TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2009-01-16, n. 200900081

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2009-01-16, n. 200900081
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 200900081
Data del deposito : 16 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02601/2008 REG.RIC.

N. 00081/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 02601/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2601 del 2008, proposto da:


Centro per la Medicina e L'Ambiente di Castagna A.Giuseppe &
C. S.a.s., rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso Alessandra Allotta in Palermo, via Domenico Trentacoste N. 89;


contro

Asl 103 - Catania in persona del Direttore generale, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso Andrea Piazza in Palermo, via G. Ventura N. 4;
Assessorato regionale alla Sanita', rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;

nei confronti di

Analisi Mediche Dott.Ri Cannavo';

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del contratto datato 30/10/2008, accettato con riserva dalla Società nella parte in cui l'Azienda assegna erroneamente il budget per l'anno 2008 pari a €.266.853,35 risultante inferiore a quello attribuito in data 31/07/2008;

- della deliberazione dell'Azienda USL del 29/8/2008 n.1729 e del 24/9/2008 n.1828 in cui si prevedono i criteri di determinazione del budget per l'anno 2008 e in base ai quali è stato assegnato alla ricorrente il budget per l'anno 2008 inferiore a quanto spettante dalla corretta applicazione del D.A. 8/8/2008 e delle circolari esplicative emanate dall'Assessorato e risultante inferiore a quello assegnato con contratto del 31/7/2006 e a quello provvisorio assegnato con nota del 3177/2008.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 103 - Catania;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Assessorato regionale alla Sanita';

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16/01/2009 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RITENUTO che, indipendentemente da ogni sommaria valutazione circa una ragionevole previsione sull'esito del ricorso, avuto riguardo ai profili di censura dedotti, non sussiste comunque, allo stato, l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile, per cui va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

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