TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2011-02-24, n. 201100051

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2011-02-24, n. 201100051
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201100051
Data del deposito : 24 febbraio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00083/2011 REG.RIC.

N. 00051/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00083/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 83 del 2011, proposto da:

Onda Sud Srl, rappresentato e difeso dall'avv. D C, con domicilio eletto presso Maurizio Tripepi Avv. in Reggio Calabria, via F.Lli Cairoli N. 1/B;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico e delle Comunicazioni, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

nei confronti di

Jonica Radio Sas;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza di disattivazione prot. 93/110/DIR comunicata con nota prot. 008175 del 6/7/2010, notificata il 13/07/2010, nonché di ogni altro atto ad esso connesso o collegato, ivi compresa la diffida prot. 2041 del 19/02/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico -Comunicazioni-;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad un primo pur sommario esame dei motivi di ricorso, non sembrano sussistere profili sufficienti a sorreggere una ragionevole prognosi di accoglimento, avuto in particolare riguardo all’avvenuta previa intimazione ad eliminare le cause di interferenza riscontrate, ed alla natura cautelare e temporanea del provvedimento inibitorio emesso rispetto alla definitiva revoca della concessione contemplata dagli artt. 42 e 52 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

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