TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-05-15, n. 201400338
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N. 00338/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00451/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 451 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, eredi di -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. G C, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui Uffici in Cagliari è per legge domiciliato;
per il risarcimento
del danno derivante da responsabilità di natura contrattuale, nonché del danno “catastrofale”, ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, lucidamente, abbia dovuto assistere allo spegnersi della propria vita, trattandosi di danno che si assume sia entrato a far parte del patrimonio della vittima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2014 il dott. M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Col ricorso in esame i ricorrenti indicati in epigrafe, nella loro qualità di eredi di -OMISSIS-, deceduto il 19 luglio 2003, chiedono il risarcimento del danno derivante da responsabilità di natura contrattuale nonché del danno “catastrofale”, rappresentando quanto segue.
I ricorrenti sono genitori e fratello, eredi di -OMISSIS-, 1° Caporal Maggiore Sc VSP, deceduto il 19 luglio 2003 a seguito di “-OMISSIS-”.
Dall’11 ottobre 1995 egli ha prestato servizio nell’Esercito, ha frequentato corsi di formazione e ha partecipato a missioni all’estero, in particolare in Bosnia Erzegovina e in Kosovo.
In occasione dell’ultima missione in Kosovo dal giugno al novembre del 2000, il medesimo ha avvertito i primi sintomi di un malessere, che poi ha saputo essere il “-OMISSIS-”.
Il militare veniva sottoposto a controlli presso l’ospedale militare di Pex per “-OMISSIS-”.
Successivamente, nel novembre 2000, veniva ricoverato presso l’ospedale Brotzu di Cagliari e poi trasferito presso l’ospedale Binaghi e successivamente presso l’ospedale oncologico regionale Businco di Cagliari.
Dal novembre 2000 sino al 24 marzo 2003 è stato ricoverato presso i vari ospedali di Cagliari.
In data 17 dicembre 2001, con verbale modello ML/AB n. 818 della commissione medica ospedaliera del centro medicina legale di Cagliari gli è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell’-OMISSIS- “-OMISSIS- in trattamento da ricontrollare”.
In data 19 luglio 2003 è deceduto a seguito di “-OMISSIS-”.
Sostiene la parte ricorrente che “nonostante la pericolosità di questi contagi, nessuna misura protettiva, come nei reparti dei contingenti dei Paesi Alleati, era stata adottata, né gli interessati erano stati informati dei particolari rischi cui potevano essere sottoposti”.
Sostiene la parte ricorrente che il -OMISSIS-, nello svolgimento del servizio, privo di qualsiasi protezione e del tutto ignaro, ha, quindi, contratto l’-OMISSIS- “-OMISSIS-”, per cui, accertato il nesso di causalità con il riconoscimento della causa di servizio, sussisterebbe quindi una precisa responsabilità dell’amministrazione chiamata in giudizio per il risarcimento dei danni, stante la contaminazione subita dal militare in questione da sostanze nocive nel corso di specifiche operazioni belliche.
La parte ricorrente invoca le conclusioni cui è pervenuto, al riguardo, il Tribunale Civile di Cagliari, in funzione di Giudice Unico, con la sentenza n. 601/2012 del 12 gennaio 2012.
La parte ricorrente chiede quindi il risarcimento del danno derivante da responsabilità di natura contrattuale, nonché del danno “catastrofale”, ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, lucidamente, abbia dovuto assistere allo spegnersi della propria vita, trattandosi di danno che si assume sia entrato a far parte del patrimonio della vittima.
Si conclude per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2014, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Col ricorso in esame i ricorrenti indicati in epigrafe, nella loro qualità di eredi di -OMISSIS-, deceduto il 19 luglio 2003, chiedono il risarcimento del danno derivante da responsabilità di natura contrattuale, nonché del danno “catastrofale”, ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, lucidamente, abbia dovuto assistere allo spegnersi della propria vita, trattandosi di danno che si assume sia entrato a far parte del patrimonio della vittima.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione della Difesa Erariale di inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, non potendosi ritenere sussistente l’asserita genericità della domanda medesima.
Deve essere altresì disattesa l’ulteriore eccezione di intervenuta prescrizione dei diritti e crediti azionati, genericamente avanzata dall’amministrazione, senza alcuna specificazione in proposito.
