TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2011-07-28, n. 201100291
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N. 00291/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
sezione autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 225 del 2010, proposto da:
I A, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Claudio Stablum in Bolzano, piazza Cristo Re, 6;
contro
Ministero dell'Interno – Questura di Bolzano, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, nei cui uffici è pure domiciliato in Trento, largo Porta Nuova 9;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Bolzano n. 73/2010/A12/Imm, di data 17.9.2010, notificato in data 27.9.2010, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno nonchè di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2011 M R D e udito il difensore avv. F. Marini per il ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto n. 73 di data 17 settembre 2010, notificato in data 27 settembre 2010, con il quale il Questore della provincia di Bolzano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per attesa di occupazione presentata dal cittadino pakistano Ahmed Ishtiaq in data 15.7.2010 con contestuale ordine di lasciare l’Italia entro 15 giorni dalla notifica del decreto.
Il gravame è sorretto dai seguenti motivi:
1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 5 D.Lgs. 286/1998. Mancanza dei presupposti. Erronea valutazione di leggi e regolamenti.
2. Falsa applicazione ed erronea interpretazione dell’art. 22 co. 11, d.lgs. n. 286/98 in combinato disposto con gli artt. 8 e 9 Convenzione Oil 143/75, ratificata in Italia con L. n. 158/81.
3. Falsa ed erronea applicazione degli artt. 5, co. 3bis e 5bis d.lgs. n. 286/98.
4. Carenza di motivazione, manifesta illogicità e irragionevolezza.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, con controricorso dd. 8.10.2010, riservandosi di concludere nel prosieguo.
Con ordinanza n. 188/10, assunta nella camera di consiglio del 23.11.2010, è stata accolta l’istanza di rilascio di provvedimenti cautelari presentata dal ricorrente ed il provvedimento in oggetto è stato sospeso in via provvisoria.
Successivamente, con memoria dd. 2.2.2011 l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, argomentando sull’infondatezza del medesimo.
Alla pubblica udienza del 4 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il provvedimento impugnato la Questura di Bolzano rigetta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, presentata dal cittadino pakistano, sul presupposto della mancanza dei requisiti necessari per soggiornare nel territorio dello Stato, in particolare, per mancanza del rapporto di lavoro e del reddito previsto dalla legge.
Il ricorso non è fondato.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente censura la violazione dell’art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 286/98 per mancata sussistenza dei presupposti previsti dallo stesso per addivenire al rifiuto del rinnovo del permesso.
Le doglianza non può trovare ingresso.
Lamenta il ricorrente che la Questura ha argomentato che egli non avrebbe più svolto attività lavorativa a partire dal 17.10.2009, mentre, come risulta provato in causa dalla documentazione prodotta, il cittadino pakistano ha lavorato a tempo determinato tramite la ADECCO dal 16 al 20 agosto 2010 e dal 23 al 27 agosto 2010 in qualità di operaio siderurgico. Inoltre il provvedimento impugnato è di data 17.9.2010, ma è stato notificato al signor I in data 27.9.2010, quando era già intervenuta, in data 20.9.2010, la sottoscrizione di un regolare contratto a tempo indeterminato.
Osserva il Collegio come la Questura di Bolzano abbia comunicato al ricorrente, in data 12.8.2010 (cfr. doc. 2 dell’amministrazione resistente), ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, i motivi che ostavano all’accoglimento dell’istanza, con termine di 30 giorni per integrare/regolarizzare la propria domanda, per cui questi avrebbe potuto comunicare l’intervenuta attività lavorativa interinale e, d’altra parte, l’Amministrazione avendo già vagliato la situazione dello straniero, riscontrando l’insussistenza di un contratto di lavoro, non era logicamente tenuta ad un’ulteriore verifica nei trenta giorni a disposizione dell’interessato per la prevista partecipazione.
Per quanto poi attiene al contratto di lavoro a tempo indeterminato, va rilevato che, al momento dell’assunzione del provvedimento negativo, il contratto non era ancora stato sottoscritto, per cui non poteva costituire quel nuovo elemento che, indubbiamente, avrebbe consentito il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno, secondo le previsioni di cui all’art. 5 comma 5 D.Lgs. n. 286/98.
