TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2018-01-24, n. 201800347

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2018-01-24, n. 201800347
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800347
Data del deposito : 24 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2018

N. 13407/2017 REG.RIC.

N. 00347/2018 REG.PROV.CAU.

N. 13407/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 13407 del 2017, proposto da: M M P A, G B, M C, F C, V C, D D, M C, R C, M C, F C, P C, M C, F D C, M D G, C I, S F, A L P, M L, S M E L, S L, M M, G M, G M, K M, D M, S N, E P S, A P, D R, V R, O S, M S, A V, R P, V F, A L, Marco A L, F P, A A I, Hermes Mansella, Lucrezia Scardigno, Giuseppe Capriati, Gaetano Laserra, Gioacchino Gesmundo, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Anicio Gallo 194;


contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza avente ad oggetto l'indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1148 posti nella qualifica Allievi Agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui, all'art. 12, ha previsto che “i candidati risultati idonei alla prova scritta d'esame 3 saranno convocati alla prova di efficienza fisica, tenendo conto dei criteri ivi indicati;

- della graduatoria dei candidati ammessi alle prove di efficienza fisica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1148 posti nella qualifica Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicata in data 27 ottobre 2017 sul sito www.poliziadistato.it, nella parte in cui i ricorrenti non risultano essere inseriti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2018 il Cons. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


RITENUTO, sia pure alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che il meccanismo censurato dai ricorrenti (c.d. seconda soglia di sbarramento) è prevista espressamente dal bando di concorso pubblico in controversia con modalità tali da non ledere e non contravvenire alla logica della selezione comparativa cui la procedura è preordinata;

RITENUTO, pertanto, che non sussistono i presupposti per accordare le chieste misure cautelari;

RITENUTO di compensare, peraltro, le spese della presente fase, sussistendo giusti motivi;

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