TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300036

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-01-02, n. 202300036
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300036
Data del deposito : 2 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2023

N. 00036/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00413/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 413 del 2022, proposto da
2i Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M R, N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M R in Milano, viale Bianca Maria 45;

contro

Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sgr Servizi S.p.A., Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea, Manuele Moroni, non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Enel Energia Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Greco, Manuela Muscardini, Marco Salina, Emanuela Furiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della deliberazione dell'

ARERA

21 dicembre 2021 n. 603/2021/R/com recante « Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 569/2018/R/com in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni », e del relativo “Allegato A - Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 23 dicembre 2021;

- della deliberazione dell'

ARERA

21 dicembre 2021 604/2021/R/com recante « Attuazione delle disposizioni della legge n. 205/2017 in materia di prescrizione biennale in relazione alle partite di settlement dell'energia elettrica e del gas naturale e integrazione degli obblighi informativi a carico delle imprese di distribuzione », pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 23 dicembre 2021, nella parte in cui estende anche ai clienti non ricadenti nel perimetro dei clienti meritevoli di tutela rafforzata le disposizioni in materia di obblighi informativi delle imprese di distribuzione di cui agli artt. 5 e 6, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 603/2021/R/com;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, ivi compreso il chiarimento dell'ARERA pubblicato in data 13.12.2021, la deliberazione del 26 ottobre 2021 455/2021/R/com, pubblicata il 29 ottobre 2021, e il documento per la consultazione del 26 ottobre 2021 457/2021/R/com».


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) L’analisi della complessa fattispecie sottesa all’impugnazione proposta postula la ricognizione del quadro normativo e regolatorio ad essa riferibile.

L’art. 1 della legge 2017 n. 205 ha dettato, al comma 4 e seg.ti, disposizioni in materia di prescrizione del diritto al corrispettivo nell’ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico, assegnando poteri regolatori all’Aeeg, ora Arera.

La norma stabilisce che nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l’operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera, con la precisazione che anche nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni.

Il comma 4 attribuisce espressamente all’Arera il compito di definire “le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all’attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo”.

Il successivo comma 5 stabilisce che “le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell’utente”.

I commi 6 e 7 assegnano all’Arera, rispettivamente, il potere di definire sia “misure a tutela dei consumatori determinando le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi”, sia “con propria deliberazione, misure atte a incentivare l’autolettura senza oneri a carico dell’utente”.

Il legislatore è intervenuto nuovamente sul tema e con l’art. 1, comma 295, della legge 2019 n. 160, ha abrogato l’art. 1, comma 5, della legge n. 205/2017, ossia la disposizione che escludeva l’operatività della prescrizione biennale qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo fosse dipesa da responsabilità accertata dell’utente.

L’Autorità, in ragione delle previsioni della legge 2017 n. 205, ha adottato dapprima la deliberazione n. 569/2018/R/COM, quindi, a seguito della novella introdotta dalla legge 2019 n. 160, ha emanato la deliberazione n. 184/2020/R/COM, introducendo previsioni tese ad estendere la tutela dell’utente finale anche qualora il ritardo o l’errore di misurazione fossero a lui imputabili.

La deliberazione n. 184/2020/R/COM è stata annullata dal Tribunale (cfr. sentenze n. 1441/2021, n. 1444/2021, n. 1449/2021), in ragione della mancata attivazione della necessaria consultazione.

Quindi, l’Arera ha avviato la consultazione (deliberazione n. 455/2021/R/COM) e ha adottato il documento DCO n. 457/2021/R/COM afferente agli obblighi informativi del distributore nei confronti del cliente finale e nei confronti del venditore, nonché del venditore nei confronti del cliente finale.

All’esito della consultazione, l’Autorità ha emanato la deliberazione 21 dicembre 2021, n. 603/2021/R/COM, recante “Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 569/2018/r/com in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, espressamente destinata ad operare solo nei confronti di determinate tipologie di utenti finali ritenuti “meritevoli di tutela rafforzata” e indicati dall’art. 2 dell’all.to A alla deliberazione.