Da un tanto discende la legittimità dell’operato della Questura sul punto.
Con il secondo motivo viene lamentata la falsa applicazione dell’art. 22, comma 11 D.Lgs. n. 286/98 in combinato disposto con gli artt. 8 e 9 della Convenzione Oil, ratificata in Italia con la legge n. 158/81.
La censura non è condivisibile.
L’art. 22 al comma 11 recita testualmente: ”…omissis…Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi….”.
Ad avviso del ricorrente egli avrebbe dovuto poter ottenere un permesso in attesa di occupazione, considerato che non aveva mai usufruito di tale tipologia di permesso. Tale interpretazione della disposizione appena riportata appare forzata e non può trovare ingresso. Invero, dato che dalla documentazione prodotta dal cittadino pakistano alla Questura questi risultava disoccupato a far data dal 17.10.2009, al momento dell’istanza di rinnovo egli aveva già usufruito del prolungamento della permanenza in Italia per nove mesi, integrando così la previsione normativa della residua validità del permesso posseduto, che nel caso di specie supera i sei mesi di periodo minimo.
Non convince neppure l’ulteriore tesi avanzata dallo Ishtiaq, per cui il rinnovo in attesa di occupazione avrebbe dovuto essere concesso, considerando quale data da cui partire quella della cessazione del rapporto di lavoro instaurato tramite l’ADECCO e quindi il 27.8.2010, dato che, come dianzi osservato, in disparte altre considerazioni sul punto, il dato dei due contratti interinali non era in possesso della Questura, per inerzia dello stesso ricorrente.
Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l’erronea applicazione degli articoli 5 comma 3bis e 5bis del D.Lgs. n. 286/98, posto che la procedura applicata al cittadino straniero in questione sarebbe stata quella prevista per coloro che entrano in Italia per la prima volta e non per un rinnovo del permesso di soggiorno.
Anche tale rilievo non è fondato.
In disparte il fatto che nel provvedimento oggetto del ricorso in esame non si rinviene alcun riferimento alle previsioni normative sopra indicate, la motivazione del decreto di rigetto poggia sullo stato di disoccupazione del signor I da quasi un anno congiuntamente ad un reddito per l’anno 2009 inferiore alle previsioni di legge (art. 26 co. 3 D.Lgs. n. 286/98). Tali elementi, sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 286/98 e al D.P.R. 394/99, così come modificato dal D.P.R. n. 334/04, costituiscono motivi ostativi al rinnovo del permesso di soggiorno.
Anche la quarta ed ultima censura, riguardante il difetto di motivazione, l’illogicità ed irragionevolezza della stessa, non è condivisibile alla luce delle argomentazioni svolte in occasione dell’esame degli altri motivi di gravame.
Il provvedimento impugnato appare infatti sufficientemente motivato, ad eccezione della mancata considerazione del lungo periodo di permanenza dell’istante sul territorio nazionale, di cui la Questura avrebbe dovuto tener conto, e darne contezza in motivazione, ai sensi del disposto dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/98. La durata del soggiorno, peraltro, non avrebbe potuto sopperire agli elementi negativi del reddito e della mancanza di un contratto di lavoro, per i dati in possesso dell’amministrazione nel momento di emanazione del provvedimento.
Per le considerazioni sin qui svolte il ricorso va rigettato.
Il Collegio non può, però, sottacere che secondo quanto già evidenziato, il ricorrente cittadino straniero, sul territorio nazionale da almeno 10 anni, per quanto emerge dalla scheda anagrafico-professionale agli atti, senza alcun addebito a suo carico per la condotta tenuta e con la disponibilità di un alloggio, ha prodotto in giudizio documentazione attestante due brevi rapporti di lavoro interinale avvenuti prima dell’assunzione del rigetto ed un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto successivamente al decreto, ma prima della notifica dello stesso.
Ne consegue che l’Amministrazione intimata, ferma la legittimità dell’atto gravato in questa sede per le ragioni sopra espresse, ben potrà, anche alla luce del principio contenuto nell’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, pronunciarsi nuovamente sulla posizione del ricorrente tenendo conto degli elementi sopravvenuti.
Le spese di lite, in considerazione della natura delle controversia, possono essere compensate tra le parti.