TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-05, n. 202111403

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-05, n. 202111403
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111403
Data del deposito : 5 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/11/2021

N. 11403/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05046/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5046 del 2021, proposto dal sig. F D, rappresentato e difeso dall'avv. E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Palombara Sabina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Eustachio Manfredi n. 5

per l'accertamento:

previo annullamento del diniego opposto dal Comune di Palombara Sabina con nota del 16.4.2021 prot. 12131/2021 del 16.4.2021, del proprio diritto ad avere accesso ai documenti amministrativi di cui all’istanza del 22.3.2021, assunta al prot. n. 9112;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palombara Sabina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente ha premesso di essere parte dei giudizi in appello n. 7576/2020 e 7577/2020 RG. proposti avverso le ordinanze cautelari di rigetto n. 04744/2020 e n. 04748/2020 adottate da questa Sezione a definizione della richiesta di sospensione dell’efficacia:

- dell'ordinanza n. 3 del 27.02.2020 con cui il Comune di Palombara Sabina irrogava al sig. D ed alla società Radio Roma Nord S.r.l. la sanzione pecuniaria di Euro 20.000,00 per non avere ottemperato all'ordine di demolizione – n. 77 del 07.12.1992 e n. 28 del 16.02.1993 - di un impianto trasmittente sito in località Monte Gennaro;

- della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 27.02.2020 con cui il Comune di Palombara Sabina accertava l'inottemperanza all'ordine di demolizione n. 77 del 07.12.1992 e n. 28 del 16.02.1993;

- del Verbale di Accertamento di inadempienza all'ingiunzione di demolizione del 12.02.2020 Prot. 4507 a firma della Polizia Locale del Comune Palombara Sabina.

A definizione dei giudizi cautelari in questione, previa riunione dei relativi ricorsi n. 7576/2020 e 7577/2020 RG., il Consiglio di Stato, con provvedimento del 15/03/2021 n. 1328, rigettava gli appelli, confermando le ordinanze cautelari di rigetto di questo Tribunale. Ciò anche sulla scorta della relazione del 2.03.2021, prot. n. 6019, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Palombara Sabina, prodotta in giudizio in adempimento all’incombente istruttorio all’uopo disposto dal Giudice di appello, secondo cui “ il manufatto abusivo, come già accertato il 29/01/2020 e di cui si è redatto relativo verbale, è esistente e perfettamente installato, come si evince dall’allegata documentazione fotografica. Si è certi dell’esatta posizione e individuazione dei manufatti abusivi (traliccio e box) di cui trattasi in quanto già accertata nel corso di procedimenti giudiziari intervenuti e di cui si ha evidenza negli atti in archivio ”.

1.2 Preso atto del suddetto deposito documentale effettuato nell’ambito dei giudizi di appello summenzionati, il sig. D avanzava istanza di accesso prot. n. 9112 del 22.3.2021, chiedendo, anche ai fini della difesa nei procedimenti amministrativi conclusi con l’adozione dei provvedimenti ancora sub judice , di prendere visione ed estrarre copia:

a) dei documenti ed atti conservati presso l'archivio comunale dai quali si abbia evidenza di procedimenti giudiziari intervenuti e dai quali siano esattamente individuabili e posizionabili i manufatti (traliccio e box) relativi ai procedimenti giurisdizionali sopra indicati;

b) della rappresentazioni fotografiche dei luoghi alla data di emissione dell'ordinanza n. 28/1993.

A fronte di tale istanza, l’Amministrazione opponeva il diniego di cui alla nota prot. n. 12131/2021 del 16.4.2021, deducendone l’inammissibilità, giacché non sottoscritta dalla parte personalmente, ed in ogni caso l’infondatezza. Ciò in quanto siffatta istanza, per un verso, avrebbe ad oggetto non già documenti amministrativi bensì mere “ informazioni ” e, per altro verso, si riferirebbe ad atti e documenti di cui il ricorrente dovrebbe avere conoscenza in quanto parte nei procedimenti giurisdizionali, indicati nella relazione istruttoria del 2.03.2021, prot. n. 6019, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, nell’ambito dei quali sarebbero stati riversati.

2. Avverso il diniego in parola è, dunque, insorto il ricorrente mediante la proposizione del presente ricorso affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

- “1.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI

22 E SS. L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COSTITUZIONE – CONTRADDITTORIETÀ - CARENZA ED INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE”.

A differenza di quanto affermato dall’ente locale, l’istanza ostensiva sarebbe stata sottoscritta anche dalla parte personalmente, la cui firma autografa sarebbe visibile sul lato destro del foglio laddove è stata vergata.

