TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202206827

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-11-03, n. 202206827
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202206827
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2022

N. 06827/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05299/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5299 del 2021, proposto da
R R e avv. M M, rappresentati e difesi dall’avv. S V e presso la stessa elettivamente domiciliate in Napoli alla via Santa Brigida n. 39 e presso il suo domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto cron. n. 2702/2019, emesso dalla Corte di Appello di Napoli in data 14/10/2019, nel procedimento iscritto dalla sig.ra R R ai sensi della Legge 89/2001 (Legge Pinto).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli, depositato in data 14/10/2019 (R.G. 2429/201), n. cron. 2702/2019, a definizione di un giudizio per violazione del principio di cu9i all’art. 6, par. 1, della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo – ragionevole durata del processo – a titolo di equa riparazione ex artt 2 e 3 della Legge n. 89/2001 (Legge Pinto), nella parte in cui il Ministero intimato è stato condannato al pagamento della somma di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla domanda, in favore di R R, nonché di € 450,00 (per compensi), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi, in favore dell’avv. M M.

In particolare lamenta che, pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia, questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.

1.1 Chiede, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.

1.2 Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio senza spiegare difese.

Alla camera di consiglio del 6 luglio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.

2.1 Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli del giorno 18/03/2021, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica (avvenuta in data 20/11/2019) del decreto decisorio in forma esecutiva (con formula apposta in data 04/11/2019) ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella Legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.

In tal senso l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, IV, 16.3.2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’Amministrazione che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU., n. 12533/2001).

Infine, è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art.

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