TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-08-27, n. 202200466

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-08-27, n. 202200466
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200466
Data del deposito : 27 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/08/2022

N. 00466/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00118/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2022, proposto da
Hospital Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi e Laura Simoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Ancona, piazza Cavour, 23;



nei confronti

Linea Sterile S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea, Martina Alò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Pianesi, in Ancona, via Marsala, 12;
Servizi Ospedalieri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enza Maria Accarino e Gaetano Di Giacomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Di Giacomo, in Salerno, piazza Flavio Gioia, 3;
So.Ge.Si. S.p.A., Adapta S.p.A., Servizi Italia S.p.A., Europa Multiservice S.r.l., Gruppo Industriale di Giacomo, Pacifico S.r.l., Servizi Sanitari Integrati, Soc. Coop. Lav. I.T., non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

previa sospensione

per quanto riguarda il ricorso principale:

della determina del Direttore Generale ASUR n. 79 del 3.2.2022, con cui i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10, relativi alla “Procedura aperta per l'affidamento in lotti distinti del servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, sterilizzazione, stireria, gestione del guardaroba, distribuzione della biancheria e degli indumenti da lavoro, degli enti del servizio sanitario regionale delle Marche da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, sono stati aggiudicati agli operatori economici Linea Sterile S.p.A. (Lotti 1, 2, 4 e 7), Servizi Ospedalieri S.p.A. (Lotti 3, 5, 6 e 10) e So.Ge.Si. S.p.A. (Lotto 8), nonché degli ulteriori atti e provvedimenti indicati nel ricorso;

per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da Servizi Ospedalieri S.p.A. il 1° aprile 2022:

a valere solo ove possa occorrere per finalità cautelativa e difensiva, in via subordinata e condizionata, in relazione ai Lotti indicati dal ricorrente principale, per l'annullamento a. in parte qua, per quanto di ragione e ove lesiva della determina del Direttore Generale n.79 del 3 febbraio 2022 di aggiudicazione dei lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 e 10, nella parte in cui ASUR Marche ha approvato gli atti di gara e disposto l'aggiudicazione della convenzione per i lotti 1,2,3,4,5,6,7,8 e 10; b. in parte qua, per quanto di ragione ed ove lesiva, della lex di gara e quindi della determina ASUR di indizione gara n.524 del 28.09.2020 di approvazione degli atti di gara e di fissazione delle caratteristiche della procedura (cfr. allegati da All. A ad All. G) in uno alle determine n.720 del 4.12.2020 n.59 del 29.1.2021 di modificazione ed integrazione degli atti di gara; c. in parte qua, per quanto di ragione e ove lesivo del bando di gara; d. per quanto di ragione e ove lesivo del disciplinare nella parte in cui (art. 18 Criterio di aggiudicazione e sotto punti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4) ha previsto, peraltro, che “Il punteggio dell'offerta tecnica, pari a complessivi 70 punti su 100, è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione predeterminati nella relazione tecnico illustrativa e dei relativi allegati. In tale ambito si precisa che la tabella “Criteri di Valutazione” (allegata alla relazione tecnico illustrativa) riporta una colonna identificata dalla dizione “Tipologia di Criterio” che identifica i criteri/sub-criteri di natura:- “Discrezionale”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità di ciascun commissario della Commissione Giudicatrice che esprimerà un giudizio a cui corrisponderà un coefficiente compreso fra zero(0) e uno (1);…”etc. ; e. in parte qua, per quanto di ragione e ove lesivo del CSA, della Relazione Tecnica Illustrativa e degli afferenti Allegati denominati rispettivamente Allegato D sub B e C Criteri e sub criteri di valutazione ed elementi motivazionali - Relazione tecnica illustrativa e All. D allegato sub B e C tabella criteri e sub criteri - relazione tecnica illustrativa, nella parte in cui hanno fissato le regole e le modalità di valutazione della offerta tecnica ove interpretabili nel senso difforme da quello qui fatto valere; f. per quanto di ragione e ove lesivi e in parte qua delle operazioni di gara e degli afferenti verbali del seggio di gara (allegati alla determina di aggiudicazione) ove interpretabili nel senso difforme da quello qui fatto valere; g. per quanto di ragione e ove occorrente di tutte le comunicazioni pubblicate a sistema inerenti la procedura che ci occupa in uno ai chiarimenti siccome pubblicati in relazione alla gara; h. per quanto di ragione e ove occorrente di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale anche interno non conosciuto in uno alla graduatoria provvisoria e finale; tutti nella parte in cui hanno fissato le regole e le modalità di valutazione delle offerte tecniche per la commissione di gara ove interpretabili in senso difforme da quello qui fatto valere.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, della Regione Marche, di Linea Sterile S.p.A. e di Servizi Ospedalieri S.p.A.;

Visto il ricorso incidentale

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il dispositivo di sentenza 25 luglio 2022, n. 447;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2022 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il presente giudizio attiene agli esiti della procedura ad evidenza pubblica indetta dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (A.S.U.R.) per l’affidamento, in favore degli enti del Servizio Sanitario Regionale, del servizio c.d. lavanolo (ossia noleggio, lavaggio, disinfezione, sterilizzazione, stireria, gestione del guardaroba, distribuzione della biancheria e degli indumenti da lavoro).

La gara era suddivisa in dieci lotti, corrispondenti alle cinque Aree Vaste in cui è articolata l’A.S.U.R., alle due aziende ospedaliere marchigiane (A.O. “Ospedali Riuniti” di Ancona e A.O. “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro) e alle tre sedi dell’Istituto Nazionale di Ricerca e Cura a carattere scientifico (I.N.R.C.A.), di cui due ubicate fuori del territorio regionale.

Va premesso che la lex specialis (art. 3, paragrafo “PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI”, del disciplinare) prevedeva il seguente doppio limite di aggiudicazione:

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati:

i. un massimo di n. 5 lotti, che saranno individuati sulla base del criterio “dell’importanza economica dei lotti” (a base di gara) in forza del quale si aggiudicano al “migliore concorrente”(operatore che ha presentato la migliore offerta intesa come 1° classificata) i lotti in ragione del loro valore più elevato (a base di gara) e si aggiudicano i lotti residuati ai “migliori concorrenti non aggiudicatari” (operatori che hanno presentato l’offerta che si è classificata successivamente alla 1° migliore offerta).

ii. i lotti aggiudicabili ad un medesimo operatore economico non potranno, comunque, superare il 50% dell’importo pari alla somma degli importi quinquennali a base di gara di tutti i lotti oggetto della procedura ” (per inciso, con sentenza n. 104/2021 questo Tribunale ha ritenuto legittime le suddette clausole del disciplinare).

2. All’esito delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, i lotti sono stati aggiudicati come segue:

- lotto n. 1 (importo a base d’asta € 7.253.100,00) in favore di Linea Sterile S.p.A.;

- lotto n. 2 (importo a base d’asta € 14.939.905,00) in favore di Linea Sterile S.p.A.;

- lotto n. 3 (importo a base d’asta € 15.954.920,00) in favore di Servizi Ospedalieri S.p.A.;

- lotto n. 4 (importo a base d’asta € 8.784.425,00) in favore di Linea Sterile S.p.A.;

- lotto n. 5

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