TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-01-31, n. 202000256

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-01-31, n. 202000256
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202000256
Data del deposito : 31 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2020

N. 00256/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02595/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2018, proposto dall’impresa individuale “Orzati Federica”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. A S, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Torquato Tasso, n. 4;

contro

Assessorato regionale delle attività produttive, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6, è elettivamente domiciliato;

nei confronti

Radici quadrate s.r.l.s., Dividendum s.r.l.s., Pes Coupon s.r.l., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- del d.d.g. n. 1742/3.S dell’11 ottobre 2018, notificato il 18 ottobre 2018, dell’Assessorato regionale delle attività produttive relativo all’”Avviso - azione 5.1-2 del PO

FESR

2014 – 2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento – procedura valutativa a sportello – Regolamento n. 1407/2013 “De Minimis””, di approvazione dell’elenco delle operazioni non ammesse, nella parte in cui risulta inserita l’istanza per contributo progetto n. 095520510791 della ditta ricorrente;

- della nota prot. n. 57608 del 16 ottobre 2018 di notifica del D.D.G. n. 1742/3.S dell’11 ottobre 2018 dell’Assessorato regionale delle attività produttive;

- del D.D.G. n. 1875/3S, 1877/3S, 1878/3S, 1879/3S del 26 ottobre 2018 dell’Assessorato regionale delle attività produttive di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse al finanziamento ed elencate nelle tabelle 1 e 2 allegate nell’ambito dell’azione 3.5.1-02 del PO

FESR

2014/2020, nella parte in cui non risulta inserita l’istanza per contributo del progetto n. 095520510791 dell’impresa Orzati;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota pec prot. n. 47363 del 30.08.2018, dell’Assessorato regionale delle attività produttive – Dipartimento delle attività produttive, Servizio 3S/artigianato di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione della istanza per contributo progetto n. 095520510791 dell’impresa Orzati;

- del verbale dei lavori e dell’attività istruttoria/valutativa – ove esistenti – della Commissione relativa alla valutazione delle osservazioni ed istanza di riesame della Orzati prodotte a seguito di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota pec prot. n. 39562 del 17.07.2018, dell’Assessorato regionale delle attività produttive – Dipartimento delle attività produttive, Servizio 3S/artigianato di richiesta, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs.vo n. 56 del 2016, d’integrazione documentale;

- ove occorra e per quanto di ragione, del par. 4.4, comma 1, lett. b) punto II, dell’avviso pubblico relativo all’azione 5.1-2 del PO

FESR

2014-2020 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento – procedura valutativa a sportello – Regolamento n. 1407/2013 “De Minimis””, nei termini specificati infra;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti n. 1761, 1762 del 12 ottobre 2018 e n. 1770 del 15 ottobre 2018 di approvazione elenco delle istanze ammesse al finanziamento azione 3.5.1-02 PO-

FESR

2014/2020;

- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti n. 1013 del 28.06.2018, n. 1103 del 18.06.2018, n. 1100 del 17.07.2018, n. 1119 del 20.07.2018, n. 1201 del 02.08.2018, n. 1317 del 05.09.2018, n. 1347 del 10.09.2018, n. 1431 del 19.09.2018 e n. 1657 dell'01.10.2018, con i quali sono stati approvati i progetti valutati dalla Commissione;

- di ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale delle attività produttive;

Vista l’ordinanza cautelare n. 52 del 10 gennaio 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2020, il consigliere A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato.


FATTO

Con ricorso, notificato il 17 dicembre 2018 e depositato il giorno successivo, l’impresa individuale Federica Orzati, premesso di essersi iscritta alla Camera di Commercio l’11 settembre 2017 e di essere un’impresa inattiva, esponeva di avere partecipato alla procedura finalizzata alla concessione delle agevolazioni a valere sull’azione 3.5.1 – 02 del P.O. F.E.S.R. 2014/2020, aiuti alle imprese in fase di avviamento – procedura valutativa a sportello – regolamento UE n. 1407/2013 “de minimis”.

Rappresentava che l’Assessorato regionale delle attività produttive, con nota prot. n. 39562 del 17 luglio 2018, le aveva richiesto, a titolo di soccorso istruttorio, la trasmissione della situazione economica e patrimoniale del periodo, asseritamente dovuta in base al punto 4.4, lettera b, punto II, dell’avviso.

Aveva riscontrato tempestivamente tale richiesta tramite pec del 23 luglio 2018 con cui, precisato di non essere tenuta all’adempimento, aveva trasmesso la propria situazione reddituale (conto profitti e perdite) al 31 dicembre 2017 e al 30 giugno 2018, da cui risultava una movimentazione pari a zero, in quanto era un’impresa inattiva.

