TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2013-11-15, n. 201302191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza collegiale 2013-11-15, n. 201302191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201302191
Data del deposito : 15 novembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00365/2013 REG.RIC.

N. 02191/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00365/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2013, proposto da F L, rappresentato e difeso dall'Avv. M C L, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, largo Parini, n. 18;


contro

il Comune di Cerda, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.476/2011 del Tribunale di Termini Imerese e per i connessi chiarimenti chiesti dal Commissario ad acta con nota datata 9 settembre 2013.


Vista la sentenza di questo Tribunale n. 1362/2013;

Vista la nota acquisita al prot. n. 112794 del giorno 11 settembre 2013 trasmessa dal Commissario ad acta nominato con la summenzionata sentenza;

Visti gli atti tutti della causa;

Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Udito nell’udienza camerale del 5 novembre 2013 Avv. M C L per la parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


1.1.- Con sentenza n. 1362 depositata il 24 giugno 2013 questo Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Comune di Cerda (Pa) di dare esecuzione al decreto ingiuntivo n. 476/2011 emesso dal Tribunale di Termini Imerese con cui il ricorrente Avv. Franco Lupo ha ingiunto al medesimo Ente locale il pagamento della somma di € 136.089, 00 oltre gli interessi di cui al d. lgs. n. 231 del 2002 spese e diritti ivi indicati.

1.2.- Con la medesima sentenza è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione della stessa per provvedere. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia del Comune oltre il termine assegnato è stato nominato commissario ad acta il Segretario del Comune di Santa Cristina Gela al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti alla medesima sentenza e previa adozione, ove necessario, dei provvedimenti di cui agli art. 175 (variazione al bilancio) e 194 (riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio) del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali), applicabili agli enti locali della Regione Siciliana in forza del rinvio di cui all’art. 1 della l.r. n. 48 del 1991.

1.3.- Su istanza del ricorrente il predetto commissario ad acta, nella persona della dott.ssa Maria Giovanna Micalizzi, si è insediato presso il Comune di Cerda ed ha adottato, in luogo dell’organo consiliare inadempiente sin dalla notificazione del titolo, la deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dal giudicato in epigrafe.

2.1.- Con nota acquisita al prot. n. 11794 datata 11 settembre 2013, il Commissario ad acta, nel rappresentare le problematiche finanziarie involgenti l’attività di programmazione e gestionale del Comune di Cerda siccome rilevate nel corso delle attività svolte - e che non hanno, secondo quanto esposto, consentito di emanare ulteriori provvedimenti successivi al riconoscimento della legittimità del debito di cui s’è detto - ha chiesto al Tribunale una proroga del termine originariamente assegnato nonché specifici chiarimenti sulle modalità di esecuzione della sentenza di ottemperanza.

Tale richiesta è stata veicolata per il tramite di un ricorso «ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm.».

3.1.- All’udienza camerale del giorno 5 novembre 2013, presente il procuratore di parte ricorrente la richiesta commissariale è stata trattenuta in decisione.

4.1.- Va preliminarmente rilevato che la richiesta del Commissario ad acta deve essere inquadrata nell’ambito non già dei ricorsi di cui all’art. 112, comma 5 cod. proc. amm. (ai sensi del quale «Il ricorso di cui al presente articolo può essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza»), quanto nel novero delle istanze proponibili (anche) dal commissario ad acta ai sensi del susseguente art. 114, comma 7, cod. proc. amm. (secondo cui «nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza, anche su richiesta del commissario»).

Ed invero, «l’interpretazione letterale della norma porterebbe a ritenere che, nell’ambito di un giudizio instaurato con ricorso di cui all’art. 112, co. 5 (e quindi dalla Pubblica Amministrazione, che chiede chiarimenti al giudice), tali chiarimenti possono essere richiesti anche dal Commissario ad acta.

Tale interpretazione, fondata sul mero dato letterale, non appare corretta, posto che se vi è commissario ad acta nominato, vi è già stato giudizio di ottemperanza, il che esclude la proponibilità del ricorso ex art. 112, co. 5;
ciò salvo che la nomina sia avvenuta già con la sentenza di merito che conclude il giudizio di cognizione, ex art. 34, co. 1, lett. e).

Ma anche in questo caso o vi è ricorso dell’amministrazione entro il termine concesso per l’ottemperanza (il che esclude l’attivazione del commissario ad acta), ovvero quest’ultimo è operativo, ed allora il caso è riconducibile a quanto di seguito precisato.

In realtà, occorre ritenere che il legislatore, con l’art. 114, co. 7, abbia voluto solo riconoscere al commissario ad acta la possibilità di adire il giudice onde ottenere chiarimenti in ordine all’ottemperanza della quale è stato incaricato;
e ciò in modo non diverso da quanto già presente nella prassi giudiziaria e da quanto previsto, ad esempio, dall’art. 613 cod. proc. civ., in ordine alle difficoltà insorte nell’ambito della procedura per l’esecuzione degli obblighi di fare.

