TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-03-27, n. 202400251

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-03-27, n. 202400251
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400251
Data del deposito : 27 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2024

N. 00251/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00667/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 667 del 2023, proposto da
FRANCESCO DE SONE, rappresentato e difeso dall'avv. C B, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI POZZOLENGO, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il medesimo legale in Brescia, via Diaz 9;

MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI BRESCIA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico in Brescia, via S. Caterina 6;

nei confronti

ANDREA CONTI, non costituitosi in giudizio;

per l'accertamento

- dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Comune di Pozzolengo e dal Prefetto di Brescia sulle istanze trasmesse via PEC in data 19 aprile 2023 e in data 22 maggio 2023, relative alla costituzione del consorzio obbligatorio per le strade vicinali a uso pubblico ai sensi dell’art. 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126 e dell’art. 5 del DL Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, con riferimento alla strada vicinale Cascina Rovere;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pozzolengo, del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Brescia;

Visti gli art. 35 comma 1-c e 85 comma 9 cpa;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 il dott. M P;

Considerato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente è comproprietario di alcuni immobili situati nel Comune di Pozzolengo, in località Rovere. L’accesso all’abitazione del ricorrente avviene attraverso la strada vicinale Cascina Rovere.

2. Nel 2020 il ricorrente ha radicato davanti al Tribunale di Brescia un giudizio diretto a far accertare nei confronti del Comune e degli altri frontisti la natura pubblica della strada vicinale, e a ottenere la costituzione di un consorzio obbligatorio per la manutenzione e la ricostruzione della strada stessa.

3. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 397 del 20 febbraio 2023 (passata in giudicato), ha accertato l’uso pubblico sulla strada vicinale, ma ha respinto la domanda relativa alla costituzione del consorzio obbligatorio, rimettendo la questione al Comune, e nell’ipotesi di inerzia al Prefetto, e a cascata al giudice amministrativo.

4. Con istanze inoltrate via PEC in data 19 aprile 2023 e 22 maggio 2023 il ricorrente ha chiesto al Comune e al Prefetto di Brescia di procedere alla costituzione del consorzio obbligatorio per la strada vicinale Cascina Rovere ai sensi dell’art. 14 della legge 12 febbraio 1958 n. 126 e dell’art. 5 del DL Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446.

5. Dopo aver atteso senza risultati una risposta dalle suddette autorità, il ricorrente (con atto notificato e depositato rispettivamente il 5 e il 13 settembre 2023) ha radicato il presente giudizio contro il silenzio dell’amministrazione. La tesi del ricorso è che, essendo la costituzione dei consorzi per la manutenzione e la sistemazione delle strade vicinali a uso pubblico un adempimento obbligatorio, l’iniziativa dovrebbe essere assunta d’ufficio dal Comune, e in subordine dalla Prefettura, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale sull’opportunità o sulla tempistica. Oltretutto, l’assenza di un consorzio dedicato alla manutenzione della strada vicinale Cascina Rovere avrebbe determinato il dissesto del sedime, che sarebbe la causa di numerosi incidenti (i più recenti nei mesi di luglio e settembre 2023).

6. Il Comune e la Prefettura si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

7. In particolare, la difesa del Comune ha illustrato l’attività svolta dagli uffici comunali dopo la sentenza del Tribunale di Brescia n. 397/2023, in vista della costituzione del consorzio:

(a) preliminarmente, è stata effettuata una ricognizione del tracciato stradale, e sono stati individuati i mappali serviti dallo stesso, ai quali è stata associata la qualifica di frontista (doc. 3);

(b) su questa base, è stato compilato l’elenco dei frontisti (doc. 4), con le quote di ripartizione delle spese (20% a carico del Comune;
6,66% a carico di ciascuno dei proprietari, compreso il ricorrente);

(c) è stato poi predisposto lo schema dello statuto, contenente le regole di funzionamento del consorzio (doc. 5);

(d) con nota del responsabile Settore Tecnico di data 11 dicembre 2023 è stato comunicato a tutti i frontisti l’avvio del procedimento di costituzione del consorzio, e sono stati trasmessi gli atti sopra indicati (planimetria della strada vicinale Cascina Rovere;
elenco dei frontisti con le quote di ripartizione delle spese;
schema dello statuto del consorzio).