L’istanza ostensiva in parola avrebbe evidenti finalità difensive rispetto a tutta l’attività amministrativa il cui accertamento giurisdizionale di legittimità è ancora pendente innanzi a questo Tribunale (ricorsi n. 04674/2020 e 04675/2020 R.G.).

Essa riguarderebbe non già mere “informazioni” bensì i “ documenti ed atti conservati presso l'archivio comunale dai quali si abbia evidenza di procedimenti giudiziari intervenuti e dai quali siano esattamente individuabili e posizionabili i manufatti (traliccio e box)” nonché le “ rappresentazioni fotografiche dei luoghi alla data di emissione dell'ordinanza n. 28/1993”.

L’interesse difensivo del ricorrente – consistente nel dimostrare che il traliccio oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 28/1993 è stato effettivamente demolito, mentre le foto versate agli atti dei giudizi ancora pendenti si riferirebbero ad altro manufatto completamente diverso - lo legittimerebbe a formulare la richiesta in contestazione e ciò a prescindere da qualsivoglia valutazione di merito circa l’effettiva utilità della documentazione ostesa.

Il ricorrente avrebbe, dunque, un evidente interesse ostensivo di tipo difensivo ad avere accesso agli atti presenti nell’archivio comunale dai quali, secondo quanto asserito dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico nella relazione istruttoria summenzionata, si dovrebbe evincere che il traliccio e il box oggetto dell’ordinanza 28/1993 sono proprio quelli raffigurati nella medesima relazione istruttoria oltre che alla documentazione fotografica ritraente il traliccio, coeva all’adozione dell’ordinanza in parola.

3. Il Comune di Palombara Sabina, nel costituirsi in giudizio, ha preliminarmente:

a) evidenziato come l’istanza di accesso in questione, avente finalità difensive, avrebbe meglio dovuto essere esperita, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., nell’ambito del ricorso n. 4744/2020 attualmente pendente innanzi a questo Tribunale;

b) riconosciuto la svista in cui è incorso in ordine all’effettiva esistenza della firma vergata sull’istanza.

Quanto al merito della res controversa , l’amministrazione comunale, in disparte l’affermazione secondo cui non vi sarebbero agli atti del proprio ufficio documenti ulteriori e diversi da quelli depositati nell’ambito dei plurimi procedimenti giurisdizionali, definiti ed ancora pendenti, coinvolgenti le odierne parti in causa, ha negato ab imis l’esistenza di un interesse ostensivo di natura difensiva in capo al ricorrente.

Ciò in quanto quest’ultimo vorrebbe dimostrare una circostanza - consistente nel fatto che l’ordinanza di demolizione n. 28/93 avrebbe avuto ad oggetto un traliccio in loco inesistente - che non potrebbe più essere smentita, in quanto l’ordine demolitorio in questione è stato ritenuto legittimo, giusta sentenza del Cons. Stato, sent. n. 1386/2017, ormai passata in giudicato.

Inoltre, la documentazione oggetto di ostensione, peraltro richiesta in modo generico e con evidenti finalità esplorative, ad avviso dell’ente, non potrebbe essere utile al ricorrente neanche nell’ambito dei giudizi attualmente pendenti innanzi a questo Tribunale (n. 04674/2020 e 04675/2020 R.G.).

4. Con memoria del 14.10.2021, parte ricorrente, dopo aver preliminarmente chiesto lo stralcio della memoria difensiva comunale depositata in data 8.10.2021 alle ore le ore 20.01 e, quindi, oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno (8.10.2021), così violando i termini di cui all’art. 87 c.p.a., ha diffusamente replicato alle difese avversarie.

5. In occasione della camera di consiglio del 26 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Preliminarmente, il Collegio rileva la tempestività del deposito della memoria conclusiva del Comune, avvenuto in data 8.10.2021 e, quindi, nel rispetto del termine dimidiato di 15 liberi antecedenti la data dell’udienza camerale (del 26.10.2021), per come previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 73 ed 87 c.p.a.

Il termine libero in questione (15 g.), da calcolarsi “ a ritroso ” rispetto alla data dell’udienza (26.10.2021), scadeva, infatti, sabato 9.10.2021.

Ed invero, la giornata del sabato è considerata dal codice di rito “festiva” soltanto ai fini della “ proroga in avanti ” di tutti quei termini che ivi spirano e che, per l’appunto, sono prorogati “ di diritto al primo giorno seguente non festivo ”, secondo quanto previsto dai commi 3 e 5 dell’art. 52 c.p.a.

Viceversa, nel computo dei termini computati “ a ritroso ”, se è vero che la scadenza che maturi in giorno “festivo” è anticipata, ex art. 52 comma 4 c.p.a., al giorno antecedente “ non festivo ”, è altrettanto vero che il “sabato” – a differenza di quanto espressamente previsto dal comma 5 soltanto per la proroga dei termini “ in avanti ” - non è stato considerato “ festivo ” e, come tale, deve ritenersi un giorno “utile”.

