TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-05, n. 202111403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-05, n. 202111403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111403
Data del deposito : 5 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2021

N. 11403/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05046/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5046 del 2021, proposto dal sig. F D, rappresentato e difeso dall'avv. E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Palombara Sabina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Eustachio Manfredi n. 5



per l'accertamento:

previo annullamento del diniego opposto dal Comune di Palombara Sabina con nota del 16.4.2021 prot. 12131/2021 del 16.4.2021, del proprio diritto ad avere accesso ai documenti amministrativi di cui all’istanza del 22.3.2021, assunta al prot. n. 9112;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palombara Sabina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente ha premesso di essere parte dei giudizi in appello n. 7576/2020 e 7577/2020 RG. proposti avverso le ordinanze cautelari di rigetto n. 04744/2020 e n. 04748/2020 adottate da questa Sezione a definizione della richiesta di sospensione dell’efficacia:

- dell'ordinanza n. 3 del 27.02.2020 con cui il Comune di Palombara Sabina irrogava al sig. D ed alla società Radio Roma Nord S.r.l. la sanzione pecuniaria di Euro 20.000,00 per non avere ottemperato all'ordine di demolizione – n. 77 del 07.12.1992 e n. 28 del 16.02.1993 - di un impianto trasmittente sito in località Monte Gennaro;

- della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 27.02.2020 con cui il Comune di Palombara Sabina accertava l'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 77 del 07.12.1992 e n. 28 del 16.02.1993;

- del Verbale di Accertamento di inadempienza all'ingiunzione di demolizione del 12.02.2020 Prot. 4507 a firma della Polizia Locale del Comune Palombara Sabina.

A definizione dei giudizi cautelari in questione, previa riunione dei relativi ricorsi n. 7576/2020 e 7577/2020 RG., il Consiglio di Stato, con provvedimento del 15/03/2021 n. 1328, rigettava gli appelli, confermando le ordinanze cautelari di rigetto di questo Tribunale. Ciò anche sulla scorta della relazione del 2.03.2021, prot. n. 6019, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Palombara Sabina, prodotta in giudizio in adempimento all’incombente istruttorio all’uopo disposto dal Giudice di appello, secondo cui “ il manufatto abusivo, come già accertato il 29/01/2020 e di cui si è redatto relativo verbale, è esistente e perfettamente installato, come si evince dall’allegata documentazione fotografica. Si è certi dell’esatta posizione e individuazione dei manufatti abusivi (traliccio e box) di cui trattasi in quanto già accertata nel corso di procedimenti giudiziari intervenuti e di cui si ha evidenza negli atti in archivio ”.

1.2 Preso atto del suddetto deposito documentale effettuato nell’ambito dei giudizi di appello summenzionati, il sig. D avanzava istanza di accesso prot. n. 9112 del 22.3.2021, chiedendo, anche ai fini della difesa nei procedimenti amministrativi conclusi con l’adozione dei provvedimenti ancora sub judice , di prendere visione ed estrarre copia:

a) dei documenti ed atti conservati presso l'archivio comunale dai quali si abbia evidenza di procedimenti giudiziari intervenuti e dai quali siano esattamente individuabili e posizionabili i manufatti (traliccio e box) relativi ai procedimenti giurisdizionali sopra indicati;

b) della rappresentazioni fotografiche dei luoghi alla data di emissione dell'ordinanza n. 28/1993.

A fronte di tale istanza, l’Amministrazione opponeva il diniego di cui alla nota prot. n. 12131/2021 del 16.4.2021, deducendone l’inammissibilità, giacché non sottoscritta dalla parte personalmente, ed in ogni caso l’infondatezza. Ciò in quanto siffatta istanza, per un verso, avrebbe ad oggetto non già documenti amministrativi bensì mere “ informazioni ” e, per altro verso, si riferirebbe ad atti e documenti di cui il ricorrente dovrebbe avere conoscenza in quanto parte nei procedimenti giurisdizionali, indicati nella relazione istruttoria del 2.03.2021, prot. n. 6019, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, nell’ambito dei quali sarebbero stati riversati.

2. Avverso il diniego in parola è, dunque, insorto il ricorrente mediante la proposizione del presente ricorso affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- “1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 22 E SS. L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COSTITUZIONE – CONTRADDITTORIETÀ - CARENZA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE”.

A differenza di quanto

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