Ciononostante, l’Assessorato, facendo seguito al preavviso di rigetto prot. n. 47363 del 30 agosto 2018, malgrado la trasmissione di articolate osservazioni e di una (irrituale) dichiarazione dello stato patrimoniale attestante la situazione patrimoniale del periodo, aveva adottato il d.d.g. n. 1743/3S dell’11 ottobre 2018, con cui l’aveva inserita tra le imprese non ammesse al finanziamento, con la seguente motivazione: “ E’ assente la situazione economica e patrimoniale del periodo in violazione del paragrafo 4.4.1, lettera b, del bando ”.

Esposti i fatti, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, del d.d.g. n. 1743/3S dell’11 ottobre 2018, con cui la propria istanza era stata inclusa tra quelle non ammissibili, e di quelli n. 1875/3S, 1877/3S, 1878/3S, 1879/3S, del 26 ottobre 2018 di approvazione dell’elenco delle istanze ammesse, nella parte in cui non la includevano, nonché degli ulteriori atti impugnati per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione: del par. 4.4, comma 1, lett. b) punto II, dell’avviso pubblico per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni previste dall’azione 3.5.1-2;
degli artt. 3 e 97 della costituzione. Eccesso di potere sotto i profili: del grave travisamento dei fatti;
del difetto d’istruttoria;
dell’erroneità della motivazione;
dell’illogicità e irragionevolezza manifeste.

2) Violazione e falsa applicazione: dei principi in materia di giusto procedimento;
degli artt. 7 e ss. della l. n. 241 del 1990;
degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
del principio della trasparenza dell’azione amministrativa. Eccesso di potere sotto i profili: del grave travisamento dei fatti;
del difetto di istruttoria;
dell’erroneità della motivazione;
dell’illogicità e irragionevolezza manifeste;
della violazione del principio del favor partecipationis ;
della sproporzione;
dell’illogicità manifesta.

3) Eccesso di potere sotto il profilo della carenza d’istruttoria. Violazione del principio del favor partecipationis . Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Cost.. Eccesso di potere sotto i profili della sproporzione e dell’illogicità manifesta.

L’obbligo di trasmissione del documento attestante la situazione economico e patrimoniale del periodo non sussisteva per le imprese individuali in contabilità semplificata, in quanto non tenute alla redazione del bilancio. Avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, aveva rappresentato di essere inattiva e, comunque, trasmesso la documentazione richiesta. La clausola di cui al par. 4.4, comma 1, lett. b) punto II, dell’avviso pubblico era ambigua e avrebbe dovuto essere preferita l’interpretazione che consentiva la massima partecipazione alla gara.

Per l’Assessorato regionale delle attività produttive si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Con ordinanza n. 52 del 10 gennaio 2019, l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame del provvedimento impugnato alla luce delle censure dedotte.

In vista dell’udienza, l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Anche la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che il Dirigente generale dell’Assessorato regionale delle attività produttive, in esecuzione di varie ordinanze cautelari, tra cui quella relativa al ricorso in esame, aveva adottato il decreto n. 1755/3S del 23 maggio 2019, con cui l’aveva ammessa alla valutazione, e, successivamente, quello n. 3180/3S del 23 ottobre 2019 di ammissione, con riserva dell’esito del giudizio di merito, al finanziamento. Fatta tale precisazione in fatto, ha insistito per l’accoglimento delle proprie domande.

Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2020, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la mancata concessione del contributo a valere sull’azione 3.5.1-02 del P.O. F.E.S.R. 2014/2020, che è stata motivata con riferimento all’omessa tempestiva trasmissione del documento attestante la situazione economico – patrimoniale del periodo, in violazione del paragrafo 4.4., comma 1, lett. b) punto II, dell’avviso.

Precisato che è stato integrato il contraddittorio, vanno esaminati congiuntamente i tre motivi di ricorso con cui la ricorrente deduce, in via gradata, che: l’obbligo di trasmissione del documento attestante la situazione economico e patrimoniale del periodo non sussisteva per le imprese individuali in contabilità semplificata, in quanto non tenute alla redazione del bilancio;
avrebbe dovuto tenersi conto del fatto che, a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, aveva rappresentato di essere inattiva e, comunque, trasmesso la documentazione richiesta;
la clausola in questione era ambigua e avrebbe dovuto essere preferita l’interpretazione che consentiva la massima partecipazione alla gara.

Le doglianze non sono di agevole definizione.

Preliminarmente va precisato che:

- l’azione 3.5.1_02 del PO

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