TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-04-22, n. 201600563
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N. 00563/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00571/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 571 del 2014, proposto da Edildomus s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti U O e V O, con domicilio eletto in Bari, via Dante, 201;
contro
Comune di Foggia, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D'Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, 23;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi con sentenza n. 164/2013 del Tribunale di Foggia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Vista l’istanza depositata in data 4.4.2016, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, comma 5 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. F C e uditi nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota del 4.4.2016 con cui parte ricorrente dichiara l’integrale soddisfazione della pretesa azionata con il pagamento del saldo delle somme dovute in forza della sentenza del Tribunale di Foggia in epigrafe indicata;
Considerato che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese (cosiddetta soccombenza virtuale);
Rilevato che il ricorso in ottemperanza così come incardinato appare fondato, dovendosi evidenziare, in particolare, il contegno assunto dall’Amministrazione resistente, che solo a seguito dell’introduzione del giudizio ha soddisfatto la pretesa della società interessata con il pagamento delle spettanze dovute come accertate nella sentenza n. 164/2013 del Tribunale di Foggia depositata in data 29.1.2013;
Ritenuto, pertanto, di porre a carico dell’Amministrazione resistente le spese di lite sostenute dalla ricorrente, secondo il menzionato principio della soccombenza virtuale;
Ritenuto di dover liquidare dette spese come da dispositivo, tenendo conto, nella loro quantificazione, della minima attività processuale svolta e della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (cfr. art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55);