TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-24, n. 202300153

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-01-24, n. 202300153
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202300153
Data del deposito : 24 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2023

N. 00153/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01621/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M V e A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della nota n. -OMISSIS- del 5 marzo 2014, con la quale l’Amministrazione intimata ha denegato “ l’intervento edilizio realizzato giusta comunicazione di inizio lavori protocollo n.-OMISSIS- del 28.11.2011, relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico ”;

- di ogni atto correlato, antecedente e/o consequenziale al suindicato provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il presente ricorso la ricorrente ha rappresentato quanto segue:

- di essere proprietaria di un immobile individuato in catasto al foglio n.-OMISSIS-;

- che, il giorno 1 giugno 2011, ha comunicato al Comune intimato, ex art. 11, co. 3, d.lgs. n. 115/2008, l’avvio dei lavori per l’installazione di pannelli fotovoltaici su una falda del tetto della propria abitazione;

- che il Comune, all’esito del contraddittorio procedimentale, ha denegato l’intervento in questione.

Ciò posto, parte ricorrente ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato sulla scorta delle seguenti ragioni in diritto:

i. violazione di legge (art. 10- bis , L. n. 241/1990, come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 10/1991), in quanto il provvedimento in questione non ha fatto alcun riferimento agli scritti difensivi resi dalla ricorrente in sede procedimentale;

ii. violazione di legge (art. 11, co. 3, d.lgs. n. 115/2008;
art. 3, L. n. 241/1990;
art. 6, co. 2, D.P.R. n. 380/2001;
art. 6, co. 4, d.lgs. n. 28/2011) ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l’Amministrazione intimata ha emanato il provvedimento di diniego sulla base della sussistenza, nella zona, di un vincolo paesaggistico;
senza specificare se il suddetto vincolo rientri tra quelli che impongono di derogare alla disciplina della mera comunicazione, prevista per gli impianti fotovoltaici come quello per cui è controversia;

iii. eccesso di potere sotto ulteriori profili, in quanto il provvedimento impugnato ha fatto riferimento a presunti abusi nell’edificio in questione;
tali abusi, tuttavia, non hanno alcuna ricaduta sulla correttezza della procedura seguita per l’installazione dell’impianto fotovoltaico per cui è controversia, atteso che non è in contestazione la regolarità del tetto dell’immobile;

iv. violazione di legge (art. 6, d.lgs. n. 28/2011;
art. 20, L. n. 241/1990, come recepito in Sicilia dalla L.R. n. 10/1991), in quanto nel caso di specie trova applicazione la c.d. “ procedura abilitativa semplificata ” (P.A.S.), che prevede la formazione del silenzio-assenso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione;
termine ampiamente decorso nel caso di specie. Inoltre, anche ove non dovesse trovare applicazione l’anzidetta disciplina, la materia sarebbe comunque sottoposta alla generale previsione di cui all’art. 20, L. n. 241/1990.

2. Si è costituito il Comune di Palermo, con atto di mera forma.

3. La ricorrente, a seguito dell’avviso di perenzione del giorno 1 luglio 2019, ha depositato istanza ex art. 82, c.p.a., in data 23 dicembre 2019.

4. Con memoria del giorno 8 gennaio 2022, parte ricorrente ha insistito nelle proprie pretese.

5. Con ordinanza del 14 febbraio 2022,-OMISSIS-, il processo è stato dichiarato interrotto.

6. Parte ricorrente ha quindi riassunto il giudizio.

7. Il Comune di Palermo, costituitosi con un nuovo difensore, ha chiesto il rigetto del ricorso.

8. Parte ricorrente, con una nuova memoria, ha chiesto di dichiarare nullo il provvedimento impugnato, invocando al riguardo l’esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 31, co. 4, secondo periodo, c.p.a..

9. All’udienza pubblica del 9 gennaio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il presente ricorso verte sul provvedimento con il quale il Comune di Palermo ha denegato alla ricorrente la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della propria abitazione.

