TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2021-10-27, n. 202106732
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Pubblicato il 27/10/2021
N. 06732/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04282/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4282 del 2019, proposto da
P P, rappresentato e difeso dall'avvocato N B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Buccino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Urso, Mario D'Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rosa Leggio in Napoli, via Monteoliveto n. 86;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, n. 328/2017 del 22.09.2017, passata in giudicato per mancata impugnazione il 19.03.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Buccino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell’art. 52 e ss. r.d. n. 1038/1933, depositato presso la Sezione Giurisdizionale per la Campania della Corte dei Conti in data 15.12.2011 il sig. P P, esponendo di avere svolto le funzioni di Esattore/Tesoriere nel Comune di Buccino fino al gennaio 1991, chiedeva l’accertamento e la condanna del detto Ente al pagamento della somma di € 55.291,17, oltre interessi nella misura di legge a far tempo dal maturare dei singoli crediti, ovvero dal riconoscimento del debito da parte del Comune, con richiesta, altresì, della rivalutazione delle somme potendosi imputare a fatto illecito la loro mancata restituzione in favore del tesoriere.
1.1. All’esito di un lungo iter giudiziario la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, con la sentenza n. 328/2017 del 22.09.2017 –passata in giudicato per mancata impugnazione il 19.03.2018 - condannava il Comune di Buccino a pagare, in favore del sig. P P, ex esattore dello stesso Comune, la somma di € 55.291,17, oltre agli interessi legali nella misura di legge, a partire dal maturare di ciascun credito e sino al soddisfo.
1.2. La sentenza, munita di formula esecutiva apposta in data 11.10.2018, veniva notificata al Comune di Buccino in data 17.10.2018.
1.3. Stante il perdurante inadempimento del Comune il ricorrente proponeva la domanda di ottemperanza in esame, corredata altresì della richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, e di condanna alla corresponsione di penalità di mora.
1.4. Si costituiva in resistenza il Comune di Buccino, rimarcando in via liminare il difetto di giurisdizione di questo TAR.
1.5. La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della odierna udienza camerale.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
2.1. E, invero, la sentenza ottemperanda è stata resa all’esito di un giudizio “ad istanza di parte”.
Ora:
- già l’art. 10, comma 2, l. 205/00 sanciva che “ la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti;per l'esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d'appello della Corte dei conti ”;il comma 1 della ridetta disposizione, a sua volta, modificando l’art. 33 della legge 1034/71, statuiva che “ Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni ”;
- all’art. 217 del codice di giustizia contabile, di poi, è testualmente dato leggere che “ Il ricorso per ottenere l'esecuzione … nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l'ottemperanza ”.
2.2. In claris non fit interpretatio .
Siccome già statuito da questo TAR in sede di scrutinio di analoghe fattispecie il ricorso per l'ottemperanza è stato previsto come rimedio generale nei confronti delle decisioni dei giudici speciali solamente in via residuale, ovverosia qualora non vi sia una disciplina ad hoc per l'esecuzione delle decisioni di quel giudice. Esistono, infatti, previsioni di legge che dettano una specifica disciplina per l'esecuzione delle decisioni, sottraendone la competenza al G.A., nell'ambito della tendenza legislativa di dotare ciascun giudice speciale dei rimedi per l'esecuzione delle proprie sentenze. “ In particolare, l' art. 10 della l. n. 205/2000 prevede che l'esecuzione delle sentenze di primo grado non sospese del giudice d'appello spetta allo stesso giudice di primo grado, mentre l'esecuzione delle sentenze emesse in grado di appello rientra nella competenza delle sezioni centrali. Ne consegue che il giudizio di ottemperanza per le decisioni dei giudici della Corte dei Conti deve essere proposto innanzi allo stesso giudice contabile che ha emesso la sentenza del cui giudicato si chiede l'attuazione ” (TAR Campania, VII, 17 marzo 2020, n. 1153;TAR Campania, VIII, 1 giugno 2018, n. 3640).
2.3. Conclusione che, a fortiori , si impone avuto riguardo all’analoga prescrizione ora contenuta all’art. 217 del codice di giustizia contabile.
3. Le peculiari connotazioni della controversia, e la natura della pronunzia che quivi la definisce, inducono a compensare inter partes le spese di lite.