TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-12-01, n. 202303586
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 01/12/2023
N. 03586/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00075/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 75 del 2014, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S P e I D M, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Palermo – Settore Edilizia Privata – Ufficio Edilizia Privata – U.O. 15, Polo tecnico, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avv. L S M P, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
per l'annullamento
- del diniego -OMISSIS-, espresso dal Dirigente del Comune di Palermo, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata negata la concessione in sanatoria di cui all'istanza di condono sulla pratica -OMISSIS- presentata dal richiedente sig. -OMISSIS-per le opere abusive realizzate in Palermo, in-OMISSIS-, in quanto "trattasi di opere realizzate all'interno delle zone, nel territorio di -OMISSIS-, dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge n. 1497/39, secondo il decreto 23/03/95 dell'Assessorato Regionale ai BB. CC.AA. e P.I., trasmesso alla Segreteria Generale con nota n. 5478 del 01/07/1995 (circ. n. 78 del 20/07/95 E.P.) e pertanto non suscettibile di sanatoria";
- ove occorra e per quanto di ragione della nota prot. -OMISSIS- con la quale il Responsabile U.O.L. 326/03 del Comune di Palermo ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di diniego della sanatoria edilizia, prot. -OMISSIS-;
- ove occorra e per quanto di ragione di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, la documentazione e la memoria successivamente depositate;
Viste le memorie di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Vista l’ordinanza presidenziale di interruzione n. 1753 del 2022;
Visto l’atto di riassunzione del giudizio depositato dal ricorrente in data 17 febbraio 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2023 il dott. C C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato in data 12 dicembre 2013 e depositato il 10 gennaio 2014, il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento -OMISSIS-del Dirigente del Comune di Palermo, con il quale è stata negata la concessione in sanatoria di cui all’istanza di condono sulla pratica -OMISSIS- presentata dal richiedente sig. -OMISSIS-per le opere abusive realizzate in Palermo, in-OMISSIS-, in quanto “trattasi di opere realizzate all'interno delle zone, nel territorio di -OMISSIS-, dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge n. 1497/39, secondo il decreto 23/03/95 dell'Assessorato Regionale ai BB. CC.AA. e P.I., trasmesso alla Segreteria Generale con nota n. 5478 del 01/07/1995 (circ. n. 78 del 20/07/95 E.P.) e pertanto non suscettibile di sanatoria”, nonché dei relativi atti presupposti meglio specificati in epigrafe.
Il ricorrente ha esposto:
- di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Palermo, località -OMISSIS-, in via -OMISSIS-, in una zona sottoposta a vincolo di notevole interesse pubblico con D.A. n. 5478 del 23 marzo 1995;
- di avere presentato nel 2005 alla Soprintendenza regionale ai Beni Culturali e Ambientali, istanza di N.O. in sanatoria ai sensi dell’art. 1, comma 37, della L. n. 308 del 2004 per la realizzazione di opere abusive consistenti nella realizzazione di “ un piano ammezzato al piano rialzato, con solaio in struttura lignea, accessibile da scala interna, ricavando vani adibiti a studio, letto e servizio igienico;realizzazione nell'area di pertinenza di retroprospetto di una tettoia in struttura lignea con copertura rifinita con manto di tegole ”, nonché compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/04 e s.m.i. per la realizzazione di una tettoia sul retro prospettato, ottenendo successivamente parere positivo di compatibilità paesaggistica;
- di avere presentato al Comune di Palermo-Settore Edilizia istanza di condono per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 della L. n. 326 del 2003;
- che, con il provvedimento di diniego -OMISSIS-, oggetto di odierna impugnazione, il Comune di Palermo ha negato la concessione edilizia in sanatoria in quanto “trattasi di opere realizzate all'interno delle zone, nel territorio di -OMISSIS-, dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge n. 1497/39, secondo il decreto 23/03/95 dell'Assessorato Regionale ai BB.CC.AA. e P.I., trasmesso alla Segreteria Generale con nota n. 5478 del 01/07/1995 (circ. n. 78 del 20/07/95 E.P.) e pertanto non suscettibile di sanatoria”.