In particolare, l’art.

2.2 riferisce il provvedimento ai rapporti “tra venditori di energia elettrica e di gas naturale e i clienti: a) di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a) e c), del TIV;
b) di cui all’articolo 2, comma 2.3, lettere a), b), c) e d) del TIVG, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc”, mentre il successivo punto 2.3 esclude dall’ambito di applicazione del provvedimento: a) i clienti multisito qualora almeno un punto non sia servito in bassa tensione o non abbia consumi annui inferiori a 200.000 Smc;
b) le amministrazioni pubbliche”.

All’esito di una successiva consultazione (documento n. 386/2021/R/COM), l’Autorità ha adottato la deliberazione n. 604/2021/R/COM in tema di “Attuazione delle disposizioni della legge n. 205/2017 in materia di prescrizione biennale in relazione alle partite di settlement dell’energia elettrica e del gas naturale e integrazione degli obblighi informativi a carico delle imprese di distribuzione”.

Per quanto di interesse, la deliberazione n. 604/2021 ha ritenuto “necessario estendere anche ai clienti non ricadenti nel perimetro dei clienti meritevoli di tutela rafforzata le disposizioni in materia di obblighi delle imprese di distribuzione di cui all’articolo 5 e di cui al comma 6.4 dell’Allegato A alla deliberazione 603/2021/R/com” (cfr. art. 9 della deliberazione n. 604/2021).

Per ciò che attiene all’ampiezza dei poteri che la legge n. 205/2017, come modificata dall’art. 1, comma 295, della legge 2019 n. 160, ha attribuito all’Arera, il Tribunale ha già evidenziato, con le sentenze suindicate, che spetta all’Autorità il compito di: a) definire le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori di filiera necessarie all’attuazione della disciplina introdotta in ordine alla durata biennale della prescrizione;
b) determinare le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi e ciò integra una misura a tutela dei consumatori;
c) scegliere se definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l’autolettura senza oneri a carico dell’utente.

Nel contempo, il legislatore ha introdotto una disciplina speciale, rispetto a quella generale codicistica, in ordine alla durata della prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas e nei contratti di fornitura del servizio idrico, prevedendo un termine biennale di prescrizione, che, per effetto dell’art. 1, comma 295, della legge 2019 n. 160, opera anche quando l’erronea o mancata rilevazione dei dati di consumo sia dipesa da fatti che, secondo la tesi del creditore, sono riferibili all’utente.

La novella, quindi, si è limitata ad estendere la previsione del termine di prescrizione biennale, senza introdurre ulteriori deroghe alla disciplina generale dell’istituto, sicché, anche nelle situazioni cui essa si riferisce, trova applicazione la disciplina generale codicistica, compreso, in primo luogo, l’art. 2935 c.c., che correla la decorrenza della prescrizione al fatto che il diritto possa essere esercitato, con la precisazione che per costante giurisprudenza l’impedimento ostativo alla decorrenza è solo quello di natura giuridica e non meramente fattuale.

Parimenti, trova applicazione l’art. 2941 c.c., che disciplina la sospensione della prescrizione, prevedendola al punto 8 “tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”.

Nessuna delle disposizioni esaminate attribuisce ad Arera il potere di incidere sulle regole generali in tema di prescrizione o sulla distribuzione del relativo onere probatorio.

2) La società ricorrente svolge attività commerciale in qualità di concessionaria del servizio pubblico di distribuzione del gas in diversi Comuni del territorio nazionale.

L’impugnazione contesta, in primo luogo, gli artt. 5 e 6.4 della deliberazione n. 603/2021, il cui contenuto, per ragioni di chiarezza, deve essere testualmente richiamato.

