TAR Napoli, sez. III, sentenza 2021-07-21, n. 202105051
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Pubblicato il 21/07/2021
N. 05051/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03875/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3875 del 2017, proposto da C B, rappresentato e difeso dall’avv. C M, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Marco Aurelio Severino, n. 30, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco - non costituito in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (ora Ministero della Cultura), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz, 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
“- del provvedimento prot. n. 38919 – pratica n. 74/2017 del 15/06/2017, notificato il successivo 20/06/2017, del Dirigente dell’8° Settore Urbanistica – Servizio Edilizia Privata della Città di Torre del Greco con cui è stata rigettata l’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 prodotta dal sig. Battiloro Ciro, “ intesa a conseguire, il permesso di costruire in sanatoria per l’esecuzione delle seguenti opere e/o trasformazioni urbanistico – edilizie, eseguite in assenza di titolo abilitativo, consistenti in: <<a) realizzazione di un parapetto posto a delimitazione dei lastrici solari;b) realizzazione del torrino della cassa scale che consente l’accesso ai lastrici solari di proprietà >>al fabbricato sito alla via Trieste n. 6 identificato nel NCEU al foglio 20, particella 297.”
In uno ad ogni altro atto e/o provvedimento preordinato connesso e/o conseguente, ivi compresi:
- la relazione del tecnico istruttore del 22/3/2017 menzionata nel provvedimento di rigetto;
- il parere sfavorevole di compatibilità paesaggistico-ambientale espresso dalla Commissione locale per il paesaggio nella seduta del 06/04/2017 al n. 330 di verbale, menzionato nel provvedimento impugnato;
- la nota prot. n. 308700 del 12/05/2017 di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. 241/1990;”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 - tenutasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito dalla L. n. 176/2020, e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020 - la dott.ssa Rosalba Giansante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 15 settembre 2017 e depositato il 5 ottobre 2017, C B ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 38919 – pratica n. 74/2017 - del 15 giugno 2017, notificato il successivo 20 giugno 2017, con cui il Comune di Torre del Greco ha rigettato l’istanza di accertamento di conformità da lui prodotta ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, assunta al protocollo comunale al n. 9445 in data 8 febbraio 2017, “ intesa a conseguire, il permesso di costruire in sanatoria per l’esecuzione delle seguenti opere e/o trasformazioni urbanistico – edilizie, eseguite in assenza di titolo abilitativo, consistenti in: <<a) realizzazione di un parapetto posto a delimitazione dei lastrici solari;b) realizzazione del torrino della cassa scale che consente l’accesso ai lastrici solari di proprietà >>al fabbricato sito alla via Trieste n. 6 identificato nel NCEU al foglio 20, particella 297.” .
A sostegno del gravame sono state dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituito a resistere in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con atto meramente formale.
Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica dell’8 giugno 2021 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il ricorso è in parte fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione di parte ricorrente, alla luce di quanto di seguito esposto.
Coglie nel segno il secondo motivo di ricorso con il quale sono state dedotte le seguenti censure: II eccesso di potere per contraddittorietà nella motivazione e carenza di presupposti, violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, nonché dell’art. 13 del P.T.P. e dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.
Parte ricorrente, premesso che l’istanza di accertamento di conformità è stata da lui presentata non solo in relazione al torrino scale ma in primo luogo in relazione alla “ a) realizzazione di un parapetto posto a delimitazione dei lastrici solari ”, lamenta che, nonostante l’esame istruttorio effettuato dal tecnico istruttore e nonostante il parere sfavorevole della Commissione locale per il paesaggio si riferissero entrambi al solo torrino scale, con l’impugnato provvedimento di rigetto è stato denegato in toto l’accertamento di conformità, anche rispetto al parapetto posto a delimitazione dei lastrici solari. Conseguentemente il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per carenza di presupposti e di motivazione e per contraddittorietà intrinseca, poiché la valutazione negativa (anch’essa comunque illegittima per i motivi che precedono) si riferirebbe solo al torrino, mentre l’istanza di accertamento di conformità è stata rigettata anche per la parte relativa al parapetto, che non costituirebbe nuova volumetria.
Al riguardo occorre premettere che nel provvedimento impugnato, con cui è stata rigettata l’istanza di accertamento di conformità prodotta da parte ricorrente ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, assunta al protocollo comunale al n. 9445 in data 8 febbraio 2017, il Comune di Torre del Greco ha rappresentato:
“ Preso atto delle risultanze dell’esame istruttorio effettuato dal tecnico istruttore e della proposta di non accoglimento dell’istanza in parola, dallo stesso formulata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con relazione in data 22.03.2017, agli atti di questo Ufficio, di seguito riportata:
<<La richiesta avanzata è volta a conseguire l’accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/01, relativamente ad alcuni interventi eseguiti al fabbricato sito alla via Trieste n. 6, difformemente dalla Licenza Edilizia n. 2159/1969 (rectius 2215/1965) .
Gli stessi sinteticamente si possono così riassumere: a) realizzazione di un parapetto posto a delimitazione dei lastrici solari;b) realizzazione del torrino della cassa scale che consente l’accesso ai lastrici solari di proprietà;… Letti e valutati gli elaborati tecnici allegati alla richiesta si rappresenta che l’esecuzione del volume tecnico richiesto, limitatamente al torrino della cassa scale, si configura come nuova volumetria, poiché si eleva a disopra della linea di gronda del preesistente fabbricato e quindi in contrasto con quanto disposto dall’art. 13 comma 3 del vigente PTP (vedi anche sentenza del Consiglio di Stato n. 1512 del 31.03.2014) e quindi si ritiene a parere dello scrivente che non può essere attivata la procedura dell’art. 167 del D.Lgs. 42/04 giacché non sussiste la condizione della doppia conformità richiamata dall’art. 36 del DPR 380/01.
In merito a quanto sopra, si formula al Dirigente, salvo diversa disposizione, la proposta di non accoglimento della richiesta previa acquisizione del parere della Commissione locale per il Paesaggio, per gli aspetti di competenza.>>
Visto il parere sfavorevole di compatibilità paesaggistico-ambientale espresso per l’intervento in parola dalla competente Commissione nella seduta del 06.04.2017 al n. 330 di verbale, così testualmente formulato: “La Commissione esaminati gli elaborati grafici e dattiloscritti, esprime parere SFAVOREVOLE in quanto l’intervento si pone in contrasto con l’art.167 del D.Lgs. 42/04, in quanto si configura come realizzazione di nuova volumetria” …
Atteso, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza in parola … per le motivazioni sopra esposte RIGETTA l’istanza di cui in oggetto, prodotta dal sig.