TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-09-15, n. 202105916

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-09-15, n. 202105916
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202105916
Data del deposito : 15 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/09/2021

N. 05916/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04764/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4764 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tucom s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S C, M P B, con domicilio eletto presso lo studio M P B in Napoli, via Francesco Caracciolo, 15, e proseguito da Irgen Re Le Porte di Napoli s.r.l., quale società che ha acquisito dalla soc. Tucom s.r.l., per effetto di operazione di scissione per atto del notar U L P, del 15 dicembre 2016, rep. 41522, racc. 19917, registrato in data 21 dicembre 2016 al numero 43657 serie 1T, le particelle oggetto del Decreto di occupazione di urgenza n. 118/16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S C, M P B, con domicilio eletto presso lo studio M P B in Napoli, via Francesco Caracciolo, 15;

contro

Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Trotta, Maria Alessandra Sandulli, Guglielmo Aldo Giuffrè, con domicilio eletto presso lo studio Paolo Vosa in Napoli, via G. Fiorelli,14;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Comune di Afragola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Luca Lemmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissario per la Realizzazione dell'Asse Ferroviario Napoli – Bari;
Regione Campania;
Italferr spa;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Pdn 2 s.r.l. già Irgen Re Le Porte di Napoli 2 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S C, M P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

a) dell'avviso di immissione in possesso e/o di stato di consistenza per l'occupazione di urgenza ex art. 22 bis , commi 1 e 4, D.P.R. 327/2001 della Italferr - Gruppo Ferrovie dello Stato - Direzione Gestione Commesse Captive - U.O. Valutazione Riserve Espropri e Subappalti e relativo al progr. 130;

b) del Decreto di Occupazione di Urgenza n. 118 dell'8 luglio 2016 preordinato alla espropriazione ex art. 22 bis D.P.R. 327/01 a firma del Direttore Territoriale Produzione - Dirigente dell'Ufficio

Territoriale per le Espropriazioni della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., allegato al provvedimento impugnato sub a) e notificato il 22 luglio 2016;

c) dell'ordinanza n. 21 del 16 maggio 2016 di contenuto ignoto, con la quale il Commissario per la realizzazione dell'asse ferroviario Napoli - Bari ha approvato il progetto definitivo "Asse ferroviario Napoli - Bari itinerario Napoli - Bari, 1 tratta: variante alla linea Napoli — Cancello", nella parte in cui ha ricompreso nelle aree necessarie quelle di proprietà della ricorrente;

d) dell'Ordinanza n. 16 del 19 ottobre 2015 con cui è stata indetta ex art. 1, comma IV, D.L. 133/14 conv. in legge n. 164/14, la conferenza di servizi volta alla approvazione del progetto definitivo della "1 tratta variante alla linea Napoli - Cancello", di contenuto ignoto;

e) della delibera approvativa del progetto preliminare afferente la tratta "Asse ferroviario Napoli — Bari itinerario Napoli - Bari, 1 tratta: variante alla linea Napoli - Cancello";

f) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/ comunque connesso con quelli che precedono ancorché non conosciuti tra cui, in particolare, per quanto occorra e per quanto di ragione, della nota Italferr s.p.a. del 5 luglio 2016, richiamata nel provvedimento impugnato sub b).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di Rfi - Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e del Comune di Afragola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza del giorno 29 giugno 2021, svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, al D.L. n. 44/2021 e al D.P.C.S. del 28 dicembre 2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio la società Tucom s.r.l., premettendo di essere proprietaria di alcune aree e unità immobiliari degli edifici facenti parte del Centro Commerciale “Le porte di Napoli” in Afragola, contestava la legittimità degli atti meglio precisati in epigrafe (in particolare: ordinanza di approvazione del progetto definitivo e decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’esproprio, con relativo avviso di immissione in possesso), afferenti alla procedura espropriativa per la realizzazione dell’asse ferroviario Napoli-Bari, in variante alla linea Napoli-Cancello, dolendosi, segnatamente, della previsione di un viadotto per l’alta velocità adagiato su piloni, da costruire lungo l'asse viario sito al centro del parco commerciale, con annessa fermata.