L’art. 5 delinea gli obblighi del distributore in caso di “comunicazione di un dato di misura o di una rettifica dello stesso riferiti a consumi risalenti a più di due anni”.

In tal caso il distributore:

- è tenuto ad indicare all’utente sua controparte se sussistano o meno cause che consentono di presumere che non sia maturata la prescrizione del diritto a ricevere il pagamento dei medesimi importi, ai sensi della disciplina primaria e generale di riferimento. In caso affermativo, il distributore deve dettagliare le suddette circostanze ostative al maturarsi della prescrizione in modo tale da consentire al venditore di fornire una adeguata comunicazione al cliente finale (cfr. art. 5.1);

- ai fini di cui al precedente comma 5.1, il distributore, contestualmente alla messa a disposizione della lettura effettiva che genera il consumo risalente a più di due anni comunica, utilizzando i flussi di misura messi a disposizione del SII, la sussistenza o meno di cause ostative al maturarsi della prescrizione e invia, ad un indirizzo PEC espressamente indicato per tali fattispecie, una comunicazione avente per oggetto “Causa ostativa prescrizione” e recante il riferimento normativo, nonché una rappresentazione dettagliata, puntuale ed esaustiva delle presunte cause ostative alla maturazione della prescrizione biennale (art. 5.2);

- qualora il venditore non coincida con l’utente controparte del distributore, quest’ultimo inoltra al venditore la comunicazione di cui al precedente comma 5.2, entro il giorno lavorativo successivo al suo ricevimento (art. 5.3).

L’art. 6 della deliberazione, rubricato “norme transitorie”, dispone al punto 6.4 che “Il venditore, che riceve l’eccezione di prescrizione di un cliente finale, ne dà tempestiva comunicazione al distributore, tramite invio ad indirizzo PEC espressamente indicato per tali fattispecie. Il distributore entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione, fornisce al venditore, mediante invio ad un indirizzo PEC, espressamente indicato per tali fattispecie, le informazioni di sua competenza relative alla ricorrenza di documentate circostanze ostative all’accoglimento della eccezione di prescrizione del cliente finale, ai sensi della normativa primaria e generale di riferimento, il riferimento normativo ed una rappresentazione dettagliata, puntuale ed esaustiva delle presunte cause ostative. Nel caso in cui il distributore non fornisca il suddetto riscontro nei tempi e termini indicati si ritiene non sussistano cause ostative alla eccezione di prescrizione”.

La delibera n. 603/2021 esprime, nella parte motivazionale, le ragioni sottese all’introduzione delle norme richiamate.

L’Autorità considera, in via preliminare, che le “disposizioni di cui agli articoli 2935 e 2941, numero 8, del Codice civile trovano comunque applicazione ai casi di prescrizione biennale, con la conseguenza che – anche in assenza di un intervento specifico dell’Autorità – gli operatori avrebbero comunque titolo per contestare il maturarsi della prescrizione stessa laddove si verifichino le condizioni indicate nelle citate disposizioni codicistiche”.

Muovendo da questa premessa, si sostiene che “la disciplina adottata col presente provvedimento è volta a regolamentare le modalità con cui il distributore, esercitando una tale facoltà, comunica di ritenere sussistenti cause impeditive del maturarsi della prescrizione (ai sensi delle richiamate disposizioni);
e tale regolamentazione, da parte dell’Autorità, risponde alla duplice finalità di assicurare trasparenza e certezza al cliente finale sulla situazione controversa, e, pertanto, di poter meglio tutelare i propri diritti”.

L’Autorità precisa che “è peraltro evidente che le ipotesi ostative oggetto delle richiamate disposizioni del Codice civile non possono ritenersi integrate qualora il distributore si sia limitato a rispettare la regolazione dell’Autorità sulla periodicità dei tentativi di misura, o a effettuare tentativi di contatto col cliente finale (in tale caso, infatti, il distributore si limiterebbe a evidenziare l’assenza di una sua responsabilità nel ritardo, ricadendo così nella clausola prevista dall’annullato comma 5 dell’articolo 1 della Legge concorrenza 2018)”.

