TAR Campobasso, sez. I, ordinanza collegiale 2022-04-27, n. 202200130

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, ordinanza collegiale 2022-04-27, n. 202200130
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202200130
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2022

N. 00447/2017 REG.RIC.

N. 00130/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00447/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2017, proposto dal sig. D D L, rappresentato e difeso dall'avv. R T, con domicilio eletto presso il suo studio in Isernia, via Umbria 32;

contro

il Comune di Colli a Volturno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, corso Umberto I, 43;

per l'annullamento

previa declaratoria di illegittimità, delle ordinanze n.3/15 e 4/15 del 20 gennaio 2015, rese dal Comune di Colli a Volturno.

Visto l’atto di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Colli a Volturno;

Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che costituisce fatto notorio l’intervenuto decesso dell’avv. V C, unico difensore del Comune resistente, avvenuto nelle more del giudizio;

Considerato che:

- sussistono le ragioni per dichiarare interrotto il presente procedimento ai sensi del combinato disposto dell’art. 79 cod.proc.amm. e dell’art. 299 cod.proc.civ., a far tempo dalla morte del difensore della parte resistente: difatti l’art. 79, co. 2, cod.proc.amm. rinvia, in merito all’interruzione del processo, a quanto previsto dal codice di procedura civile, che disciplina l’ipotesi di interruzione per morte del difensore all’art. 301 commi 1 e 2 prevedendo che “ Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso. In tal caso si applica la disposizione dell’art. 299 c.p.c. ”;

- come evidenziato in giurisprudenza, l'interruzione del processo per morte, radiazione o sospensione dell’unico procuratore costituito si verifica in modo automatico, senza necessità di dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo, e preclude il compimento di ogni atto ulteriore, sotto pena di improduttività dei relativi effetti: e tanto non solo nell'interesse della parte rimasta priva di difensore, ma anche nell'interesse dell'altra (che, in considerazione di detto evento, può legittimamente presumere che il procedimento si arresti), oltre che per più generali finalità di conservazione della ritualità del rapporto processuale;
ne consegue che la violazione della preclusione suddetta può essere eccepita anche da tale altra parte e rilevata d’ufficio dal giudice ( ex multis cfr. Cass. Civ., VI, n. 790/2018;
id., III, n. 5705/1983;
id., I, n. 440/2002;
id., II, n. 244/2010;
Cons. St., V, ord. 2362/2022;
id., IV, sent. n. 1010/2000;
id., V, sent. n.7577/2010);

Ritenuto, pertanto, che non resti al Collegio che dichiarare, per gli effetti che ne conseguono, l’interruzione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 301 e 299 cod.proc.civ., a far data dalla morte del legale di parte resistente;

Rilevata, infine, l’utilità di segnalare sin d’ora, a ogni buon fine, l’opportunità di acquisire, in occasione dell’eventuale prosecuzione o riassunzione del presente giudizio, i seguenti documenti, non ancora depositati in atti: i) la documentazione comprovante l’avvenuta notifica alle altre parti (ivi compreso il controinteressato) dell’atto di trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Capo dello Stato;
ii) la copia dell’atto di opposizione ai sensi dell’art. 10, d. P. R. 1199/1971, notificato dal controinteressato al ricorrente;
iii) la copia dei provvedimenti impugnati e degli ulteriori allegati al ricorso utili per la decisione della controversia;

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