TAR Roma, sez. 1B, ordinanza presidenziale 2023-10-30, n. 202306913

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza presidenziale 2023-10-30, n. 202306913
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306913
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2023

N. 10962/2023 REG.RIC.

N. 06913/2023 REG.PROV.PRES.

N. 10962/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)


Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10962 del 2023, proposto dal signore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M A, Matteo Michele Angio', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-dell'esito del giudizio di avanzamento per il 2023, di cui al decreto dirigenziale atto -OMISSIS-, inviato per il prescritto visto di regolarità all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa con f.n. -OMISSIS- dal Ministero della Difesa D.G.P.M. II Reparto – 4^ MD AB05933 REG 2023 0318980 d.d. 30 maggio 2023 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale tra cui il verbale con annessi punteggi e motivazioni.


Vista l’istanza di integrazione del contraddittorio depositata dalla parte ricorrente in data 5 ottobre 2023;

Vista l'impugnazione dell’esito del giudizio di avanzamento per il 2023 - già ritualmente notificato ad almeno uno dei controinteressati nella fase introduttiva - e reputato ora necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli iscritti, autorizzando - stante l’elevato numero di essi - parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, secondo le seguenti prescrizioni:

la notificazione, ai sensi dell’art. 52, comma 2, CPA, dovrà avvenire in forma digitale mediante pubblicazione - nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della riservatezza dei dati personali - sul sito web dell’Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale, nonché dell’elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nel quadro di avanzamento);

a tal fin parte ricorrente dovrà provvedere - al più presto e comunque entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla data di comunicazione della presente ordinanza - a comunicare a sua volta, a mezzo PEC, apposita richiesta di pubblicazione all’Amministrazione resistente, con contestuale trasmissione di copia digitale degli atti indicati e della presente ordinanza;

l’Amministrazione resistente dovrà quindi provvedere - al più presto e non oltre ventuno giorni dalla ricezione della suindicata richiesta - alla pubblicazione con apposita evidenza sul proprio sito web degli atti così trasmessi dal ricorrente, nonché dell’elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nel quadro di avanzamento), rilasciando - al più presto e non oltre cinque giorni dopo il completamento di detti adempimenti - il relativo attestato di avvenuta pubblicazione al ricorrente medesimo;

prova dell’avvenuta notifica nei modi suindicati, comprovata dall’attestato di pubblicazione rilasciato dalla P.A, dovrà essere depositata presso la segreteria di questo TAR, a cura del ricorrente e a pena di decadenza, entro i successivi sette giorni dalla ricezione del predetto attestato.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi