TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202300227
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Pubblicato il 13/03/2023
N. 00227/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01044/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Lirano di Taricco Gianfranco e A SS., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
Agea-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliata ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
-a) della cartella di pagamento n. 037 2021 00047177 41 000 dell'importo di euro 385.859,58, avente ad oggetto il “Prelievo latte sulle consegne” per il periodo 2001/02, inviata alla ricorrente tramite pec del 21.9.2021;
-b) del presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013, reso esecutivo in data 23.6.2021, nella parte concernente l'iscrizione del debito della ricorrente;
-c) di tutti gli altri atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza n. 132 del 26.1.2022, con cui questo TAR ha accolto la domanda cautelare;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che la decadenza dal potere di riscossione, che in base all'art. 25 comma 1-c del DPR 602/1973 si verifica a partire dal secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, non è applicabile al prelievo supplementare, che non ha natura tributaria;
Ritenuto che il rinvio all'art. 25 del DPR 602/1973, contenuto nel previgente art.