TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-04-08, n. 202200791
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Pubblicato il 08/04/2022
N. 00791/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2022, proposto da
3.M.C. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato U C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Asst Nord Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accesso
a delibere, determine e provvedimenti con relativi allegati, atti presupposti e conseguenti, ad esempio bandi di gara, offerte di 3.M.C. Spa, verbali di gara e di aggiudicazione nonché per il rilascio di copia degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale - Asst Nord Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il dott. G Z e trattenuta la causa in decisione come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società 3.M.C. Spa, operante nel settore delle pubbliche forniture agli enti sanitari, presentava dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) Nord Milano una istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241/1990, per ottenere copia degli atti relativi alle gare d’appalto alla stessa aggiudicate dalla Asst o dai suoi danti causa.
La domanda era giustificata con la necessità di acquisire la documentazione in vista di un contenzioso civile con la stessa Amministrazione, finalizzato al recupero di un asserito credito per interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.
A fronte della citata istanza di accesso si formava il silenzio rigetto di cui all’art. 25 della legge n. 241/1990.
Era proposto di conseguenza il ricorso in epigrafe, ai sensi dell’art. 116 del c.p.a.
Si costituiva in giudizio l’Asst Nord Milano, concludendo per la reiezione del gravame.
All’udienza in camera di consiglio del 5.4.2022 la causa era trattenuta in decisione.