TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-02-17, n. 201400113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2014-02-17, n. 201400113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201400113
Data del deposito : 17 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00150/2010 REG.RIC.

N. 00113/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00150/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 150 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Società Esercizio Autoservizi Circondariali Srl – Sc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L G, presso il cui studio in Campobasso, via Sicilia, 4 elegge domicilio;

contro

Regione Molise, in persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;
Comune di Campobasso, in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso l’ufficio dell’Avvocatura comunale, Palazzo di Città in Campobasso;

nei confronti di

Aesernia S.r.l.;

per l'annullamento

della delibera n. 258, approvata dalla G.R. il 09.04.2010, avente ad oggetto: "articoli 5 - 7 - 13 della L.R. n. 19/2000 così come novellati dagli articoli 10 e 11 della L.R. n. 3/2010. Ridefinizione del tetto massimo chilometrico dei Servizi Minimi Urbani finanziati dalla Regione e determinazione del trasferimento finanziario per l'anno 2010";
del documento istruttorio allegato alla delibera n. 258 del 9.4.2010 a firma del Dirigente del Servizio;
del parere in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa allegato alla delibera n. 258 del 9.4.2010, del parere di coerenza e proposta allegato alla delibera n. 258 del 9.4.2009, nonchè di tutti gli atti preordinati, connessi o conseguenti;

e per l’annullamento, chiesto con motivi aggiunti, della delibera del Consiglio Comunale di Campobasso n. 56 del 29.12.2010, nella parte in cui dà attuazione alla delibera regionale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise e del Comune di Campobasso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Luca Monteferrante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Premesso che la società ricorrente, concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Campobasso, con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato ha impugnato gli atti, meglio identificati in epigrafe, con i quali la Regione Molise ha approvato la ridefinizione del tetto massimo chilometrico dei servizi minimi urbani finanziati dalla Regione, riducendoli di un terzo per il Comune di Campobasso, deducendone la illegittimità e chiedendone conseguentemente l’annullamento.

Premesso che analoghe censure sono state mosse avverso la conseguente delibera di Consiglio del Comune di Campobasso n. 56 del 2010, impugnata con motivi aggiunti, con la quale è stata disposta una proroga di un anno del servizio affidato alla ricorrente, sino al 31.12.2010, stabilendo tuttavia che nessun onere economico aggiuntivo potesse ricadere in capo al Comune anche in caso di eventuale riduzione della quota di finanziamento erogata dalla Regione Molise per l’espletamento del servizio in questione, con conseguente traslazione dei maggiori oneri di gestione in capo alla concessionaria.

Premesso che si sono costituiti in giudizio la Regione Molise ed il Comune di Campobasso per resistere al ricorso contestando la fondatezza dei motivi di censura e concludendo per la loro reiezione nel merito.

Rilevato che, chiamata la causa per la decisione alla pubblica udienza del 30 gennaio 2014, in sede di pubblica discussione il difensore della ricorrente ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, concludendo per la declaratoria di improcedibilità con spese di lite compensate.

Rilevato che il presente giudizio deve, pertanto, essere definito mediante declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con compensazione delle spese di giudizio, come richiesto dalla ricorrente, tenuto conto che tale ultima richiesta non è stata contestata dalle parti intimate.

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