TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-24, n. 202300153
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Testo completo
Pubblicato il 24/01/2023
N. 00153/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01621/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M V e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota n. -OMISSIS- del 5 marzo 2014, con la quale l’Amministrazione intimata ha denegato “ l’intervento edilizio realizzato giusta comunicazione di inizio lavori protocollo n.-OMISSIS- del 28.11.2011, relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ”;
- di ogni atto correlato, antecedente e/o consequenziale al suindicato provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso la ricorrente ha rappresentato quanto segue:
- di essere proprietaria di un immobile individuato in catasto al foglio n.-OMISSIS-;
- che, il giorno 1 giugno 2011, ha comunicato al Comune intimato, ex art. 11, co. 3, d.lgs. n. 115/2008, l’avvio dei lavori per l’installazione di pannelli fotovoltaici su una falda del tetto della propria abitazione;
- che il Comune, all’esito del contraddittorio procedimentale, ha denegato l’intervento in questione.
Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato sulla scorta delle seguenti ragioni in diritto:
i. violazione di legge (art. 10- bis , L. n. 241/1990, come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 10/1991), in quanto il provvedimento in questione non ha fatto alcun riferimento agli scritti difensivi resi dalla ricorrente in sede procedimentale;
ii. violazione di legge (art. 11, co. 3, d.lgs. n. 115/2008; art. 3, L. n. 241/1990; art. 6, co. 2, D.P.R. n. 380/2001; art. 6, co. 4, d.lgs. n. 28/2011) ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’Amministrazione intimata ha emanato il provvedimento di diniego sulla base della sussistenza, nella zona, di un vincolo paesaggistico; senza specificare se il suddetto vincolo rientri tra quelli che impongono di derogare alla disciplina della mera comunicazione, prevista per gli impianti fotovoltaici come quello per cui è controversia;
iii. eccesso di potere sotto ulteriori profili, in quanto il provvedimento impugnato ha fatto riferimento a presunti abusi nell’edificio in questione; tali abusi, tuttavia, non hanno alcuna ricaduta sulla correttezza della procedura seguita per l’installazione dell’impianto fotovoltaico per cui è controversia, atteso che non è in contestazione la regolarità del tetto dell’immobile;
iv. violazione di legge (art. 6, d.lgs. n. 28/2011; art. 20, L. n. 241/1990, come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 10/1991), in quanto nel caso di specie trova applicazione la c.d. “ procedura abilitativa semplificata ” (P.A.S.), che prevede la formazione del silenzio-assenso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione; termine ampiamente decorso nel caso di specie. Inoltre,