Non solo, si afferma che “incombe piuttosto sul distributore, caso per caso, l’onere di allegare (e provare) fatti specifici in base ai quali possa ritenersi che il cliente finale abbia “dolosamente occultato l’esistenza del debito” (cfr. articolo 2941, n. 8, Codice civile), ovvero la sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione (cfr. articolo 2935 Codice civile)”.

3) La ricorrente articola diverse censure tese a contestare gli artt. 5 e 6.4 della deliberazione n. 603/2021.

In primo luogo, si lamenta l’illegittima previsione di regole che modificano, nelle situazioni considerate, la disciplina generale della prescrizione, alterando l’ordinaria distribuzione dell’onere della prova e introducendo meccanismi presuntivi.

Inoltre si censura, anche in termini di irragionevolezza, l’illegittima imposizione ai distributori di attività materiali e di valutazione giuridica non riconducibili agli adempimenti propri del servizio di misura ad essi attribuito.

E ancora, si contesta l’irragionevolezza dei termini previsti per lo svolgimento delle attività imposte ai distributori, sia dall’art. 5, sia dalle disposizioni transitorie dell’art. 6, trattandosi di tempistiche del tutto inadeguate rispetto al contenuto degli adempimenti introdotti.

Quanto alla delibera n. 604, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’art. 9, che, in assenza di base legislativa e in contrasto con la ratio emergente dall’art. 1, comma 4, della legge 2017 n. 205, ha esteso anche ai clienti “non ricadenti nel perimetro dei clienti meritevoli di tutela rafforzata le disposizioni in materia di obblighi delle imprese di distribuzione di cui all’articolo 5 e di cui al comma 6.4 dell’Allegato A alla deliberazione 603/2021/R/com”.

4) In via preliminare, occorre considerare che il Tribunale, con l’ordinanza n. 376/2022, ha preso atto della memoria depositata il 21 marzo 2022 con la quale l’Avvocatura distrettuale ha proposto una particolare interpretazione delle delibere impugnate, non aderente alla portata precettiva delle disposizioni contestate come emergente dalla loro lettura.

Pertanto, in considerazione sia della potenziale incidenza dell’interpretazione prospettata sull’interesse ad agire della ricorrente, sia delle deduzioni sviluppate dai difensori della ricorrente medesima durante la trattazione cautelare, il Tribunale ha richiesto all’Arera di produrre “una relazione esprimendosi sulla stretta corrispondenza delle affermazioni dell’Avvocatura distrettuale al contenuto precettivo delle delibere impugnate”.

L’Autorità ha ottemperato all’ordinanza, depositando in data 1 aprile 2022 la relazione richiesta.

Ebbene, come già evidenziato in sede cautelare (cfr. ordinanza n. 421/2022), la relazione dell’Arera non esprime un’interpretazione univoca sui contenuti della deliberazione n. 603/2021.

La lettura prospettata dall’Avvocatura e le considerazioni articolate dall’Autorità non sono coincidenti e non recano argomentazioni che consentano di attribuire alle previsioni censurate un contenuto precettivo diverso da quello emergente dalla loro interpretazione letterale e dal loro coordinamento sistematico, anche alla luce delle motivazioni espresse nella deliberazione n. 603/2021.

Pertanto, l’esegesi prospettata dall’Arera e dall’Avvocatura distrettuale non incide sulla permanenza dell’interesse all’annullamento degli atti impugnati e rende necessario l’esame del ricorso nel merito.

5) Le censure sono fondate e meritano accoglimento.

5.1) In primo luogo, va precisato che la fattispecie cui si riferiscono le disposizioni contestate è caratterizzata dalla presenza di tre soggetti: il venditore, il distributore e il cliente finale, tra i quali si instaurano due distinti rapporti negoziali, quello che lega il venditore al cliente finale e quello che intercorre tra il distributore e il venditore.

