TAR Perugia, sez. I, sentenza 2015-12-23, n. 201500600
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00600/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00704/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 704 del 2014, proposto da:
V D D D, M D G, A O, G Ai, R B, F C, R C, M C, G C, M A D, A D, V D C, L D G, A D M, S D R, G D, R O, F P, S P, G P, F P, L P, F P, A P, A R S, T S, G T, M T, F T, A Z, P L F, tutti rappresentati e difesi dall'avv. P L F, con domicilio presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, 3 ai sensi di legge;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n.2280 del 3.12.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2015 il dott. P A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in epigrafe si chiede l'ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia, pure in epigrafe indicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex legge n. 89/2001), con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a pagare in favore di ciascuno degli odierni istanti :
- la somma di € 2.600,00 (duemilaseicento//00) a titolo di danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dal dì della domanda a quello del saldo;
- le spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 679,24 (seicentosettantanove//24) in favore del difensore antistatario avv. P L F, anch’egli ricorrente a tal titolo, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
I ricorrenti chiedono inoltre la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento della c.d. penalità di mora ai sensi dell’art. 114 comma 4, cod. proc. amm.
2. - Il decreto è passato in giudicato;l'Amministrazione si è costituita in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto.
Alla camera di consiglio del 18 novembre 2015 la difesa dei ricorrenti ha depositato formale rinuncia della sola domanda di condanna al pagamento della c.d. penalità di mora;indi la causa è stata trattenuta in decisione.
3. - Ciò posto il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt. 1 ter della legge n. 181/2008 e 1 della legge n. 313/1994), attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
4. - Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione, pur dandosi atto della rinuncia di parte alla concorrente domanda di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, cod. proc. amm.;
Occorre precisare come questo Tribunale Amministrativo, muovendo dalla considerazione per cui il pagamento di tutti gli indennizzi conseguenti all’applicazione della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto) deve ritenersi legislativamente concentrato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di “razionalizzare le procedure di spese ed evitare maggiori oneri finanziari…”, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha sovente ritenuto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si connota come l’organo cui la legge attribuisce il potere - dovere di effettuare i pagamenti degli indennizzi ex lege n. 89 del 2001, prescindendo da quale sia l’organo di volta in volta convenuto in giudizio e condannato ai sensi della legge stessa, con conseguente sostanziale ampliamento della parte passiva, sotto il profilo della legitimatio ad causam e ad processum .
Il Giudice di appello ha peraltro disatteso tale soluzione, affermando, dapprima, che le parti, nel giudizio di ottemperanza, conservano la stessa posizione processuale (attore-convenuto) che avevano in quello terminato con la pronuncia da ottemperare (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4096), e poi che, in base all’art. 3, comma 2, della legge n. 89 del 2001, il Ministero dell’Economia non è competente per i ritardi dei procedimenti innanzi ai giudici ordinari e di quelli militari, mentre lo è per tutti gli altri casi (Cons. Stato, Sez. IV, 21 novembre 2012, n. 5905).
5. - Ciò precisato, questo Tribunale Amministrativo rileva che, dal punto di vista contabile, i pagamenti degli indennizzi avvengono a carico dell’unico fondo n. 2829 dal quale derivano due capitoli, n. 1264 e n. 1313, rispettivamente gestiti dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Economia.
Ciò in quanto, sul piano contabile, il primo effettua i pagamenti correlati a giudizi incardinati presso il Giudice Ordinario, mentre il secondo provvede nelle restanti ipotesi (in tale senso la nota del Ministero dell’Economia, Dir. Centrale Servizi del Tesoro, Uff. X, n. 178120 del 23 dicembre 2011).
Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , provveda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:
- il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
- la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).
6. - Per il caso di inadempienza, il Tribunale nomina sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Banca d’Italia, Roma Succursale, Filiale di Via dei Mille, 52, nelle funzioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Si precisa che detto dirigente potrà avvalersi anche di idoneo personale dipendente, da egli specificamente delegato, che assumerà, in forza della delega, la qualifica di commissario ad acta unitamente al delegante, con responsabilità congiunte e poteri anche disgiunti.
7. - Il commissario, provvederà a:
a - prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b - utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio ;
c - utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.
8. - Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 5.
9. - Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Il compenso del commissario ad acta sarà liquidato in base alla parcella che egli presenterà ovvero, in caso di disaccordo, con provvedimento di questo Tribunale, da emanarsi su istanza di parte.
10. - Per il pagamento delle spese del giudizio e del compenso del commissario questi provvederà analogamente a quanto indicato nel par. 7.