Passando al merito della questione, si rileva che, trattandosi di domanda di risarcimento del danno da responsabilità di natura contrattuale, è onere del lavoratore di provare l’esistenza del nesso causale tra la prestazione lavorativa e il danno alla salute, non risultando a tal fine decisiva la circostanza dell’avvenuto riconoscimento della dipendenza da “causa di servizio” dell’-OMISSIS- (cfr. Cassazione civile sezione lavoro n. 2038 del 29 gennaio 2013).
A quest’ultimo riguardo, rileva il collegio che non risultano essere stati depositati in giudizio gli atti relativi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle -OMISSIS- in questione, atti che - d’altro lato - non possono essere acquisiti al giudizio d’ufficio, trattandosi - si ribadisce - di un giudizio in materia di risarcimento del danno, improntato in maniera rigorosa al principio dell’onere della prova (cfr. T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 03/12/2013 n. 2681, secondo cui, nel giudizio risarcitorio non è applicabile il principio dispositivo con metodo acquisitivo, caratteristico del processo impugnatorio, applicandosi invece al giudizio risarcitorio, proposto davanti al giudice amministrativo, il principio generale sulla distribuzione dell'onere della prova, sancito dall'art. 2697 c.c., con la conseguenza che il danneggiato non può limitarsi ad allegare un principio di prova, ma è investito in pieno dell'onere della prova).
Ciò stante, ritiene il collegio che la causa debba essere decisa allo stato degli atti con riferimento alla specifica questione se, nel caso di specie, sia stata fornita dal lavoratore la prova dell’esistenza del nesso causale tra la prestazione lavorativa e il danno alla salute.
Preso atto delle produzioni effettuate dalle parti, ritiene il collegio che, nel caso di specie, non sussista la prova del predetto nesso di causalità.
In particolare, ritiene il collegio di dovere prendere atto delle risultanze della Relazione di Consulenza Tecnica d’ufficio redatta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari, nella quale, in ordine al quesito se le patologie riscontrate “e il successivo decesso siano collegati con nesso causale, o l’eventuale grado di probabilità di tale collegamento, allo svolgimento del servizio (missioni in Bosnia e in Kossovo) ed in particolare alle condizioni ambientali cui è stato esposto il -OMISSIS-”, nonché in ordine agli ulteriori quesiti, i consulenti tecnici d’ufficio, dopo avere ampiamente esaminato ed argomentato in ordine agli elementi ed aspetti rilevanti nel caso di specie, hanno concluso precisando che “Non si ravvisano pertanto elementi che consentano di affermare una correlazione tra missioni svolte in Bosnia-Erzegovina e Kossovo, e la malattia che trasse a morte il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-”;che “In riferimento agli anni di cui si discute, non è possibile indicare quali interventi di natura preventiva potessero essere adottate per il personale in servizio nelle regioni in cui ha operato il sig. -OMISSIS-”;che “non esiste, a parere dei sottoscritti, alcuna correlazione tra mansioni svolte durante le missioni in Bosnia Erzegovina e Kossovo ed il -OMISSIS- che trasse a morte il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-”.
In particolare, devono evidenziarsi i rilievi dei consulenti tecnici secondo cui “il periodo intercorso tra le missioni in Kossovo del 1999 e del 2000 e la diagnosi di -OMISSIS- è molto breve, troppo breve per prendere in esame la possibilità di un rapporto causale tra tali omissioni e la comparsa di malattia… omissis….”, nonché degli ulteriori rilievi secondo cui “dalle risultanze della International Atomic Energy Agency (IAEA) e della United Nations Environmental Program (UNEP) è emerso che non si è registrata una contaminazione significativa delle aree sottoposte a mitragliamento con dardi a uranio impoverito, eccetto nei punti di contaminazione dove sono stati rinvenuti dardi, e che anche tali punti non presentano comunque rischi significativi di contaminazione dell’aria, dell’acqua o delle piante. …. omissis….”.
Ciò stante, ritiene il collegio che, allo stato degli atti, ed in particolare alla luce degli elementi di prova prodotti in giudizio, non sussistano obiettive ragioni per disattendere tali conclusioni, che risultano altresì conformi alle risultanze di studi e ricerche effettuate in materia con riferimento all’uso di proiettili a uranio impoverito, di cui agli atti prodotti in giudizio del Ministero della Difesa.
Per le suesposte considerazioni, disattese le contrarie argomentazioni della parte ricorrente, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
Stante la natura delle questioni controverse, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.