TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-12-18, n. 201900912

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-12-18, n. 201900912
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201900912
Data del deposito : 18 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2019

N. 00912/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00429/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 429 del 2011, proposto da
- A D e R A, rappresentati e difesi dall’avv. M P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F M P, in Potenza, alla piazza Mario Pagano 118;

contro

- Comune di Lagonegro in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della comunicazione dell'U.T.C.. - sportello unico per l'edilizia del Comune di Lagonegro prot. n.11488 del 29 luglio 2011;

- nonché di ogni altro atto premesso, connesso e/o conseguenziale, anche non noto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del giorno 24 ottobre 2019, il Primo Referendario avv. B N;

Dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente, con atto depositato il 22 novembre 2011, è insorta avverso la comunicazione in epigrafe, con la quale è stato comunicato il preavviso di diniego del permesso di costruire relativo all’ampliamento di un’abitazione di proprietà, ai sensi della legge regionale n. 25 del 2009, deducendo in diritto la violazione di legge e l’eccesso di potere.

2. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

3. All’esito della camera di consiglio del 14 dicembre 2011, con ordinanza n. 260 del 2011, l’incidentale istanza di sospensione degli atti impugnati è stata rigettata.

4. Alla pubblica udienza del 24 ottobre 2019, nell’assenza del procuratore di parte ricorrente, il giudizio è transitato in decisione.

5. Il ricorso è inammissibile, alla stregua della motivazione che segue.

Come già rilevato in sede di sommaria delibazione cautelare, la nota impugnata contiene l’avviso ex art. 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante il preavviso di rigetto dell’istanza di permesso di costruire, con le ragioni poste a fondamento del diniego, e assegna ad A D il termine di dieci giorni per presentare osservazioni sulle motivazioni ritenute ostative al rilascio del permesso di costruire.

La conclamata natura di atto endoprocedimentale dell’avviso ex art. 10 -bis di preavviso di diniego sull’istanza di permesso di costruire lo rende non impugnabile per carenza di immediata lesività, secondo un ormai cristallizzato indirizzo pretorio ( ex multis , T.A.R. Campania, sez. IV, 16 dicembre 2009, n. 8773).

Non vi è luogo a disporre circa le spese di lite, non essendosi costituita parte intimata.

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