1.1 A sostegno dell’impugnativa l’originaria ricorrente deduceva vizi di violazione di legge (nello specifico: artt. 41 e 97 Cost, artt. 10, 11, 15-18, 22, 22 bis e 24 d.P.R. 327/2001, TU Espropri, artt. 163-166 del D.lgs. 163/2006, codice dei contratti pubblici, artt. 3 e 7, L. 241/1990, nonché dell’art. 1, comma 3, del D.L. 133/2014, conv. nella L. 164/2014, degli artt. 49 ss. del d.P.R. 753/1980, della L. 122/1989 e del DM 1444/1969) ed eccesso di potere per più profili (in particolare, violazione delle regole partecipative e istruttorie, sviamento e ingiustizia manifesta), lamentando - questo in estrema e doverosa sintesi il contenuto delle doglianze - l’assenza dei presupposti per l’applicazione alla procedura espropriativa de qua della speciale normativa sulle opere strategiche nonché la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, in relazione a vari aspetti problematici il cui esame sarebbe stato omesso da parte dell’amministrazione, e su cui invece si rendeva necessaria l’interlocuzione con le parti private incise dalla procedura, tra cui essa ricorrente. Un’istruttoria partecipata e completa avrebbe infatti consentito, in tesi di parte, l’innesto nel procedimento di ogni utile apporto sia partecipativo, in relazione alla localizzazione e progettazione dell’opera pubblica, sia difensivo, a tutela del diritto costituzionalmente garantito di libertà di iniziativa economica e del fondamentale diritto di proprietà, secondo i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza della CEDU e amministrativa.

1.2 Con ricorso per motivi aggiunti si costituiva la società Irgen Re Le Porte di Napoli s.r.l., esponendo che:

- in seguito alla proposizione del ricorso introduttivo, la società Tucom s.r.l. effettuava operazioni di scissione del suo patrimonio (con atto per notar U L P, del 15 dicembre 2016, rep. 41522, racc. 19917, registrato in data 21 dicembre 2016 al numero 43657 serie 1T) e conferiva il proprio patrimonio immobiliare ricadente nel parco commerciale Le Porte di Napoli ad essa comparente, trasferendole tutte le aree oggetto del decreto di occupazione di urgenza n. 118/16, per cui è controversia (in particolare venivano trasferite le unità immobiliari ubicate all’interno del fabbricato B insistenti sulla particella n. 519, foglio 7 in catasto);

- con l'anzidetta operazione di scissione veniva disposto, inoltre, lo scioglimento della società Tucom s.r.l. con conseguente sua cancellazione dal Registro delle Imprese dal 21 dicembre 2016, di talché essa istante subentrava nella posizione della sua dante causa.

Tanto premesso, assumendo di essere legittimata e di avere interesse alla definizione e prosecuzione del giudizio instaurato dalla Tucom s.r.l., incidendo gli effetti dell'occupazione e dell'esproprio direttamente su aree di sua proprietà, la società Irgen Re Le Porte di Napoli s.r.l. ha proposto motivi aggiunti ad integrazione di quelli già proposti dall’originaria deducente, alla luce della documentazione depositata in atti dalle resistenti, rimarcando, in particolare, la mancata previsione all’interno del progetto definitivo delle necessarie opere di mitigazione (rispetto all’impatto estetico e acustico nonché alle vibrazioni prodotte dalla realizzazione del viadotto ferroviario e della annessa fermata), benché richieste dalle prescrizioni allegate al progetto preliminare approvato dal CIPE.

La predetta società ha concluso, infine, per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno asseritamente subito dalla sua proprietà, a titolo di danno all’immagine, di mancato guadagno e sviamento della clientela anche in vista della sua esposizione a future azioni risarcitorie delle ditte locatarie degli spazi del centro commerciale.

2. Si sono costituiti in giudizio Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato e il Comune di Afragola, che hanno contestato, ciascuno per quanto di ragione, le avverse pretese, deducendo l’infondatezza in fatto e diritto delle dedotte censure. La difesa di RFI ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso, in relazione sia alla violazione dell’obbligo di specificità dei motivi di ricorso, sia in relazione alla asserita tardività dell’impugnativa proposta avverso l’ordinanza commissariale di approvazione del progetto definitivo.

2.1 Si sono inoltre costituiti e hanno presentato articolata memoria, a mezzo avvocatura erariale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Cipe - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, spiegando eccezioni in rito e asserendo nel merito l’infondatezza delle avverse pretese.

