TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-03-09, n. 202200683

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2022-03-09, n. 202200683
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202200683
Data del deposito : 9 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2022

N. 00683/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00059/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 59 del 2018, proposto da Rfi - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federica Sansone in Salerno, via Trento, 123;



contro

Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 6/10/2017, pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Casal Velino il giorno 19/10/2017, con cui l'Amministrazione ha deliberato “che il Consiglio Comunale demandi al Sindaco e, per esso, agli Uffici competenti l'adozione degli atti propedeutici alla indizione di apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 e ss. della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., al fine di discutere e dirimere le questioni attinenti lo scalo ferroviario presente all'interno del territorio del Comune di Casal Velino, denominato “Vallo della Lucania - Castelnuovo”, nel suo complesso, principalmente sotto il profilo della integrazione del toponimo con l'inserimento del nome “Casal Velino”, anteponendo lo stesso alla attuale denominazione “Vallo della Lucania - Castelnuovo” o ad altre che eventualmente si vorranno adottare”, nonché per regolamentare l'area in questione, definitivamente destinando la stessa a parcheggio a pagamento, nonostante l'espressa menzione della contrarietà di RFI all'istituzione di detti luoghi di sosta;

di ogni ulteriore atto, ancorché sconosciuto, presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi la Delibera n. 69 del 14/4/2016, la Delibera n. 102 del 19/5/2016 e l'Ordinanza n. 17 del 31/5/2016, tutte adottate dal Comune di Casal Velino.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casal Velino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente ha allegato e dedotto che: la stazione di “Vallo della Lucania - Castelnuovo” è uno scalo ferroviario della linea Tirrenica Meridionale (tratto “Battipaglia - Reggio Calabria”), posto a servizio dei centri abitati di Casal Velino, Vallo della Lucania e Castelnuovo Cilento; detta stazione fu attivata nel 1887 in concomitanza con l'apertura del tronco ferroviario “Agropoli-Vallo della Lucania” ed è oggi ubicata nel territorio del Comune di Casal Velino; al fine di far fronte in maniera più adeguata alle spese di manutenzione dello scalo, interamente incombenti sullo stesso Comune, l’amministrazione resistente proponeva di procedere, in via sperimentale a partire dal mese di giugno 2016, alla regolamentazione della sosta nelle aree adiacenti ed antistanti la stazione, misura che, a dire dell’Autorità comunale, risultava altresì giustificata da presunte “ragioni di ordine e sicurezza pubblica”, visti gli inconvenienti che l’ampio afflusso di turisti causava, nei mesi estivi, alla circolazione e alla viabilità sul territorio; tali aree risultano di esclusiva proprietà della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., censite al Catasto terreni del Comune di Casal Velino al Fg. 27 – part.lle 329 e 330, quali immobili ricompresi nel “Demanio dello Stato - Ferrovie”; di conseguenza, qualsiasi attività, modifica o gestione del sito non poteva e non può che essere svolta con la partecipazione e il consenso della società odierna ricorrente; tuttavia, giusta Delibera n. 69 del 14/4/2016, il Comune di Casal Velino procedeva direttamente, senza

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