8. Il seguito della procedura prevede la raccolta delle osservazioni degli interessati, la proposta formale di costituzione del consorzio da parte della giunta ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DL Lgt. 1446/1918, il deposito della proposta per 15 giorni con comunicazione agli interessati, la raccolta di eventuali reclami nell’ulteriore termine di 15 giorni, e infine la decisione sui reclami pervenuti e la costituzione del consorzio da parte del consiglio comunale ai sensi dell’art. 2 comma 3 del DL Lgt. 1446/1918.

9. In base a quanto appena esposto, il ricorso sul silenzio risulta improcedibile, in quanto la procedura di costituzione del consorzio è ormai iniziata, e si trova adesso in una fase avente una tempistica regolata direttamente dal legislatore.

10. La vicenda contenziosa deve però essere esaminata incidentalmente ai fini della pronuncia sulle spese.

11. Per stabilire il grado di diligenza del Comune nella costituzione del consorzio occorre tenere conto, da un lato, che non vi è un termine di conclusione del procedimento comprendente sia le verifiche preliminari sia i passaggi in giunta e in consiglio comunale, e dall’altro che non è possibile sottrarre all’amministrazione una fase di valutazione circa l’utilità dello strumento del consorzio. Il carattere obbligatorio del consorzio è infatti una conseguenza dell’esistenza di un diritto pubblico di transito, che a sua volta richiede la certezza della manutenzione del sedime stradale. Tuttavia, questo obiettivo può essere conseguito con altri strumenti a disposizione dell’amministrazione, come gli accordi sostitutivi con i proprietari, o appositi appalti quadro per i lavori di manutenzione, eventualmente abbinati ad accordi integrativi. Vi potrebbero quindi essere delle situazioni che in concreto suggeriscono di preferire al consorzio altre soluzioni organizzative.

12. Occorre poi considerare che anche in caso di inesistenza o di inattività, e persino di opposizione, del consorzio il Comune può sempre deliberare i lavori necessari alla sicurezza della circolazione, ponendo il costo a carico dei proprietari fino all’80% del totale (v. art. 3 e 5 del DL Lgt. 1446/1918). La funzione del consorzio è quindi essenzialmente pratica, come veicolo per la ripartizione delle spese tra i proprietari, e per la definizione in via anticipata di apposite quote e di un meccanismo di imputazione e riscossione.

13. Talvolta, le spese non possono essere ripartite in modo lineare, in quanto un singolo proprietario effettua un consumo sproporzionato della strada vicinale, ed è conseguentemente tenuto a concorrere alla manutenzione in misura maggiore rispetto alla generalità dei frontisti (v. art. 9 del DL Lgt. 1446/1918). Se simili circostanze sono note fin dall’inizio, è possibile tenerne conto nella disciplina statutaria e nelle tabelle di ripartizione delle spese, ma proprio per questo assume importanza (e può richiedere tempo) la ricognizione preliminare dei luoghi e delle attività insediate.

14. Collocando i fatti di causa in questa prospettiva, non sembra che il Comune sia rimasto inerte o sia incorso in un ritardo ingiustificato. In realtà, il Comune, una volta intervenuto l’accertamento giudiziale della natura pubblica della strada vicinale, ha svolto in tempi oggettivamente contenuti la parte più impegnativa degli adempimenti necessari alla costituzione del consorzio (studio dei luoghi, ricognizione delle proprietà coinvolte, elaborazione dello statuto e dei criteri di riparto delle spese), e ha dato avvio al confronto con gli interessati, passaggio necessario (e presidiato da garanzie partecipative) per arrivare alla formale deliberazione di costituzione.

15. Ne consegue che non è possibile muovere contestazioni di inerzia o di ritardo ingiustificato neppure nei confronti della Prefettura, in relazione ai poteri sostitutivi.

16. Le spese di giudizio non devono quindi essere poste a carico delle amministrazioni convenute, e possono essere compensate in considerazione dell’esigenza di contemperare le aspettative del ricorrente con la complessità dei problemi posti dalla procedura di costituzione del consorzio.

17. Per le medesime ragioni, il contributo unificato rimane a carico del ricorrente.

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