TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2018-01-24, n. 201800347
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Pubblicato il 24/01/2018
N. 00347/2018 REG.PROV.CAU.
N. 13407/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 13407 del 2017, proposto da: M M P A, G B, M C, F C, V C, D D, M C, R C, M C, F C, P C, M C, F D C, M D G, C I, S F, A L P, M L, S M E L, S L, M M, G M, G M, K M, D M, S N, E P S, A P, D R, V R, O S, M S, A V, R P, V F, A L, Marco A L, F P, A A I, Hermes Mansella, Lucrezia Scardigno, Giuseppe Capriati, Gaetano Laserra, Gioacchino Gesmundo, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco La Gattuta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Anicio Gallo 194;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza avente ad oggetto l'indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1148 posti nella qualifica Allievi Agenti della Polizia di Stato, nella parte in cui, all'art. 12, ha previsto che “i candidati risultati idonei alla prova scritta d'esame 3 saranno convocati alla prova di efficienza fisica, tenendo conto dei criteri ivi indicati;
- della graduatoria dei candidati ammessi alle prove di efficienza fisica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1148 posti nella qualifica Allievi Agenti della Polizia di Stato, pubblicata in data 27 ottobre 2017 sul sito www.poliziadistato.it, nella parte in cui i ricorrenti non risultano essere inseriti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2018 il Cons. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RITENUTO, sia pure alla sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, che il meccanismo censurato dai ricorrenti (c.d. seconda soglia di sbarramento) è prevista espressamente dal bando di concorso pubblico in controversia con modalità tali da non ledere e non contravvenire alla logica della selezione comparativa cui la procedura è preordinata;
RITENUTO, pertanto, che non sussistono i presupposti per accordare le chieste misure cautelari;
RITENUTO di compensare, peraltro, le spese della presente fase, sussistendo giusti motivi;