TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-07-13, n. 202402169

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-07-13, n. 202402169
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202402169
Data del deposito : 13 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2024

N. 02169/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03399/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3399 dell’anno 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avv. Giovambattista Cefalì e F I e con domicilio digitale come da registri PEC Giustizia;

contro

Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.1;

per l'annullamento

del provvedimento del 28 settembre 2022 del Ministero della Difesa – Direttore della III Divisione del DGPM recante diniego del rimborso delle spese di lite, nonché degli atti presupposti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la costituzione con successivo deposito dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;

Viste le memorie di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta nella Udienza pubblica del 12 luglio 2024 la relazione del dott. G N, ed ivi uditi gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1.Con il ricorso in esame si espone di essere Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Stazione di -OMISSIS- e di aver presentato in data 7/1/2019 istanza per il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, che lo aveva visto indagato e imputato dopo che erano stati sollevati dubbi circa la correttezza dell’operato in occasione di un intervento per incidente stradale, prima di essere assolto con sentenza del 12/3/2014 “perché il fatto non sussiste”. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato esprimeva parere negativo quanto alla congruità con motivazioni illogiche ed errate in fatto e in diritto;
a seguito delle osservazioni di parte ricorrente, l’Avvocatura erariale chiamata nuovamente ad esprimersi confermava il proprio orientamento con nota del 4/8/2022, posta a base del provvedimento impugnato.

Avverso il provvedimento in epigrafe è insorta parte ricorrente rassegnando le seguenti censure:

1.1

VIOLAZIONE DEGLI ARTT.

3 E 10

DELLA LEGGE N.

241/1990, DELL’ART.18 DEL D.L. N.67/1997 CONV. IN

LEGGE N.

135/1997,

DEGLI ARTT.

28 E 29 DEL DM N.55/2014. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA’ E CONTRADDITTORIETA’.



2. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per dedurre circa l’inammissibilità del ricorso non notificato ai sigg. -OMISSIS-e -OMISSIS- quali coimputati con il ricorrente e, comunque, l’infondatezza atteso il concetto di “medesima posizione processuale” e in ogni caso la legittimità della valutazione dell’Amministrazione come peraltro caratterizzata da ampia discrezionalità.



3. All'udienza pubblica del 12 luglio 2024 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.



3.1 Il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione in rito dal momento che, previa trattazione unitaria dei motivi di doglianza, il ricorso sia infondato nel merito per i motivi di seguito esposti.



3.2 Ai fini del decidere rileva la corretta applicazione dell'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla Legge n. 135 dello stesso anno, ove si dispone che “Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità”.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la finalità della disposizione è quella di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento del servizio (e dunque di consentire lo svolgimento sereno delle funzioni e dei servizi pubblici) e tenere indenni i soggetti dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei propri compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'Amministrazione di appartenenza in quanto sussista un rapporto di immedesimazione organica con l'Amministrazione di appartenenza (cfr. Cons. Stato, III, 25.11.2003, parere n. 332;
Tar Lazio, Roma, I, 7.9.2010, n.32113;
Tar Sicilia, Palermo, I, 15.2.2018, n. 409;
Tar Lazio, Latina, 26.4.2019, n.350;
Tar Friuli Venezia Giulia, 30.9.2019, n. 397).

In sostanza, il fatto oggetto del giudizio deve essere compiuto nell'esercizio delle attribuzioni o delle mansioni affidate al dipendente e deve sussistere un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta e deve intendersi quali azioni strumentali allo svolgimento del servizio e all'assolvimento dei doveri istituzionali (cfr. in termini, Cons. Stato, V, 23.9.2015, n. 4448;
IV, 3.10.2017, n.4584;
Tar Lazio, Roma, I, 5.3.2018, n.2426;
Tar Emilia Romagna, Bologna, I, 24.11.2020, n. 757).

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