TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-03-18, n. 202200205

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-03-18, n. 202200205
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200205
Data del deposito : 18 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2022

N. 00205/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00536/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 536 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l’annullamento

sia per quanto riguarda il ricorso introduttivo sia per quanto riguarda i motivi aggiunti:

della determinazione del Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale in data 20.5.2021, notificata il 21.5.2021, con cui è stata disposta la sospensione precauzionale del ricorrente dall’impiego, nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2022, la dott.ssa L F e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato l’8 luglio 2021 e depositato il 14 luglio 2021 -OMISSIS- -OMISSIS-, appuntato scelto della Guardia di Finanza, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Comandante Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza ha disposto la sua sospensione precauzionale facoltativa dall’impiego. Il ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento del danno subito.

Ha dedotto i seguenti motivi:

I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 916 del d.lgs. n. 66/2010. Violazione dei principi di cui alla “Guida tecnica alle cinque procedure disciplinari”, approvata dal Ministero della Difesa in data 2.12.2016. Difetto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità gravi e manifeste . L’Amministrazione avrebbe adottato la misura avversata in assenza dei presupposti di legge ed in contrasto con il principio di proporzionalità, prendendo le mosse da un addebito penale privo di connessione con il servizio e di limitata gravità, che avrebbe, al più, giustificato il trasferimento del militare in altra sede.

II) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione . L’atto oppugnato sarebbe stato emesso senza adeguata istruttoria e mancherebbe di idoneo supporto motivazionale, non tenendo conto degli sviluppi del procedimento penale, nonché escludendo apoditticamente l’impiego dell’inquisito in altri compiti, senza valutare la sussistenza di una lesione al prestigio del Corpo di appartenenza.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato e instando per la reiezione dell’impugnativa.

Con successivo ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 4 ottobre 2021 e depositato il 6 ottobre 2021, il deducente ha articolato i seguenti motivi aggiunti:

I) Difetto dei presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità gravi e manifeste. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza ed apoditticità della motivazione sotto ulteriore profilo . Le difese spiegate in giudizio dalla resistente comproverebbero l’omessa effettuazione di indagini in relazione ai fatti di cui trattasi, avendo l’Amministrazione desunto automaticamente la gravità della condotta del ricorrente dalla natura dei reati contestati in sede penale.

II) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione sotto ulteriori e differenti profili. Violazione dell’art. 24 Cost . Il Ministero avrebbe inammissibilmente effettuato in causa un’integrazione postuma della motivazione dell’atto, facendo riferimento a profili non esplicitati in sede procedimentale e, segnatamente, al precedente trasferimento dell’esponente per incompatibilità ambientale, in quanto accusato di atti persecutori nei confronti di un’altra donna.

III) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità. Difetto e/o falsità dei presupposti. Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa . Dai documenti depositati dalla resistente in data 29 luglio 2021 emergerebbe che la sospensione precauzionale è stata illegittimamente disposta in assenza di clamor fori e nella consapevolezza del pregiudizio economico arrecato al dipendente.

Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- il Tribunale ha sospeso il provvedimento impugnato, reputando che le esigenze precauzionali potessero essere soddisfatte con l’assegnazione dell’appuntato a mansioni non operative e/o ad altra sede, senza la pistola d’ordinanza. Tuttavia, con provvedimento n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare del Ministero, escludendo la configurabilità di un “militare senz’armi”.

Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni con memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza dell’11 febbraio 2022.

1. L’impugnativa non è fondata.

In punto di fatto occorre premettere che il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza, risulta sottoposto a giudizio penale avanti al Tribunale di Genova per il reato di atti persecutori aggravati ai sensi dell’art. 612- bis , commi 1, 2 e 3, cod. pen. (doc. 9 resistente), commesso, secondo l’imputazione, ai danni della sua ex amante e del di lei marito.

In particolare, dalle querele sporte dai coniugi (docc.

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