TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-03-09, n. 202200683

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-03-09, n. 202200683
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202200683
Data del deposito : 9 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2022

N. 00683/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00059/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 59 del 2018, proposto da Rfi - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Sansone in Salerno, via Trento, 123;

contro

Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 6/10/2017, pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Casal Velino il giorno 19/10/2017, con cui l'Amministrazione ha deliberato “che il Consiglio Comunale demandi al Sindaco e, per esso, agli Uffici competenti l'adozione degli atti propedeutici alla indizione di apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., al fine di discutere e dirimere le questioni attinenti lo scalo ferroviario presente all'interno del territorio del Comune di Casal Velino, denominato “Vallo della Lucania - Castelnuovo”, nel suo complesso, principalmente sotto il profilo della integrazione del toponimo con l'inserimento del nome “Casal Velino”, anteponendo lo stesso alla attuale denominazione “Vallo della Lucania - Castelnuovo” o ad altre che eventualmente si vorranno adottare”, nonché per regolamentare l'area in questione, definitivamente destinando la stessa a parcheggio a pagamento, nonostante l'espressa menzione della contrarietà di RFI all'istituzione di detti luoghi di sosta;

di ogni ulteriore atto, ancorché sconosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi la Delibera n. 69 del 14/4/2016, la Delibera n. 102 del 19/5/2016 e l'Ordinanza n. 17 del 31/5/2016, tutte adottate dal Comune di Casal Velino.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casal Velino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente ha allegato e dedotto che: la stazione di “Vallo della Lucania - Castelnuovo” è uno scalo ferroviario della linea Tirrenica Meridionale (tratto “Battipaglia - Reggio Calabria”), posto a servizio dei centri abitati di Casal Velino, Vallo della Lucania e Castelnuovo Cilento;
detta stazione fu attivata nel 1887 in concomitanza con l'apertura del tronco ferroviario “Agropoli-Vallo della Lucania” ed è oggi ubicata nel territorio del Comune di Casal Velino;
al fine di far fronte in maniera più adeguata alle spese di manutenzione dello scalo, interamente incombenti sullo stesso Comune, l’amministrazione resistente proponeva di procedere, in via sperimentale a partire dal mese di giugno 2016, alla regolamentazione della sosta nelle aree adiacenti ed antistanti la stazione, misura che, a dire dell’Autorità comunale, risultava altresì giustificata da presunte “ragioni di ordine e sicurezza pubblica”, visti gli inconvenienti che l’ampio afflusso di turisti causava, nei mesi estivi, alla circolazione e alla viabilità sul territorio;
tali aree risultano di esclusiva proprietà della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., censite al Catasto terreni del Comune di Casal Velino al Fg. 27 – part.lle 329 e 330, quali immobili ricompresi nel “Demanio dello Stato - Ferrovie”;
di conseguenza, qualsiasi attività, modifica o gestione del sito non poteva e non può che essere svolta con la partecipazione e il consenso della società odierna ricorrente;
tuttavia, giusta Delibera n. 69 del 14/4/2016, il Comune di Casal Velino procedeva direttamente, senza interpellare RFI, a istituire parcheggi non custoditi, gratuiti per i residenti e a pagamento per i non residenti, nel piazzale antistante lo scalo ferroviario;
con il medesimo provvedimento (poi seguito dalla Delibera n. 102 del 19/5/2016 e dall’Ordinanza n. 17 del 31/5/2016), addirittura già l’Ente stabiliva l’ammontare della tariffa per lo stesso parcheggio;
la citata Delibera veniva successivamente pubblicata all’Albo pretorio comunale in data 2/5/2016 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali o TUEL), mentre veniva comunicata alla RFI-DTP di Reggio Calabria soltanto successivamente, in data 13/5/2016;
pertanto, la ricorrente procedeva a svolgere gli opportuni controlli e le necessarie indagini in vista di ogni più idonea azione volta alla tutela delle proprie prerogative e delle proprie posizioni giuridiche;
in esito al sopralluogo effettuato dal Referente patrimoniale della RFI in data 21/6/2016, emergeva tuttavia l’intendimento del Comune di richiedere la concessione in locazione delle aree adiacenti lo scalo ferroviario;
al termine del citato sopralluogo del 21/6/2016, RFI sottolineava l’illegittimità dell’apposizione della cartellonistica pubblicitaria presente attorno e all’interno dell’area sine titulo destinata a parcheggio a pagamento, circostanza della quale la società proprietaria veniva a conoscenza soltanto in quella data;