Non si tratta di un rapporto triangolare, come pure adombrato dall’interveniente Enel Energia spa, ma di distinte relazioni, derivanti da titoli negoziali differenti e caratterizzate da una diversa disciplina, sicché è all’interno di ciascuna di esse che devono trovare applicazione le norme civilistiche in materia di prescrizione.

Non si esclude che sul piano meramente fattuale le attività rimesse al distributore, in quanto titolare del servizio di misura, possano assumere rilevanza anche nel diverso rapporto intercorrente tra il venditore e il cliente, ma ciò non legittima alcuna sovrapposizione tra le due relazioni.

In altre parole, l’esistenza di uno specifico rapporto tra distributore e venditore non giustifica l’imposizione al primo di attività fattuali e giuridiche incidenti sulla prescrizione nel diverso rapporto obbligatorio esistente tra il venditore e il cliente finale;
attività che, invece, devono gravare sul venditore in quanto creditore nel rapporto con il cliente, in base alla disciplina generale sulla prescrizione dettata dal codice civile.

La delibera n. 603 ribadisce che restano ferme le previsioni sia dell’art. 2935 c.c., a mente del quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, sia dell’art. 2941 n. 8 c.c., per cui la prescrizione rimane sospesa “tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore finché il dolo non sia stato scoperto”.

Nonostante l’espresso richiamo alle norme civilistiche, la deliberazione introduce obblighi a carico del distributore che alterano l’operatività della prescrizione nel rapporto tra il venditore e il cliente finale;
rapporto cui il distributore è estraneo.

Il già citato art. 5 della deliberazione n. 603/2021 impone al distributore degli obblighi informativi specifici nel caso in cui comunichi un dato di misura o una sua rettifica riferiti a consumi ultrabiennali, ma tali obblighi non si sostanziano nella semplice indicazione dei fatti riscontrati nel corso dell’attività di misura.

Infatti, il distributore deve riferire al venditore se sussistano cause che consentano di presumere che non sia maturata la prescrizione del diritto a ricevere pagamenti ultrabiennali e, in caso affermativo, deve dettagliare le circostanze ostative alla maturazione della prescrizione.

La peculiarità e l’ampiezza degli obblighi attribuiti al distributore sono ribadite al punto 2 dell’art. 5, ove si esplicita la duplicità delle informazioni da trasmettere, consistenti non solo nella “messa a disposizione della lettura effettiva” relativa al consumo ultrabiennale, ma anche nella specificazione della “sussistenza o meno di cause ostative al maturarsi della prescrizione”.

La norma precisa che quest’ultima comunicazione, da inviare ad un apposito indirizzo PEC” espressamente indicato per tali fattispecie, deve avere ad oggetto proprio “causa ostativa prescrizione” e deve recare sia “il riferimento normativo”, sia “una rappresentazione dettagliata, puntuale ed esaustiva delle presunte cause ostative alla maturazione della prescrizione biennale”.

Ne consegue che il distributore è obbligato a compiere due distinte attività, la prima di ricognizione fattuale, la seconda di valutazione giuridica, al fine di verificare se sussistano circostanze impeditive al decorso o alla maturazione della prescrizione, secondo le previsioni degli art. 2935 e 2941 n. 8 c.c., sicché su di lui grava anche l’obbligo di valutare la sussistenza di un “dolo del debitore”.

Tutto ciò non è coerente con la disciplina civilistica della prescrizione.

Invero, l’applicazione alle fattispecie in esame delle richiamate disposizioni del codice civile, nonché dell’art. 2697 c.c., implica che gravi non sul distributore, ma sul venditore, in quanto creditore nel rapporto con il cliente, l’onere di allegare e provare, a fronte dell’eccepita prescrizione, l’esistenza sia di un impedimento al decorso della prescrizione, sia di un’ipotesi di dolo del debitore, ossia di una causa di sospensione della prescrizione.

