TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2016-10-11, n. 201601040

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, ordinanza cautelare 2016-10-11, n. 201601040
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201601040
Data del deposito : 11 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/10/2016

N. 01794/2016 REG.RC.

N. 01040/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01794/2016 REG.RC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2016, proposto da

RCCO

Davide, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio eletto in Palermo, via Caltanissetta, 1, presso lo studio del predetto difensore;


contro

- l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e la Presidenza della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, via A. De Gasperi, 81;

nei confronti di

- P V e N R, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Lentini, con domicilio eletto in Palermo, via Siracusa, 30, presso lo studio dell’Avv. Rosalba Genna;
- Bartolomeo Di Salvo e Angelo Bonaccorso non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del D.A. n. 230 del 27 maggio 2016, con il quale l'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente della Regione Siciliana ha nominato la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

- ove occorra, della deliberazione n. 189 della Giunta Regionale n. 189 del 21 luglio 2015, concernente "Commissione regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, Criteri per la costituzione -Approvazione";

- ove occorra, della nota prot. n. 4648/GAB del 13 luglio 2015 richiamata nella menzionata deliberazione G.R. n. 189/2015;

- del D.A. n. 207 del 17 maggio 2016 con cui è stata istituita la predetta Commissione Tecnica Specialistica;

- nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare riferimento, ove occorrer possa, all'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di disponibilità alla nomina dei componenti esterni della Commissione Tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie (Prot. 5158/CAB del 4 agosto 2015, ripubblicato, con conseguente riapertura dei termini, nel mese di aprile dell'anno corrente (prot. 2348/GAB del 19 aprile 2016, ove interpretati nel senso di consentire la scelta dei commissari "intuitu personae", senza comparazione dei curricula.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l’atto di formale costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali intimate;

Vista la memoria di costituzione in giudizio dei controinteressati P V e N R;

Viste le memorie difensive delle amministrazioni resistenti e di parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa A P;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2016 i difensori delle parti, presenti così come specificato nel verbale d’udienza;


RTENUTO che la complessità e la particolarità delle questioni di diritto dedotte, anche riguardo alla giurisdizione, richiedano l’approfondita valutazione nel merito e che le esigenze cautelari del ricorrente siano apprezzabili e tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di trattazione ai sensi dell’art. 55, c.p.a..

RTENUTO che le spese della fase cautelare vanno compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili tra quelle non costituite.

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