TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-02-08, n. 202300325
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Testo completo
Pubblicato il 08/02/2023
N. 00325/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03196/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3196 del 2022, proposto da
M Z, rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Cosseria, 2;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per la piena e conforme esecuzione del giudicato
formatosi a seguito di sentenza n. 1973/2021 depositata in data 21 luglio 2021 del Tribunale di Milano-sezione Lavoro, Giudice dott. Perillo, notificata con formula esecutiva in data 24 febbraio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza in epigrafe ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente, a titolo di retribuzione per la frequenza di un corso in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la somma complessiva di euro 417,09 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo, oltre spese legali distratte a favore del difensore antistatario.
1.2. La sentenza è passata in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., è stata munita di formula esecutiva e notificata in data 24.2.2022 (cfr. i documenti dal n. 1 al n. 10 della parte ricorrente).
1.3. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:
a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1973/2021, e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere al Prof. M Z la somma complessiva di euro 424,00;
b) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
c) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto patrono antistatario.