Questo regime giuridico non è rispettato dalle disposizioni contestate.

In primo luogo, perché esse creano una commistione tra due rapporti diversi, imponendo al distributore obblighi di accertamento e di valutazione giuridica che non gli competono, perché attinenti al diverso rapporto esistente tra il venditore e il cliente finale.

Inoltre, risulta modificata la distribuzione dell’onere della prova, ex art. 2697 c.c., che viene spostato dal venditore – creditore nel rapporto con il cliente finale – al distributore, ossia ad un soggetto estraneo alla relazione negoziale rispetto alla quale la prescrizione assume rilevanza.

Non è dubitabile che le norme in esame modifichino il regime della prescrizione e ciò è esplicitato proprio dalla deliberazione n. 603, ove si afferma che grava sul distributore “caso per caso, l’onere di allegare (e provare) fatti specifici in base ai quali possa ritenersi che il cliente finale abbia “dolosamente occultato l’esistenza del debito” (cfr. articolo 2941, n. 8, Codice civile), ovvero la sussistenza di un impedimento giuridico al decorso della prescrizione (cfr. articolo 2935 Codice civile)”.

Non solo, l’Autorità precisa, sempre nella parte motivazionale dell’atto, quali situazioni non siano rilevanti al fine di escludere la maturazione della prescrizione, sostenendo che “le ipotesi ostative oggetto delle richiamate disposizioni del Codice civile non possono ritenersi integrate qualora il distributore si sia limitato a rispettare la regolazione dell’Autorità sulla periodicità dei tentativi di misura, o a effettuare tentativi di contatto col cliente finale (in tale caso, infatti, il distributore si limiterebbe a evidenziare l’assenza di una sua responsabilità nel ritardo, ricadendo così nella clausola prevista dall’annullato comma 5 dell’articolo 1 della Legge concorrenza 2018)”.

Una volta chiarito che la deliberazione incide sulla disciplina civilistica della prescrizione, occorre verificare se la normativa primaria applicabile assegni all’Autorità il relativo potere.

La legislazione di riferimento non attribuisce all’Autorità il potere di modificare il regime civilistico della prescrizione, sicché le norme regolatorie contestate sono prive di base legislativa.

Il Tribunale ha già evidenziato (cfr. sentenza n. 1441/2021) che la legge n. 205/2017 delimita in modo puntuale i poteri assegnati all’Autorità, cui spetta il compito di: a) definire le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori di filiera necessarie all’attuazione della disciplina introdotta in ordine alla durata biennale della prescrizione;
b) determinare le forme attraverso le quali i distributori garantiscono l’accertamento e l’acquisizione dei dati dei consumi effettivi e ciò integra una misura a tutela dei consumatori;
c) scegliere se definire, con propria deliberazione, misure atte a incentivare l’autolettura senza oneri a carico dell’utente.

La legge non attribuisce all’Arera il potere di incidere sulle regole generali in materia di prescrizione, sicché essa non può né introdurre diverse cause di sospensione della prescrizione, né modificare sul punto la distribuzione dell’onere della prova, né alterare il contenuto dei diversi rapporti intercorrenti, rispettivamente, tra distributore e venditore e tra venditore e cliente finale, assegnando al distributore il compito di accertare e qualificare giuridicamente fatti destinati ad incidere sul regime della prescrizione nel rapporto cui è estraneo.

Va, pertanto, ribadita l’illegittimità della norma posta dall’art. 5 della delibera n. 603, poiché pone obblighi informativi in capo al distributore che comportano l’accertamento di fatti, nonché l’effettuazione di qualificazioni e valutazioni giuridiche, che modificano senza fondamento normativo il regime civilistico della prescrizione, con conseguente fondatezza della censura esaminata.

In tale contesto deve essere trattata la censura, riferita all’art.

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