Tale conclusione, tuttavia, comporta affermare che, in questa ulteriore ipotesi, lungi dal potersi configurare una “azione” (difettando la titolarità di essa riconosciuta ad una “parte”), occorre più propriamente parlarsi di istanza di chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza ad opera dell’ausiliario del giudice, inserite lato sensu nell’ambito del (già instaurato) giudizio di ottemperanza» (Cons,. St., IV, 17 dicembre 2012, n. 6468).

5.1.- Deve prioritariamente procedersi ad autorizzare una proroga di giorni 180 per lo svolgimento delle attività del Commissario, avuto riguardo alla complessità della situazione finanziaria del Comune di Cerda di cui s’é detto, la quale richiede – come si vedrà – complessi adempimenti tesi a garantire la soddisfazione delle pretese avanzate da parte ricorrente e costituenti oggetto di giudicato.

6.1.- La richiesta di chiarimenti formulata dall’ausiliario del Giudice mira sostanzialmente a conoscere il tipo di iniziative da intraprendere per l’esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto dell’ actio iudicati in costanza di difficoltà finanziarie del Comune obbligato. Il Commissario ha infatti rappresentato al Tribunale:

- di avere adottato la deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, come peraltro stabilito nella sentenza n. 1362/2013;

- di avere immobilizzato presso il tesoriere comunale la somma di € 158.257,77, disponibile in termini di cassa, a garanzia del soddisfacimento del credito vantato e che, tuttavia, l’eventuale pagamento delle somme oggetto dell’obbligazione comunale condurrebbe ad una «grave crisi di liquidità», stante la complessiva mole debitoria del Comune di Cerda;

- che è stata correttamente adottata la deliberazione ex art. 159 d. lgs. n. 267 del 2000 inerente alle somme impignorabili e che l’ordine cronologico dei pagamenti sarebbe stato rispettato.

7.1.- Osserva il Collegio che la mancanza di risorse finanziarie ovvero la mancata adozione degli atti di programmazione finanziaria obbligatori per legge non può costituire un pretesto per non onorare un debito riconosciuto giudizialmente, considerato peraltro che il Comune (avrebbe potuto e) potrebbe avvalersi dei rimedi di legge per eliminare lo stato di insolvenza e ricondurre a parametri di sana gestione la finanza e contabilità. Ciò ad esempio mediante una procedura di riequilibrio ex art. 243- bis d. lgs. n. 267 del 2000, o mediante la dichiarazione di dissesto la cui adozione «non è frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge» ( cfr . Cons. St. sez. V, sentenza 16 gennaio 2012, n. 143;
T.A.R. Sicilia, Palermo, ).

Ne deriva che il Commissario ad acta deve avvalersi degli ordinari strumenti di programmazione e gestione fissati dalla legge che consentono l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire la previsione e la copertura finanziaria delle risorse necessarie all’esecuzione del titolo, sicché:

a) dovrà tentare di convenire un piano di rateizzazione del credito con il creditore (art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000), avvertendo lo stesso che una siffatta soluzione può, in ogni caso, rendere più agevole l’adempimento dell’obbligazione debitoria del Comune stante le rappresentate difficoltà finanziarie dello stesso;

b) in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione 2013 dovrà imputare - e conseguentemente impegnare e liquidare - le somme sul bilancio 2012 secondo il meccanismo di cui all’art. 163 c. 2 d. lgs. n. 267 del 2000 (il quale fa riferimento agli «stanziamenti»), con una ripartizione temporale tra esercizi, in termini di competenza, compatibile con l’eventuale piano di rateazione, e comunque avvalendosi anche di più poste di spesa corrente;

c) utilizzerà tutte le disponibilità e le entrate a disposizione tra cui: a) l’eventuale avanzo di amministrazione accertato (ai sensi dell’art.186 del T.U.E.L.) o presunto, in qualsiasi momento nel corso dell’esercizio (in quest’ultimo caso, applicandolo con deliberazione di variazione) purché derivante dall'esercizio immediatamente precedente, riservando l’attivazione delle relative spese solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente (art.187 del T.U.E.L.);
b) gli eventuali proventi derivanti dal plusvalore dell’alienazione di beni mobili ed immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell’ente (art. 194, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00 e art. 3, comma 28, l. n. 350/2003);

d) in caso di avvenuta approvazione del bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013-2015, dovrà imputare, previa variazione se necessaria - e conseguentemente impegnare e liquidare -, le somme ai medesimi documenti contabili, in linea con l’eventuale piano di rateazione.

Di tutti i provvedimenti adottati il Commissario ad acta informerà la Procura presso la Sezione giurisdizionale e la Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei conti.

8.1. Conclusivamente, nei sensi sopra descritti, questo Tribunale Amministrativo Regionale accoglie l’istanza di proroga e fornisce i chiarimenti richiesti dal commissario ad acta.

9.1. Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

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