TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2015-11-17, n. 201501194

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2015-11-17, n. 201501194
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201501194
Data del deposito : 17 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02926/2015 REG.RIC.

N. 01194/2015 REG.PROV.CAU.

N. 02926/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2926 del 2015, proposto da: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Mariachiara Garacci, con domicilio eletto presso Filippo Tortorici in Palermo, viale Francesco Scaduto 2/D;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, Istituto Comprensivo Statale "Principessa Elena di Napoli" -Palermo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, Via A. De Gasperi 81;

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia,

del Provvedimento, di cui non si conoscono gli estremi, dell'Istituto Comprensivo Statale "Principessa Elena di Napoli" di Palermo nella parte in cui prevede per l'anno scolastico 2015-2016 l'assegnazione al minore -OMISSIS-di un insegnante di sostegno per sole 14 ore settimanali anziché per 22 ore settimanali, pari all'intero orario di lavoro di tale insegnante, secondo il rapporto di 1/1, così come risulta necessario attesa la grave disabilità del minore;

b. dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, nonostante la richiesta di assegnazione di ulteriori posti in deroga da parte del Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Principessa Elena di Napoli" di Palermo, hanno assegnato a quest'ultimo un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico ai disabili gravi iscritti presso il predetto Istituto;

c. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali, comunque lesivi dell'interesse della ricorrente;

per l'accertamento

del diritto del minore -OMISSIS-ad essere assistito da un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica, o, quanto meno, per l'intero orario di lavoro di tale insegnante (22 ore settimanali), secondo il rapporto di 1/1 sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all'approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno

e per la condanna

delle amministrazioni resistenti all'assegnazione a favore del minore -OMISSIS-di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica o, quanto meno, per l'intero orario di lavoro di tale insegnante (22 ore settimanali) secondo il rapporto di 1/1 sia per il corrente anno scolastico sia per i prossimi anni scolastici e sino all'approvazione di un piano educativo individualizzato che determini un diverso numero di ore di sostegno, nonché per il riconoscimento del diritto del minore -OMISSIS-e del suo genitore al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno

e per la condanna

delle amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore e dal suo genitore a causa della mancata tempestiva assegnazione di un numero adeguato di ore di sostegno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo e di Istituto Comprensivo Statale "Principessa Elena di Napoli" -Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2015 il dott. C F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, in relazione all'oggetto della controversia ed alla condizione di salute del minore di cui in epigrafe, sussiste l'allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, ed alla stregua della documentazione in atti (verbale " GLIS" del 19.01.2015, indicante n. 22 ore di insegnamento di sostegno), redatta secondo lo schema procedimentale di cui al D.P.R. 24.02.1994 (" Atto di Indirizzo e Coordinamento coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap ") e dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 (" Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell' art. 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 "), i motivi dedotti in ricorso appaiono sorretti da sufficiente fumus boni iuris , per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta;

- che a tal fine rilevano i molti precedenti giurisprudenziali di questa Sezione (cfr. da ultimo sent. n. 227/2015), nonché i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 80/2010, che ha dichiarato illegittimo l’art. 2, comma 413, della L. n. 244/2007 nella parte in cui fissava un limite massimo al numero di posti degli insegnanti di sostegno, e del successivo comma 414 nella parte in cui escludeva la possibilità (già contemplata dall’art. 40 della n.449/1997), di assumere insegnanti di sostegno " in deroga " in presenza di studenti con disabilità grave;
sentenza a cui il Legislatore ha dato seguito, prima con il D.L. n. 78/2010, conv. in L. 122/2010 (che, al comma 15 dell’art. 9, ha fatto nuovamente salva la facoltà di autorizzare posti di sostegno in deroga al contingente previsto per l’anno scolastico 2010/2011 esclusivamente in presenza di handicap gravi), e successivamente, con l’art. 19, comma 11, del D.L.

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