TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2023-10-26, n. 202300783

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2023-10-26, n. 202300783
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300783
Data del deposito : 26 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/10/2023

N. 00783/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00475/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Milardi, con domicilio eletto in Reggio Calabria Via Marsala 6B;



contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;



nei confronti



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- Spisal/R.C. del -OMISSIS-, di accoglimento del ricorso ex art. 41 co. 9 d.l. n. 81/2008 emesso dal Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’A.S.P. di Reggio Calabria, comunicato con nota pec di accompagnamento di pari data;

- di ogni presupposto, conseguente, connesso e conseguenziale atto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2023 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

1. Con ricorso notificato in data 7.09.2023 e depositato in data 13.09.2023, la ricorrente, nella qualità di -OMISSIS- in servizio, in fase di prima applicazione, presso il Laboratorio Analisi del P.O. di -OMISSIS-, rientrante nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, mediante l’articolazione di plurimi motivi di gravame, ha sostanzialmente contestato la valutazione di piena e incondizionata idoneità alla mansione, di cui nota prot. n. -OMISSIS- Spisal/R.C. del -OMISSIS-, operata dal Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) della predetta Azienda. Tale valutazione risulta espressa a definizione del ricorso da quest’ultima promosso, ex art. 41 comma 9 D.lgs. n. 81/2008, avverso il giudizio del medico competente, il quale, in data 27.04.2023, aveva posto alle mansioni della ricorrente le limitazioni appresso indicate “ Per mesi dodici, non utilizzare la dipendente in turni notturni e reperibilità notturna. Uso di guanti in nitrile ”.

2. L’A.S.P. di Reggio Calabria, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.

3. In occasione della camera di consiglio del 4.10.2023, nel corso della quale il procuratore di parte ricorrente è stato avvertito della possibile definizione in rito ed in forma semplificata del giudizio, ai sensi degli artt. 60 e 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso, per come già evidenziato, è inammissibile, attesa la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

5. Ad avviso del Collegio, l’odierna res controversa è sovrapponibile, quanto al cd. petitum sostanziale, dirimente al fine di individuare la giurisdizione, a quella definita dalle Sezioni Unite della Cassazione civile con la sentenza n. 618 del 15.01.2021, emessa a definizione del regolamento preventivo di giurisdizione all’uopo proposto.

6. Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, così come nel caso in esame, si disquisiva dell’attitudine al servizio di un dirigente medico alle dipendenze di una Azienda sanitaria, per come valutata dalla Commissione medica presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Azienda medesima, la quale aveva dichiarato il sanitario parzialmente idoneo alla mansione (con la

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