TAR Napoli, sez. V, sentenza 2009-06-05, n. 200903122
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N. 03122/2009 REG.SEN.
N. 13269/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 13269 del 2004, proposto da:
I L (successivamente, per successione, L F, I A, M M e M M, quali eredi di I L), rappresentati e difesi dagli avv. A N e M N, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia n. 36;
contro
il Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. L G, con domicilio eletto in Napoli, via Pigna, 98, presso lo studio dell’Avv. M P;
nei confronti di
Impresa di Costruzioni "D'Onofrio S.r.l.", in persona del suo legale rapp.te p.t. – non costituita - ;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
<<a) del decreto di occupazione d’urgenza prot. 4550 del 19.7.2001 adottato dal Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Benevento con allegato piano grafico e descrittivo di esproprio, dell’avviso prot. 49140 per la immissione nei fondi e redazione del verbale di consistenza, nonché del verbale di consistenza redatto il giorno 27.8.2001, provvedimenti di cui il ricorrente è venuto a conoscenza solo di recente e, segnatamente, a seguito di raccomandata AR del 22.9.2004, pervenuta il successivo 27 c.c., con la quale ha appreso che i terreni di sua proprietà erano stati oggetto di occupazione di urgenza e di compimento di lavori;b) nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti alla detta procedura espropriativa comunque lesivi degli interessi del ricorrente tra cui l’atto di autorizzazione al sopralluogo dei tecnici,
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente al risarcimento di tutti i danni subiti a causa della illegittima occupazione e della perdita della utilitas del bene con interessi moratori e rivalutazione monetaria>>.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/04/2009 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato il 25 novembre 2004 e depositato in segreteria il 9 dicembre 2004, il sig. I L, proprietario del terreno sito nel Comune di Benevento individuato in catasto alla partita 3543, foglio 47, particella 101 e comproprietario del terreno identificato alla partita 3508, foglio 47, particella 252, terreni adibiti a deposito di automobili in demolizione (in comodato/affitto a terzo soggetto, tal Saccone Tonino), impugna gli atti, indicati in epigrafe, in virtù dei quali sin dal 2001 il Comune di Benevento si è immesso nel possesso dei suddetti beni, giusta provvedimento di occupazione d’urgenza, per la realizzazione del programma di recupero urbano del rione Libertà (progetto strada lungo Sabato via Galanti – asse di collegamento rione Libertà Imeva – Parco verde).
Deduce diverse censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
Si è costituito per resistere in giudizio il Comune di Benevento, eccependo, tra l’altro, la tardività del ricorso.
Con atto depositato in data 21 ottobre 2008 si sono costituiti in prosecuzione del giudizio gli eredi del sig. I, deceduto in data 2 novembre 2005.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2009 la causa è stata chiamata e assegnata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è irricevibile siccome tardivamente proposto.
Parte ricorrente afferma la tempestività del gravame adducendo di aver appreso dell’occupazione – eseguita dal Comune in data 27 agosto 2001 – solo a seguito della raccomandata inviatagli dal suo affittuario, sig. Saccone, in data 27 settembre 2004 (con la quale lettera raccomandata l’affittuario gli aveva richiesto la restituzione dei canoni relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2004, essendosi immessi nel fondo, nel mese di luglio, gli operai della ditta D’Onofrio incaricata dei lavori, a seguito della procedura espropriativa).
Questa prospettazione di parte ricorrente è però smentita dalla documentazione probatoria esibita dal Comune di Benevento, che ha provato la conoscenza, da parte del ricorrente, della procedura ablatoria de qua, sin dal 2002, come si può evincere dalla copia (in atti) della missiva datata 12 novembre 2002, inviata dal sig. I all’Ufficio espropri del Comune di Benevento, relativamente alle particelle per cui è causa (foglio 47, p.lla 101), al fine di fornire il dettaglio dell’estensione e dell’accatastamento delle diverse particelle interessate (nello stesso “oggetto” della missiva il ricorrente scrive: “esproprio da parte del Comune di Benevento del terreno comune dei proprietari: cavalier Luigi I e del geometra Michele I (figlio del defunto Aldo)”.
Il documento ora citato, non disconosciuto, né altrimenti smentito da parte ricorrente, fornisce in tutta evidenza prova adeguata della pregressa conoscenza, da parte del ricorrente, della procedura ablatoria de qua e della conseguente tardività del gravame in esame, proposto solo nel 2004.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.