Esposti i fatti, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della l.r. n. 15 del 5 novembre 2004 - Violazione e falsa applicazione del D.A. dell'Assessorato regionale ai BB.CC.AA. e p.i. del 23 marzo 1995 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e 7 della legge n. 1497/39 in combinato disposto con il D.A. 23/03/95 dell'Assessorato regionale ai BB.CC.AA. e p.i. 23/03/1995 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 e 35 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 - Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 37/85 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della l. n. 308/2004 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/04 e s.m.i. - Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Grave difetto di istruttoria - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto ed erroneità della motivazione - Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti - Contraddittorietà manifesta - Irrazionalità manifesta: il provvedimento impugnato negherebbe illegittimamente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria sulla base della realizzazione delle opere abusive in zona dichiarata di notevole interesse pubblico;tuttavia, l’autorizzabilità delle stesse sarebbe dimostrata dal parere positivo di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza;
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della legge n. 326/2003 - Violazione e falsa applicazione degli arti. 20 e 21 nonies della legge n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione della legge n. 47/1985 - Violazione e falsa applicazione della degli artt. 35 e 32 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 - Violazione e falsa applicazione della l.r.n. 37/1985 - Violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione - Eccesso di potere sotto il profilo del difetto ed erroneità della motivazione - Eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti - Contraddittorietà manifesta - Irrazionalità manifesta -Mancato contemperamento e bilanciamento degli interessi pubblico/privato contrapposti e travolti dall'annullamento stesso: poiché il Comune avrebbe risposto oltre il termine di 24 mesi previsti dall’art. 32 della legge n. 326 del 2023 ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il cui decorso avrebbe determinato la formazione del titolo edilizio in sanatoria per silenzio assenso.
Per l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana — Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo si è costituita in giudizio l’Avvocatura distrettuale dello Stato, che ha successivamente depositato vari documenti e una memoria difensiva con la quale ha eccepito l’estraneità dell’Assessorato alla materia del contendere.
Per il Comune di Palermo si è originariamente costituito in giudizio l’avv. Salvatore Modica, successivamente sostituito dall’avv. Calogero Bosco. A causa della cessazione dal servizio dell’avv. Bosco, con ordinanza presidenziale n. 1753 del 2022 il giudizio è stato dichiarato interrotto.
Il ricorrente ha successivamente riassunto il giudizio con atto del 17 febbraio 2023. Per il Comune di Palermo si è costituita in giudizio l’avv. L S M P.
All’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a. del 14 novembre 2023, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
Preliminarmente deva rigettarsi l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Assessorato regionale intimato tenuto conto della natura obbligatoria e vincolante dei pareri rilasciati in materia paesaggistica (T.a.r. per la Liguria, n. 1263/2013).
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato in considerazione del fatto che l’immobile in questione non poteva in ogni caso essere condonato.
Osserva il Collegio che il c.d. terzo condono, in Sicilia, è regolato dall’art. 24 della l.r. 5 novembre 2004, n. 15, il cui comma 1 stabilisce che dalla «data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni».
L’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, stabilisce che, fermo quanto previsto dagli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza (cfr., Cons. Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, n. 90;Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), sono insanabili, ai sensi della suddetta disposizione, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta);che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);che ci sia il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
Ciò posto, va evidenziato che la recente sentenza della Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252 - nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19 (“1. L’articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”), nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, comma 2, e 2 della medesima legge reg. Sic. 29 luglio 2021, n. 19 - ha chiarito che:
- il cit. art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità;di conseguenza, tale rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali questa deve essere rilasciata, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, che attribuisce «carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta»;
- in tal senso, si è espressa ripetutamente, tra l’altro, la Corte di cassazione penale, chiarendo che la legge reg. Sicilia 10 agosto 1985, n. 37, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non può prevalere sulla normativa statale sopravvenuta che disciplina, in ogni suo aspetto, il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla citata legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15, mentre non pare condivisibile il diverso avviso del C.G.A.R.S., Adunanza del 31 gennaio 2012, parere n. 291 del 2010, secondo cui, nell’ambito della Regione Siciliana, dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina attuativa del primo condono edilizio, prevista dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta;
- deve dunque escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare «tra le possibili varianti di senso del testo originario» dell’art. 24 della legge reg. Sic. 5 novembre 2004, n. 15;
- assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d).
Alla luce delle superiori coordinate devono rigettarsi i motivi di ricorso articolati poiché, nel caso che ci occupa, a prescindere della scelta interpretativa in ordine ai presupposti necessari per la formazione del silenzio-assenso, tale meccanismo non è neppure astrattamente configurabile.
Anche il parere espresso dalla Soprintendenza deve considerarsi irrilevante ai fini della condonabilità dell’intervento edilizio in esame poiché il regime normativo – così come interpretato dalla Corte costituzionale – non riserva alcun ambito valutativo in capo all’ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico.
Le spese del giudizio possono compensarsi in ragione del quadro giurisprudenziale esistente al momento dell’istaurazione del giudizio.