Secondo l’Amministrazione comunale: a. sarebbe stata necessaria la denuncia di inizio attività (e non la mera comunicazione di inizio lavori), corredata peraltro dal nulla osta della competente Soprintendenza, avuto presente che l’immobile in questione ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico; b. nell’immobile in questione vi è stato un abusivo sfruttamento del sottotetto.

2. La fondatezza del ricorso consente di prescindere da ogni valutazione sull’ammissibilità della doglianza di nullità del provvedimento, formulata dalla ricorrente solo con l’ultima memoria.

3. Ciò posto va, anzitutto, chiarito che l’Amministrazione comunale ha erroneamente ritenuto che non fosse sufficiente la comunicazione di inizio lavori per la realizzazione dell’impianto in questione.

Su identica questione si è già pronunciata questa Sezione con la sentenza n.-OMISSIS-del 31 maggio 2021, inerente sempre alla costruzione di un impianto fotovoltaico in un’altra abitazione sita allo stesso indirizzo di quella di parte ricorrente.

Il Collegio, sul punto, non rinviene ragioni per discostarsi da quanto in quella sede affermato, ovvero che “ L’art. 11 co. 3, d.lgs. 115/08, sul quale è fondato il provvedimento impugnato, stabilisce: “gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione […] di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività […]. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune”.

I casi esclusi dal regime della mera comunicazione al Comune, dunque, riguardano le installazioni nei seguenti immobili, menzionati alla lettera a) dell’art. 3, co. 3 d.lgs. 192/05, pure richiamato nell’atto impugnato:

“edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante il codice dei beni culturali e del paesaggio”.

L’immobile in esame, che ricade in area gravata da vincolo paesaggistico, non rientra nell’ambito delle previsioni richiamate dalla riportata disposizione, relative ai beni culturali (parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 42/2004) ed a ville, giardini e parchi “che si distinguono per la loro non comune bellezza” (136, comma 1, lett. b) d.lgs. 42/04) ed ai “complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici” (136, comma 1, lett. c) d.lgs. 42/04).

Il successivo d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 6, co. 1 ha previsto l’applicazione della procedura abilitativa semplificata disciplinata dai successivi commi per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il paragrafo 12.1 delle menzionate linee guida comprende, tra gli interventi che rientrano nell’attività edilizia libera e che possono essere realizzati previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori:

“a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):

i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;

ii. la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;

iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008”.

Anche tale disposizione, che rinvia al già esaminato art. 11, co. 3 d.lgs. 115/08, non consente di considerare ostativa all’applicazione della procedura semplificata con mera comunicazione la presenza di un vincolo paesaggistico nell’area, come ritenuto dal Comune ”.

Né lo sfruttamento abusivo del sottotetto ha alcuna rilevanza nel caso di specie, tenuto conto che le opere de quibus sono state realizzate sopra il tetto dell’immobile, rispetto al quale nulla ha eccepito l’Amministrazione resistente con il provvedimento impugnato.

4. Alla luce delle precedenti considerazioni possono trovare accoglimento il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali la ricorrente ha espressamente contestato l’illegittimità del provvedimento impugnato con riguardo: a. alla pretesa necessarietà della dichiarazione di inizio attività; b. all’irrilevanza dell’abusivo sfruttamento del sottotetto.

5. Le ulteriori doglianze di parte ricorrente, riguardanti aspetti procedurali (vale a dire, la violazione dell’art. 10- bis , L. n. 241/1990, come contestata con il primo motivo di ricorso;
e l’applicazione della c.d. P.A.S., o comunque dell’art. 20, L. n. 241/1990, formulata nel quarto motivo di ricorso) possono considerarsi assorbite dalle succitate ragioni sostanziali di accoglimento del ricorso (cfr. Cons. St., Ad. pl., n. 5/2015).

6. Stante quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto;
va annullato, per l’effetto, il provvedimento impugnato.

Quanto alle spese di lite:

- queste vanno rifuse alla parte ricorrente dall’Amministrazione comunale, in ossequio al generale principio della soccombenza, come da dispositivo;

- esse sono irripetibili con riguardo alla parte non costituita.

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