2.2 Si è costituita e ha prestato intervento ad adiuvandum Pdn 2 s.r.l., già Irgen Re Le Porte di Napoli 2 s.r.l., esponendo che nelle more del giudizio la ricorrente le ha conferito l’intero ramo aziendale relativo al Parco Commerciale Le Porte di Napoli e, quindi, anche le aree di cui all’esproprio (giusta atto per notar U L P del 10 luglio 2020, rep. 46269, racc. 22687) e che, successivamente (sempre con atto per Notar U L P del 21 luglio 2020, rep. 46303, racc. 22704), le quote della odierna interventrice sono state vendute alla società "Beaumont Summit Finance Designated Activity Company".

In virtù dell’anzidetta cessione, la comparente, ritenuta verificatasi un’ipotesi successoria legittimante la sua partecipazione al presente giudizio, ha insistito per l’accoglimento di tutte le censure proposte dalle originarie ricorrenti.

3. All’udienza del 29 giugno 2021, svoltasi con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. La controversia all’esame attiene alla verifica delle denunciate illegittimità della procedura espropriativa per la realizzazione dell’asse ferroviario Napoli-Bari, in variante alla linea Napoli-Cancello, articolate da parte ricorrente nelle varie sottosezioni interne all’unico motivo di ricorso principale, come integrato da motivi aggiunti.

Dette censure, per come diffusamente argomentate in ricorso, possono essere schematicamente ricondotte ai seguenti profili sostanziali di doglianza:

I) assenza dei presupposti di legge per l’applicazione della procedura acceleratoria di esproprio di cui al D.lgs 133/2014, convertito dalla L. 164/14 (c.d. "Sblocca Italia") nonché del regime semplificato previsto dagli artt. 165 e ss. del D.L.vo 163/06;

II) violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e obliterazione delle regole di partecipazione procedimentale, ancor più grave ove si considerino i seguenti aspetti problematici, in tesi, del tutto superficialmente e irragionevolmente trascurati dalle amministrazioni interessate:

a) enorme impatto ambientale, estetico e acustico, a causa della prevista realizzazione sia del viadotto che di una stazione all’interno del Centro, senza tuttavia prevedere anche la realizzazione della relativa viabilità di accesso e ulteriori parcheggi, né l’adozione delle necessarie opere di mitigazione degli impatti che ne conseguono, in violazione delle prescrizioni allegate al progetto preliminare;

b) rilevanti conseguenze in termini di inadempimento in capo alla ricorrente nei confronti del Comune di Afragola rispetto agli obblighi assunti con la convenzione dell'11 settembre 2003 relativamente alle aree di parcheggio e a quelle da cedere gratuitamente al Comune, in parte oggetto di esproprio;

c) violazione del superiore principio di derivazione costituzionale della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) stante l'abnormità del progetto che non terrebbe conto nella maniera più assoluta del gravissimo impatto sull'intero parco commerciale;

III) violazione dell’art. 49 D.P.R. 753/80 non essendo rispettata la distanza di 30 metri tra il viadotto per cui è stata attivata la procedura espropriativa e i fabbricati facenti parte del parco commerciale "Le Porte di Napoli", in particolare i fabbricati contraddistinti con le lettere F e CD;

IV) assenza di motivazione circa le ragioni d’urgenza poste alla base della disposta occupazione delle aree interessate.

5. Tanto chiarito in merito al perimetro delle questioni controverse, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, potendosi pertanto prescindere dall’esame dell’eccezione in rito circa la presunta inammissibilità dell’impugnativa, per più profili formulati dalla difesa di RFI;
tanto in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 5/2015;
Sez. IV, n. 3225/2017 e n. 3225/2017) e di legittimità (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26242/2014 e n. 26243/2014), consente di derogare all’ordine delle questioni da esaminare previsto dall’art. 276 c.p.c. privilegiando lo scrutinio della ragione “più liquida” sulla scorta, peraltro, del paradigma sancito dagli artt. 49, comma 2, e 74 del c.p.a..

6. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dalla difesa erariale.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto l’estromissione dal giudizio, invocando al riguardo il contenuto dell’atto di concessione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale (D.M. 138-T del 31 ottobre 2000, come modificato dal D.M. 60-T del 28 novembre 2002 e dal D.M.

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