Nel caso in esame, quindi, il Comune avrebbe potuto utilmente depositare la memoria conclusionale fino a sabato 9.10.2021, con conseguente tempestività del deposito effettuato il giorno precedente, 8.10.2021, alle ore 20.01.

7. Il ricorso è fondato e, come tale, deve essere accolto.

8. L’istanza di accesso in contestazione - da intendersi pacificamente vergata di pugno anche dal sig. D, in assenza della proposizione di querela di falso da parte dell’amministrazione comunale - è qualificabile in termini di “accesso difensivo” ed ha inequivocabilmente ad oggetto “ documenti amministrativi ”, nell’accezione di cui all’art. 22 comma 1 lett. d) l. n. 241/90, da intendersi come « ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».

La formulazione dell’istanza in questione, tutt’altro che generica ed indeterminata, è stata, infatti, occasionata dall’intervenuto deposito, da parte del Comune di Palombara Sabina, nell’ambito dei giudizi cautelari di appello riuniti n. 7576/2020 e 7577/2020 RG., di una relazione istruttoria nel corpo della quale il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ha testualmente affermato che: «il manufatto abusivo, come già accertato il 29/01/2020 e di cui si è redatto relativo verbale, è esistente e perfettamente installato, come si evince dall’allegata documentazione fotografica. Si è certi dell’esatta posizione e individuazione dei manufatti abusivi (traliccio e box) di cui trattasi in quanto già accertata nel corso di procedimenti giudiziari intervenuti e di cui si ha evidenza negli atti in archivio».

8.1 Tenuto conto del tenore della relazione in parola, l’evidente “nesso di strumentalità” esistente tra la documentazione oggetto dell'istanza in contestazione ed i giudizi intercorrenti inter partes - tra cui quelli attualmente pendenti innanzi a questo Tribunale (n. 04674/2020 e 04675/2020 R.G.) - legittima ex se il ricorrente all’accesso, essendo all’uopo del tutto irrilevante, per come di recente ribadito dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. II, 27/07/2021, n. 5589), sia “ la verifica della fondatezza della pretesa sostanziale sottostante ” che qualsivoglia “ indagine sulla concreta utilità che il documento potrebbe avere in sede giurisdizionale ovvero sull'esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili ”, ad esempio avuto riguardo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1386/2017, erroneamente addotta dall’amministrazione comunale a sostegno delle proprie ragioni.

9. Quanto fin qui esposto consente di acclarare l’esistenza del diritto del sig. D a prendere visione ed estrarre copia, per come dallo stesso legittimamente richiesto anche mediante la formulazione di un autonomo giudizio (giacché la disposizione di cui all’art. 116 comma 2 c.p.a attribuisce all’interessato una mera facoltà e non certo un obbligo), innanzitutto dei fascicoli esistenti nell’archivio del Comune di Palombara Sabina, per come richiamati nella relazione del 2.03.2021, prot. n. 6019, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, inerenti l’impianto trasmittente sito in località Monte Gennaro, oggetto dell’ordine di demolizione n. 28 del 16.02.1993.

Ciò nella misura in cui, nell’ambito dei fascicoli in questione potrebbero esserci documenti ulteriori e diversi rispetto a quelli versati agli atti dei procedimenti giurisdizionali inter partes .

Il sig. D ha poi diritto a prendere visione ed estrarre copia delle rappresentazioni fotografiche dei luoghi alla data di emissione dell'ordinanza n. 28/1993, ove esistenti agli atti del comune, con la precisazione che sarà cura di quest’ultimo - all’uopo essendo irrilevanti le mere affermazioni della difesa - comunicare al ricorrente l’eventuale inesistenza dei reperti fotografici in esame.

10. In conclusione, il ricorso è fondato, con conseguente accertamento del diritto del sig. D a prendere visione ed estrarre copia:

a) dei fascicoli esistenti nell’archivio del Comune di Palombara Sabina, per come richiamati nella relazione del 2.03.2021, prot. n. 6019, a firma del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, inerenti l’impianto trasmittente sito in località Monte Gennaro, oggetto dell’ordine di demolizione n. 28 del 16.02.1993;

b) delle rappresentazioni fotografiche dei luoghi alla data di emissione dell'ordinanza n. 28/1993, ove esistenti agli atti del comune.

Va, dunque, ordinato al Comune di Palombara Sabina di esibire i fascicoli edilizi ed i reperti fotografici in questione, anche mediante estrazione di copia e salva la corresponsione del costo di riproduzione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione e/o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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