-25 °C), non avrebbe potuto, quindi, garantire un rendimento equivalente a quello postulato dalle cennate specifiche tecniche; - avrebbe riconosciuto alla B Coulter un punteggio premiale pari a 3 in corrispondenza del parametro qualitativo n. 1 (“Possibilità di provetta tappata”), nonostante uno dei tre analizzatori offerti (“tipo 1”: ACCESS2 + AU480) non rispettasse il menzionato parametro qualitativo n. 1, annoverato, per il lotto LC1, dall’allegato A7 (“Questionario offerta tecnica”) al disciplinare di gara e dall’allegato 1/C al capitolato speciale fra le “Caratteristiche strumentali oggetto di valutazioni di tutti e tre gli analizzatori”; - avrebbe riconosciuto alla B Coulter un punteggio premiale pari a 3, anziché pari a 1 in corrispondenza del parametro qualitativo n. 13 (“Meccanismo integrato di chiusura ed apertura automatica dei tappi a scatto dei reagenti di immunometria per eliminazione di rischio di contaminazione ed evaporazione dei reagenti”), nonostante l’impresa concorrente avesse dichiarato che la chiusura dei reagenti sarebbe stata assicurata non già da “tappi a scatto”, bensì da una “copertura tramite materiale elastometrico”.
6. Costituitasi l’intimata So.Re.Sa., eccepiva l’infondatezza del ricorso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto.
7. Si costituiva, altresì, la controinteressata Roche Diagnostics (aggiudicataria), la quale, oltre ad eccepire l’infondatezza dell’azione esperita ex adverso, gravava in via incidentale, con atto notificato il 22 marzo 2016 e depositato il 6 aprile 2016, l’ammissione in gara della A, deducendo, segnatamente, che quest’ultima non avrebbe adeguatamente e sufficientemente commisurato il numero di confezioni di reagenti offerte in rapporto ai quantitativi di test diagnostici previsti dalla lex specialis,