TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-04-07, n. 201001325

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2010-04-07, n. 201001325
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201001325
Data del deposito : 7 aprile 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02024/1999 REG.RIC.

N. 01325/2010 REG.SEN.

N. 02024/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2024 del 1999, proposto da:
C M, rappresentata e difesa dall'avv. R C, con domicilio eletto in Bari, alla via G.Petroni 25/2 presso l’avv. M. Longo;
A P P E C, rappresentata e difesa dall'avv. R C, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del Tar Puglia-Bari, alla piazza Massari n.6;

contro

Comune di San Giovanni Rotondo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. G M, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria Tar Puglia-Bari, alla piazza Massari n.6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-del provvedimento n. 99 di Reg., datato 07.05.1999 e notificato l’8.05.1999, del Dirigente della 3^ Ripartizione del Comune di S. Giovanni Rotondo che ordinava il “ripristino dei luoghi” per la pretesa occupazione di circa mq. 20 della particella 1980 del foglio 40/A ceduta al Comune con atto pubblico per notar Frumento del 19.11.1997;

-di ogni atto antecedente o conseguente al provvedimento opposto, o comunque ad esso connesso, conosciuto o non;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni Rotondo, in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2010 l’avv. Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. R.Centola;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.-Con il gravame in epigrafe la sig.ra Marianna Centola proponeva gravame avverso l’irrituale ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi con cui il Comune resistente ordinava sostanzialmente il rilascio di una porzione di suolo di mq.20 –asseritamente- occupata indebitamente dalla stessa, invocando l’applicazione dell’art.4 della legge n.47/85.

Deceduta la ricorrente originaria nel 2009 si costituiva in prosecuzione la sorella Angela Pierina Paola Centola, in qualità di sua erede universale insistendo per l’accoglimento del gravame.

Nelle more si costituiva in giudizio il Comune resistente con atto in data 21.9.1999.

All’udienza del 18 febbraio 2010 la causa veniva trattenuta per la decisione.

2.-Il ricorso è affidato a due motivi di gravame.

I due motivi condividono la stessa sostanziale censura di omessa adeguata istruttoria sebbene articolata sotto due distinti profili.

Con il primo motivo si contesta il mancato apporto dei necessari sussidi tecnici, in particolare della Commissione edilizia, assumendo che l’atto gravato sia stato adottato fondandosi su rilievi di privati interessati alla vicenda. Con il secondo motivo si lamenta invece il mancato apporto delle ricorrenti, considerato che sarebbe stato completamente omesso il contraddittorio con le stesse.

Orbene, tale ultima censura merita accoglimento e non è superabile ai sensi dell’art.21 octies, comma 2°, della legge n.241/90 giacchè, sebbene diretta a censurare un profilo meramente procedimentale, afferisce a una vicenda in cui la partecipazione al procedimento degli interessati avrebbe potuto condurre ad un esito diverso.

Non va infatti sottaciuto che la controversia e la sottesa contestazione prendono le mosse da una denunzia del soggetto controinteressato e che, parimenti, le interessate avrebbero potuto apportare elementi decisivi in qualità di soggetti portatori di interessi uguali e contrari.

Questo a prescindere da una valutazione che avrebbe potuto essere assorbente ma che non ha trovato spazio nel ricorso introduttivo;
ossia che nella fattispecie in esame i poteri repressivi edilizi sono stati esercitati in assenza di un abuso edilizio, con evidente sviamento della funzione pubblica.

3.-Il ricorso deve pertanto essere accolto nei termini indicati, con conseguente annullamento dell’atto impugnato. Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione delle spese.

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