in un’ottica collaborativa e finalizzata ad addivenire alla migliore soluzione delle problematiche e delle esigenze manifestate dal Comune, RFI poneva successivamente in essere tutte le attività necessarie per instaurare un dialogo costruttivo, a livello inter-istituzionale, con l’Ente territoriale, accogliendo tra l’altro le richieste dei limitrofi Comuni di Vallo della Lucania e di Castelnuovo Cilento, che domandavano di essere coinvolti nella discussione propedeutica all’adozione dei processi gestionali sul sito;
nel frattempo, ad ogni modo, il Comune di Casal Velino, pur non avendo ottenuto alcun titolo abilitativo, continuava a utilizzare il piazzale antistante lo scalo ferroviario quale parcheggio a pagamento, tra l’altro dettando ulteriori prescrizioni regolatorie di dettaglio con Delibera n. 282 del 29/12/2016;
al fine di addivenire a una definitiva soluzione della situazione in esame, visto anche l’evolversi della stessa, RFI organizzava quindi un incontro con tutte e tre le Autorità comunali orbitanti attorno allo scalo ferroviario “Vallo della Lucania - Castelnuovo”, che avveniva in data 5/4/2017;
tuttavia, in vista di tale riunione, tuttavia, il Comune di Casal Velino “poneva sul tavolo” l’ulteriore questione della denominazione dello scalo, lamentando che risultava del tutto ingiusto e non più rispondente ai tempi il fatto che la stazione, sebbene posta su territorio di Casal Velino, che ne sosteneva per intero i costi di manutenzione e di miglioramento, riportasse soltanto i nomi delle altre due comunità limitrofe, circostanza che risultava comportare in concreto asseriti e non meglio precisati o quantificati danni in termine di immagine e di competitività turistica della cittadina, nel panorama costiero;
la richiesta di modifica della denominazione dello scalo, in effetti, era già stata avanzata dal Comune con nota prot. n. 12536 del 6/11/2012 e la RFI aveva negli anni avviato vari procedimenti interni volti alla valutazione dell’istanza;
inoltre, a riscontro dell’istanza testé citata l’odierna ricorrente, richiamando la “Procedura Operativa Direzionale di RFI del 28.06.2012”, il Comune faceva presente la volontà di modificare detta denominazione soltanto previa acquisizione di formale assenso da parte degli altri Comuni coinvolti, individuati nel Comune di Castelnuovo Cilento e di Vallo della Lucania;
tuttavia, essendo a oggi decorsi ben 130 anni dall’avviamento della stazione, la denominazione dello scalo risulta oramai aver assunto una sorta di “stabilità storica”, che comporta un’attenta ponderazione in merito alla sua modificazione, tenuto conto altresì del fatto che il Comune di Casal Velino ha, fin da principio, domandato non semplicemente l’aggiunta del proprio toponimo a quello della stazione, ma addirittura la sostituzione della denominazione ovvero l’anteposizione del nome “Casal Velino” (che risulterebbe in tal modo l’unico visibile sulle segnaletiche tabellari poste nell’ambito dello scalo ferroviario) a quelli odierni di “Vallo della Lucania – Castelnuovo”;
in ogni caso, sempre nell’ottica di quel clima collaborativo di cui RFI, come sopra chiarito, ha inteso farsi portatrice, nell’incontro del 5/4/2017 si procedeva a valutare anche tale ulteriore esigenza sollevata dal Comune oggi resistente;
a conclusione della riunione, veniva redatto verbale ove si dichiarava che il Comune di Casal Velino si impegnava a revocare i provvedimenti con i quali era stato istituito il parcheggio a pagamento nell’area antistante la stazione di Vallo della Lucania, a fronte dell’assunzione di una quota dei costi di gestione anche da parte delle altre due Amministrazioni comunali;
all’esito di tali attività, RFI si riservava la possibilità di valutare la concessione in comodato del piazzale, per la realizzazione, questa volta titolata, del parcheggio a servizio delle tre comunità, nonché ogni attività in merito all’eventuale modifica della denominazione dello scalo ferroviario, con l’aggiunta in coda del toponimo “Casal Velino”;
nonostante la formalizzazione di tali intese e le ripetute interlocuzioni intercorse tra RFI e le Amministrazioni locali, tuttavia, non vi è mai stata evidenza di attività amministrativa finalizzata alla soluzione delle problematiche da parte dei tre Comuni;
quindi, del tutto inaspettatamente, con Delibera n. 23 del 6/10/2017, pubblicata sull'Albo pretorio on-line il 19/10/2017 e dichiarata immediatamente esecutiva ed efficace ai sensi dell’art. 134, c. 4 del TUEL, l’Amministrazione comunale di Casal Velino ha deliberato “che il Consiglio Comunale demandi al Sindaco e, per esso, agli Uffici competenti l’adozione degli atti propedeutici alla indizione di apposita Conferenza di Servizi” all’espresso e dichiarato fine di “discutere e dirimere le questioni attinenti lo scalo ferroviario presente all’interno del territorio del Comune di Casal Velino, denominato “Vallo della Lucania - Castelnuovo”, nel suo complesso, principalmente sotto il profilo della integrazione del toponimo con l’inserimento del nome “Casal Velino”, anteponendo lo stesso alla attuale denominazione “Vallo della Lucania - Castelnuovo”, nonché per regolamentare l'area in questione, definitivamente destinando la stessa a parcheggio a pagamento.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha articolato plurime censure di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere.

Si è costituito il Comune di Casalvelino, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, stante la natura provvisoria e comunque non lesiva dell’atto impugnato, laddove, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, perché infondato in fatto e in diritto.

All’esito della camera di consiglio del 8.03.202222, il Collegio ha riservato la decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Invero, nell’ambito del presente giudizio, la ricorrente ha impugnato la Delibera n. 23/2017 con cui il Consiglio Comunale si è limitato ad attribuire al Sindaco i poteri per l’adozione degli atti propedeutici alla indizione della Conferenza di Servizi per la questione relativa alla denominazione dello scalo ferroviario.

Trattasi, con tutta evidenza, di un atto di mero indirizzo al Sindaco per l’attivazione del procedimento relativo alla modifica della denominazione dello scalo ferroviario e dunque, privo di qualsiasi contenuto ad effetto provvedimentale, che non dispiega alcuna efficacia direttamente lesiva degli interessi della ricorrente (ex multis, TAR Sicilia, Catania, Sezione I, 18 gennaio 2016, n. 162), potendo la lesività apprezzarsi solo con riferimento ai successivi atti con cui l’amministrazione provvederà in via definitiva (T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 09-09-2011, n. 963).

Invero, l’atto di indirizzo, ove sia viziato, incide su interessi sostanziali soltanto indirettamente, cioè tramite l’invalidità derivata dell’atto in funzione del quale è stato emanato, con la conseguenza che l’interessato si limiterà ad impugnare l’atto derivato o definitivo per il vizio suo proprio derivatogli dal primo (Cons. St., Sez. V, 20 dicembre 1996 n. 1563, Cons. St., sez. IV, 29 gennaio 1998 n. 112).

Com’è noto, infatti, l’interesse processuale presuppone una lesione concreta ed attuale dell’interesse

sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale (ex multis, Consiglio di Stato, n. 4133/2009).

Alla stregua delle osservazioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Le spese di lite relative al presente grado di giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell’andamento della causa e della definizione in rito della controversia.

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