TAR Venezia, sez. II, sentenza 2012-08-06, n. 201201104
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Testo completo
N. 01104/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C F e R Elisa, rappresentate e difese dagli avv. N D Z e A C, domiciliate, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria di questo TAR;
contro
Comune di Ponte San Nicolo', in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. V D e F Z, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. P C e P V, con domicilio eletto presso la segreteria di questo TAR;
per l'annullamento
del diniego di permesso di costruire in sanatoria prot. n. 3495 del 4/3/2011; del diniego del certificato di agibilità prot. n. 5182 del 31/3/2011 e dell'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 42 del 20/4/2011;
con motivi aggiunti, del diniego d’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici prot. n. 89471 del 16.06.2011;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ponte San Nicolo' e di Provincia di Padova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con istanza di permesso di costruire del 12.08.2005, C F, madre di R Elisa, aveva chiesto di realizzare un fabbricato ad uso agricolo nel fondo di sua proprietà sito in Ponte San Nicolò.
Il permesso di costruire n. 49, rilasciato il 21.02.2006, era stato poi volturato a nome di R Elisa, nel frattempo divenuta proprietaria del fondo.
Quest’ultima, ultimati i lavori, il 10.11.2009, aveva presentato richiesta per il rilascio del certificato di agibilità come annesso rustico del fabbricato realizzato.
Tuttavia, nel corso del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità, in esito a due sopralluoghi effettuati il 5 agosto e il 2 settembre 2010, l’ufficio tecnico comunale aveva accertato l’avvenuta realizzazione di un insieme di opere che avevano sostanzialmente modificato la destinazione dell’immobile da agricola a residenziale.
In seguito a tale accertamento la ricorrente R Elisa, il 4 novembre 2010, aveva presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria, richiedendo l’accertamento della doppia conformità delle opere realizzate, ai sensi dell’art. 36, d.p.r. 380/2001, per un intervento di cambio di destinazione da agricolo ad agriturismo.
L’amministrazione comunale, dopo aver comunicato il preavviso di rigetto, con provvedimento del 4.03.2011, aveva negato definitivamente il rilascio del permesso di costruire a sanatoria.
Facevano poi seguito i provvedimenti di diniego del rilascio del certificato di agibilità del 31.03.2011 e l’ordinanza di demolizione n. 42 del 20.04.2011.
La ricorrente ha impugnato congiuntamente tali provvedimenti eccependone l’illegittimità sotto diversi profili.
In particolare, con riferimento al diniego di sanatoria del 4.03.2011, la ricorrente ha dedotto, innanzitutto, la violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990, per non aver l’amministrazione indicato, tra i motivi ostativi al rilascio del permesso in sanatoria, la violazione della L.R. 24/1985, invece richiamata nel provvedimento di diniego; quindi, ha dedotto, nel merito, l’errata interpretazione dell’art. 6, comma 1 della predetta L.R. 24/1985, relativo al rapporto percentuale massimo tra superficie lorda di pavimento e superficie del fondo rustico.
La parte ricorrente ha anche eccepito la violazione della L.R. 9/1997 sull’attività di agriturismo, che consente opere di ristrutturazione edilizia al fine di destinare all’attività agrituristica gli edifici esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso.
Inoltre, con riguardo al diniego del certificato di agibilità, la ricorrente, oltre alla sua illegittimità derivata, per essere atto conseguente al diniego di sanatoria, ha anche dedotto la violazione dell’art. 25, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, sulla formazione del silenzio - assenso, nonché, la violazione del principio del giusto procedimento, il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per sviamento.
Infine, quanto all’ordine di demolizione, la parte ricorrente ne ha rilevato l’illegittimità, oltre che in via derivata, anche per violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 93 della L.R. 61/85, in materia di sanzioni amministrative per intereventi abusivi.
Con ricorso per motivi aggiunti, C F ha impugnato il provvedimento della Provincia di Padova di diniego dell’iscrizione all’albo degli operatori agrituristici.
A fondamento del ricorso, C F ha dedotto: la violazione degli artt. 9, 10 e 11 della L.R. n. 9/1997, l’incompetenza e l’eccesso di potere per sviamento; la violazione e/o falsa applicazione della L.R. n. 9/1997; nonché, l’illegittimità derivata dal diniego del permesso di costruire in sanatoria impugnato da R Elisa.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ponte San Nicolò e la Provincia di Padova, contestando in fatto e in diritto le difese delle ricorrenti e chiedendo il rigetto dei ricorsi con refusione delle spese di lite.
Le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza del 4 luglio 2012, il Collegio, prima di trattenere la causa in decisione, ai sensi dell’art. 73, 3° comma c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione, rilevata d’ufficio, del difetto di giurisdizione del tribunale adito con riferimento al ricorso per motivi aggiunti proposto da C F.
DIRITTO
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo sul ricorso per motivi aggiunti proposto da C F, spettando la controversia, relativa all’iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici, alla giurisdizione ordinaria.
Infatti, in relazione all’ iscrizione ad un albo professionale, la giurisprudenza ha da tempo chiarito