TAR Milano, sez. I, sentenza 2018-10-29, n. 201802424

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2018-10-29, n. 201802424
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201802424
Data del deposito : 29 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2018

N. 02424/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02329/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2329 del 2009, proposto da
C D A, rappresentata e difesa dagli avvocati A R e F M, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, via Fontana, 5;

contro

Comune di Stradella, rappresentato e difeso dagli avvocati F A, S F F e P R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, via Gaetano Donizetti, 47;
Provincia di Pavia e Regione Lombardia, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

nella parte che riguarda il terreno di cui la ricorrente è comproprietaria,

a) del Piano di Governo del Territorio approvato dal Comune di Stradella (deliberazione n. 29 del 22 aprile 2009, deliberazione di adozione e atti e pareri richiamati nella deliberazione di approvazione);

b) degli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, “occorrendo, ma non sembra occorrere”, il PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Pavia e il DUSAF – Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e Forestali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Stradella;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 luglio 2018 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, comproprietaria di un appezzamento di terreno nel Comune di Stradella individuato al Catasto terreni Foglio n. 15, mappali 185 e 264 di complessivi mq. 2.564, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, tra cui, in particolare, il PGT del Comune di Stradella, nella parte in cui cambia la destinazione dei suoi terreni, in gran parte destinandoli a zona verde pubblico e così riducendone notevolmente le capacità edificatorie.

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

1) violazione ed errata applicazione delle norme sui vincoli relativi ai terreni boschivi;
difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti;
sviamento;
manifesta ingiustizia;

2) sotto diverso profilo, violazione ed errata applicazione delle norme sui vincoli relativi ai terreni boschivi, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, manifesta ingiustizia;

3) sotto diverso profilo, violazione ed errata applicazione delle norme sui vincoli relativi ai terreni boschivi, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, sviamento, manifesta ingiustizia.

Si è costituito il Comune intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza del giorno 10 luglio 2018 la causa è passata in decisione.

2. Il ricorso è infondato;
di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

2.1. I terreni di proprietà della ricorrente erano classificati dal previgente PRG comunale in parte come “strada ad uso pubblico” e in parte come zona “

ZTR

3 – Tessuto urbano a bassa densità”;
il nuovo strumento di pianificazione generale ne ha previsto il mutamento di destinazione e il loro azzonamento in parte come “tessuto urbano consolidato a bassa densità – TCR3” e in parte come “ambito a verde privato”.

2.2. Secondo la prospettazione di parte ricorrente:

- il Comune non avrebbe potuto recepire automaticamente le indicazioni del PTCP e del DUSAF, che in sede di pianificazione comunale di area da tempo inserita nel centro edificato, avrebbero dovuto essere oggetto, quanto meno, di una aggiornata verifica;
le classificazioni del PTCP e del DUSAF erano basate sulla asseritamente inesatta considerazione del terreno di cui trattasi come boschivo, soggetto al vincolo di inedificabilità ai sensi dell’originaria stesura dell’art. 142 della legge n. 42/2004;
il Comune non ha tenuto conto che la situazione giuridica del terreno era però mutata, anche se si fosse potuto considerare boschivo, in quanto erano state escluse dal vincolo, ai sensi della successive modifiche (da ultimo, art. 12 del d.lgs. n. 63/2008), le aree, come quella di cui trattasi, “che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B”;
inoltre, non tutta l’area in questione, indicata nel PTCP e nel DUSAF come boschiva, è stata classificata come verde privato, da ciò dovendosi desumere, a detta della ricorrente, la contraddittorietà delle controdeduzioni comunali, con le quali, da una parte, si dichiara di voler recepire le indicazioni di inedificabilità per la destinazione vincolata a verde e, dall’altra parte, si esclude da tale destinazione parte dell’area stessa;

- il terreno di cui trattasi non avrebbe mai potuto essere considerato boschivo, poiché vi erano cresciute solo alcune piante infestanti, trattandosi di terreno non utilizzato ed in area urbana;
tutt’al più, esse potevano considerarsi, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della l.r. n. 31/2008, come “Formazioni Vegetali Irrilevanti sotto il profilo Ecologico, Paesaggistico e Selvicolturale”;

- sarebbe sintomatico dello sviamento il fatto che il verde privato sia stato apposto su una specifica modesta area in un luogo “a bassa densità edilizia” confinante con un’ampia fascia di verde perturbano e boscato;
l’esigenza di riequilibrio delle condizioni di vivibilità della popolazione, nel caso di specie (zona a bassa densità edilizia al confine con ampia fascia verde), mancherebbe del tutto, così come non si ravviserebbero esigenze di attribuzione e tutela della destinazione agricola di un terreno incolto, tra le abitazioni del centro edificato.

2.3. Le censure non persuadono.

2.3.1. Le scelte pianificatorie del Comune trovano fondamento, in primo luogo, nei criteri in materia di tutela ambientale che risultano specificati nella Relazione Illustrativa al Documento di Piano (doc. 10 della produzione comunale).

In particolare, il Documento di Piano (v., in particolare, le pagg. 283 e 307 del doc. 10) ha precisato quali obiettivi:

- recepire i vincoli di natura ambientale imposti dalla normativa vigente;

- mantenere le componenti che strutturano la forma complessiva del paesaggio, conservando il patrimonio arboreo esistente;

- riservare una specifica attenzione alla tutela del territorio extraurbano, con conservazione “del patrimonio arboreo esistente, in particolare degli ambiti boscati e della vegetazione ripariale”;

- realizzare un “sistema continuo di aree verdi”, attraverso la creazione di un sistema di connessione tra aree a parco e giardino pubblico interne all’abitato ed aree a parco esistenti (ed in progetto) esterne;

- procedere al recupero della componente naturale delle aree agricole (siepi, filari, macchie boscate) mediante “applicazione di misure agro-ambientali”;

- incrementare le superfici boscate negli ambiti esistenti.

Sotto questo profilo, la scelta dell’Amministrazione di conservare e preservare l’area boschiva esistente sui sedimi della ricorrente non può ritenersi illogica, risultando al contrario coerente con le linee guida generali in tema di pianificazione territoriale che il Comune stesso si è dato.

2.3.2. In secondo luogo, le scelte pianificatorie dell’Ente trovano fondamento anche nelle analisi del suolo extraurbano compiute in sede di studi preliminari del PGT (cfr. i docc. 3, 5, 6 e 10 della produzione comunale), svolte sulla base delle banche dati in materia forestale (Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali – DUSAF) predisposte dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), che nella propria cartografia ufficiale ha chiaramente individuato i sedimi di proprietà della ricorrente come coperti da “boschi di latifoglie” (cfr. doc. 5).

Coerentemente con tali risultanze, la tavola

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